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vait maintenir cette dernière atiributionau consul de marine de Cagliari, sans Pexposer á donner des ordres en contra- diction avec ceux de la direction générale.

Le buréau central ayant ainsi reconnu l’utilité des dispo» sitions qui composent la présente loi, est d’avis á l’unanimité qu’il est le cas de l’adopter purement et simplement.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 18 marzo 1854, con cui ripresenta alla Camera il progetto di legge modificato dal Se- nato nella tornata del 13 stesso mese.

Sienori! — Nel progetto di legge per modificazione alle tasse di sanitá marittima, presentato alia Camera dei depu- tati dal ministro di finanze nella tornata del 27 dicembre 1853, e da essa adottato il 7 gennaio ultimo, i due primi ali- nea dell’articolo 1 trovavansi redatti come segue:

«Tutte le navi nazionali 0 forestiere, eccettuate quelle di cui è ceano all’articolo 17 della legge 2 dicembre 1852, pa- gano ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie :

«Le navi a vela od a vapore che abbiano toccato la Tur- chia asiatica od europea, l’Egitto, la Siria, 0 le isole dell’im- pero ottomano, e quelle che provengono dalle Americhe e dalle coste occidentali dell’Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, ed i paesi al di lá del Capo di Buona Speranza, pagano per ogni tonnellata quaranta centesimi.»

Il Senato ha pure adottato nelia seduta Jel 13 marzo cor- rente il progetto di legge summentovato; ma per maggior chiarezza ha creduto di variare alquanto l’espressione del se- condo alinea del giá citato articolo primo, aggiungendo dopo le parole «eccettuati i possedimenti del Marocco»’e cosí pure quelle provenienti dai paesi al di lá del Capo di Buena Spe- ranza, in guisa che rimanga meglio specificato l’intento di assoggettare queste ultime provenienze al diritto di cente- simi quaranta per tonnellata, e che si eccettuano soltanto i possedimenti del Marocco facienti parte delle coste occiden- tali dell’ Africa dalla misura che colpisce le altre prove- nienze indicate nell’istesso alinea.

1) riferente ha l’onore di pregare la Camera elettiva a vo- lere anche adottare siffatta mod:ficazione, la quale tende a togliere ogni incertezza nella applicazione della legge.

PROGETTO DI LEGGE ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO nella seduta del 13 marzo 185%.

Art. 4. Tutte le navi nazionali o forestiere, eccettuate quelle di cui è cenno all’articolo 17 della legge 2 dicembre 1852, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

Le navi a vela od a vapore, che abbiano toccato la Turchia asiatica od europea, l’Egitto, la Siria o le isole dell’Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe, e dalle coste occidentali dell’Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e cosí pure quelle provenienti dai paesi al di lá del Capo di Buona Speranza pagano per ogni tennellata quaranta cente- simi.

Il rimanente e gli altri articoli sono identici al progetto approvato dalla Camera dei deputati.

Relazione fatta alla Camera il 3 aprile 1854, dalla Commissione composta dei deputati Mantelli, Crosa, Deforesta, Ricci, Demaria, Corsi e Farini relatore.

Sieworir ! — I vostri commissari (se ne eccettui uno) giu- dicando che ragionevole sia la correzione dal Senato intro- dotta nel primo articolo di questa legge, vi propongono di approvaria.

Modificazioni daziarie sui cereali,

Progetto di legge presentato alla Camera il 27 di- cembre 1853 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

Srcnori ! — Verso il finire dell’estale e ne’ due primi mesi della stagione autunnale, mentre le adunanze parlamentari erano interrotte, il prezzo de’ cereali percorse rapidamente a curva saliente dell’aumento, cosí in Italia come altrove, sulle coste dell’Adristico del pari che su quelle del Tirreno, e nelle regioni bagnate dal Mediterraneo non meno che in quelle poste sull’Oceano.

In quasi tatti gli Stati d’Europa si è quindi ricorso ad e- spedienti giudicati urgenti e piú o meno acconci a rimediare in parte alle sofferenze dei popoli, sia sgravando provvisoria- mente da ogni peso l’immissione del frumento, sia prati- cando altri mezzi, i quali se mai possono riuscire tollerabili colá dove esiste un sistema commerciale diverso dal nostro, non sono per noi attuabili, e furono giá chiariti perniciosi o frustranei dalla scienza e dalla storia.

Intanto l’insigne malafede o la profonda ignoranza di pe- chi tristi non ha ommesso di giovarsi di siffatti esempi, per porre a profitto i piú volgari e vieti pregiudizi e diffondere il malcontento sí facile ad insinuarsi negli animi in tempo di penuria.

Ma il Governo ha lasciato che il buon senso popolare, illu- minato dalla voce de’ piú intelligenti, facesse giustizia delle male arti de’ suoi nemici; ed ha la soddisfazione d’annun- ciarvi che non si è male apposto.

Esso però dal canto suo, raffrontando gli avvenimenti at- tuali a recenti esperienze, ha viemmeglio ritemperato la fede che ha sempre avuta nel principio inconcusso della libertá commerciale, E siccome la scarsitá del 1846 concorse a coro- nare del piú splendido successo Pagitazione inglese per la ri- forma intorno alle leggi de’ cereali, e la carestia del 1847 at- terrò nel Belgio il pregiudiciale sistema della scala mobile, cosí il Ministero ha giudicato che la presente penuria giovar dovesse ad affrettare un provvedimento, che altri giá chia- mava cima e fastigio, e noi reputiamo radice e fondamento del sistema economico dal Parlamento non meno che dal Go- verno adottato.

Egli è vero, o signori, che non ha guari tempo la Camera, modificando la nostra tariffa, stimò opportuno di limitare en- tro certi confini la libera immissione del grano dall’estero, con diritti inferiori bensí a° preesistenti, ma di qualche im- portanza.

Cosí facendo però ella diede una prova novella di quella prudenza civile che onora i corpi politici, anche quando per avventura può sembrare troppo circospetta, e quando sa re- sistere persino alla tentazione degli utili propositi, se reputa di non essere ancora giunta l’opportunitá d’abbracciarli.