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forestieri, abbia un’autoritá, la quale essendo, direbbesi, spartita fra Ini ed il direttore di Genova, possa essere cagione di danno.

Con queste avvertenze, data ragione delle sostanziali mo- dificazioni introdotte, senza dire di quelle che alla forma si appartengono, il maggior numero de’ vostri commissari vi propone l’approvazione del seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 41. Tutte le navi nazionali o foresliere, ecceltuate quelle di cui è cenno all’articolo 17 della legge 2 dicembre 1852, pagano, ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato, le seguenti tasse sanitarie:

Le navi a vela od a vapore che abbiano foccafo la Torchia Asiatica od Europea, l’Egitto, la Siria o le isole dell’impero ottomano, e quelle che provengono dalle Americhe e dalle coste occidentali dell’Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed i Paesi al di Já del Capo di Buona Speranza, pa- gano per ogni tonnellata quaranta centesimi,

Ogni altra nave proveniente dall’estero paga per ogni ton- nellata venti centesimi.

I piroscafi proverienti da porti e littorali esteri, eccet- toati i luoghi accennati al secondo paragrafo di quest’arti- colo, pagano centesimi cinque per ogni tonnellata e per ogni approdo dall’estero; fermo ciò che è ordinato nell’ultimo a- linea dell’articolo 8 della legge 26 giugno 1851.

Quei piroscafi i quali, procedendo da porti esteri in corso regolare di corrispondenza, abbiano una durata ordinaria di navigazione non maggiore di dodici ore, possono contrarre abbonamenti per sei mesi o per un anno ip ragione di cin- quanta centesimi per tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei viaggi loro.

Le navi provenienti dall’estero pagano le tasse sanitarie nel primo luogo d’approdo dello Stato. Quando dal sito ove hanno approdato e pagata la fassa si conducano in un altro luogo del littorale dello Stato non pagano altre tasse per que- sto approdo.

Art. 2. Le navi nazionali e le forestiere sottoposte a qua- rantena pagano una tassa di centesimi fre per ogni tonnellata in ogni giorno di stazione, oltre alla tassa stabilita nell’arti- colo precedente.

Art. 5. È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a carico delle persone che scontano la quarantena nei lazza- retti.

Art. 4. La direzione sanitaria marittima di Cagliari è a- bolita.

Quella di Genova prende il titolo di direzione generale, e si stende su tutto il littorale dei regi Stati di terraferma e dell’isola di Sardegna.

Art. 5. Il console di marina della direzione di Cagliari e- sercita, sotto la dipendenza del direttore generale, le incum- benze di agente principale del servizio sanitario marittimo nell’isola, attribuite agli altri consoli dal regolamento ap- provato col regio decreto del 9 dicembre 1852.

Art. 6. Il console di marina della direzione di Cagliari ha verso quel Consiglio di sanitá marittima e verso i Consigli provinciali di sanitá le stesse alfinenze e la medesima auto- ritá che erano altribrite all’abolito ufficio di direttore, dalla legge 2 dicembre 1852.

Art. 7. Pel servizio sanitario della Sardegna sono applicati al consolato di Cagliari gli attuali impiegati della direzione sanitaria.

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol, I. 31

Relazione del presidente del Consiglio e ministro delle finanze (Cavour), 10 gennaio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge anprovato dalla Ca- mera nella tornata del 7 stesso mese.

Srenori! — L’attuazione delle tasse di sanitá marittima sta- bilite colla legge del 2 dicembre 1852 avendo dimostrato po- ter essere sensibilmente modificate senza aggravio dell’era- ria nelle spese di amministrazione, mi sono fatto carico di proporre parecchie riduzioni, le quali, mentre porranno tale tariffa piú in armoria collo spirito della convenzione inter- nazionale firmata a Parigi, vieppiú promuoveranno i van- taggi del nostro commercio e della navigazione.

Il progetto di legge relativo a tali modificazioni avendo ri- portato l’approvazione della Camera elettiva, ho l’onore di rassegnario al Senato insieme alle relazioni di cui fu argo- mento, sperando che ivi otterrá eguale successo,

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1, 2,3 e4. Identici al progetto della Commissione della Camera.

Art. 5. (Aggiunto) Finchè non sia attuato il telegrafo elet- trico sottomarino dalla Spezia a Cagliari, il console di ma- rina della direzione di Cagliari continuerá ad esercitare nel- Pinterno dell’isola le incambenze tutte che attualmente com- petono al direttore sanitario.

Appena attuato il servizio telegrafico, lo stessò console eserciterá, sotto la dipendenza del direttore generale, le in- cumbenze di agente principale del servizio sanitario marit- timo nell’isola, attribuite agli altri consoli dal regolamento approvato col regio decreto del 9 dicembre 1852,

Art. 6 e 7. Identici agli articoli 3 e 6 del progetto della Commissione della Camera.

Relazione dell’ufficio centrale del Senato, 6 marzo 1854, composta dei senatori Ricci A., Di Collegno G., Borro- meo, Pallavieino-Mossi e Jacquemoud, relatore.

Messigurs! — La loi du 2 décembre 1852, qui a approuvé la convention internationale sanitaire, signée á Paris le 3 fé- vrier précédent, a procuré á notre commerce un avantage annuel d’une grande portée. Par un système rationnel, pro- fondément élaboré, nos ports de mer sont préservés du dan- ger des maladies contagieuses aussi efficacement que par le système antérienr des quarantaines absolues, et les neuf dixièmes de nos navires sont affranchis de ces stations rui- neuses, qui laissaient d’immenses capitaux dans l’inaction pendant un assez long intervalle, au grave préjudice du com- merce maritime.

En établissant le tarif des droits sanitaires, la Joi précitée ne pouvait s’écarter de la base invariable posée dans l’ar- ticle 7 de la convention; c’est powrquoi les taxes ont dú étre réglées exclusivement sur le tonnage des navires, sans égard á la valeur ou au poids des marchandises, sauf le cas de dépòt et de désinfeetion dans les lazarets.

Les navires nationaux et étrangers á chaque abord en libre pratique dans les ports de l’Etat ont élé assujettis pour cha. que tonne au tarif suivant :

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