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in un solo milione, sicchè parrebbe che 3 centesimi addizionali, che pure frutterebbero 1,080,000 lire, dovrebbero all’uopo essere bastanti; però, se si considera che alla categoria 4{ dello stesso bilancio trovasi stanziata un’altra sommadi lire 100,000 per rimborsare le quote inesigibili dei rueli, e che questa somma non sará probabilmente bastevole, massime per i tri- buti personale-mobiliare, delle patenti e sulle vetture; e se si pone inoltre mente alle ristrettezze dell’erario, opiniamo che non si abbia per ora ad innovare a tale riguardo.

A questo punto ci occorre di far presente che, indipenden- temente da questi 4 centesimi che impongonsi addizional- mente e proporzionalmente ad ogni quota per tenere luogo delle spese di riscossione e dei ruoli delle contribuzioni di- rette, i contribuenti sopportano un altro aggravio che non fi- gura nel bilancio, e chie però preso in complesso costituisce una somma di riguardo. Intendiamo parlare del diritto fisso di centesimi 5, che ogni quota di fributo debbe scontare per la spedizione da parte dell’esaltore dell’avviso di pagamento della medesima.

Questa fassa viene in un colla quota di tributo riscossa dali’esattore, e non crediamo che sia ben chiarito, se in pra- tica dessa vada a di lui profitto, per tenere in certo modo luogo della spesa per la stampa e scritturazione degli avvisi, oppure se sia in tutto od in parte corrisposta al latore degli avvisi medesimi, La percezione ne era, per quante concerne ia contribuzione fondiaria, autorizzata dall’istruzione del 16 aprile 1826, che regolava il servizio di questo tributo, ma per le contribuzioni che posteriormente vennero attuate, ed alle quali si diede la qualificazione di tributi diretti, niuna disposizione legislativa esiste che abbia esteso alle quote di questi tributi lo stesso onere.

Per quanto tenue, preso isolatamente, parer possa questo diritto, se però noi riflettiamo che le quote per solo tributo fondiario da spogli fatti negli scorsi anni sommavano a piú di lire 800,000, che si aggiunsero di poi quelle sui fabbricati, che si ponno calcolare a piú centinaia di mila, e che le re- centi consegne per le varie altre imposte dirette salgono ad un di presso a lire 800,000, e che finalmente si ripetono tal- volta gli avvisi per le stesse quote, crediamo di non andare errati dicendo che a ben piú di due milioni sommeranno le quote che dovranno scontare questo diritto di centesimi 5, sicchè in complesso si preleverá sui contribuenti ben piú di un centinaio di inila lire, in massima parte non espressamente autorizzato da legge.

Se col largo margine che presenta il prodotto dei " cente- simi addizionali anzidetti per tutte le spese di riscossione, sia giusto ed equo il togliere ancora ai contribuenti una tanta somma sotto il titolo di dritto per la spedizione dell’avviso di pagamento che non figura fra le attivitá, noi nol crediamo, e portiamo opinione che questa percezione debba essere inter- detta, salvo ad imputare sulla relativa categoria del bilancio passivo del Ministero di finanze la spesa strettamente neces- saria pel ricapito degli avvisi.

Stimiamo poi altresí conveniente di chiamare l’attenzione del ministro di finanze intorno all’urgenza di riformare P’an- tiquato sistema tuttora in vigore per la compulsione dei de- bitori morosi al pagamento dei tributi diretti, ora massime

che, per effetto della riforma della tassa personale e mobiliare |

e di quella delle patenti, il numero dei contribuenti per tenui sewime viene ad aumentarsi cosí smisuratamente.

Che una multa o cape-soldo sia inflitto al debitere ritarda- tario in pena della sua negligenta e per iscuotere la sua inerzia prima dí passare alla esecuzione reale, è cosa razionale edin uno indispensabile; ma che questa penalitá non segua la pro-

porzione del debito, e colpisca invece inegualmente i debitori, come succede nel sistema attuale, ella è cosa che non può piú essere tollerata, perchè urta troppo direttamente coi principii degli attuali politici ordinamenti. Epperò invitiamo altresí il ministro di finanze a studiare Ja quistione ed a presentare con sollecitudine una riforma analoga.

Categoria 15. Drittí di verificazione dei pesi e misure, lire 245,000.

Categoria 16. Dritti di compulsione in Sardegna, lire 5000. Non occorrono osservazioni a fale riguardo.

Categoria 17. Insinuazione e tabellione, lire 8,500,000.

Categoria 18. Drilti d’emolumento sulle sentenze e dritti sugli alti giudiziari, lire 2,000,000.

Categoria 19. Dritti d’ipoteche, lire 400,000,

I proventi di queste categorie (salvo le ipoteche per cui si porta un aumento di lire 37,000) sono valutati nelle stesse somme iscritte nei bilancio del 1853. Stando ai risultamenti conosciuti dello scorso anno e del primo trimestre del cor- rente, si può con fondamento presumere che si introiterarno le somme rispettivamente per essi opinate.

Essendo in corso di esame una legge intesa a riformare queste imposte, crediamo superfluo lo entrare qui in parti- colari intorno al sistema delle attuali.

Categoria 20. Drilli di successione, lire 2,400,000.

Si propone per questa categoria una somma eguale a quella stanziata nello scorso anno; però, siccome la somma riscossa nel 1853 non raggiunse 2,300,000 lire, e quella verificatasi nel primo trimesh e dell’anno in corso non lascia neanco speranza di arrivare sino a quel limite, crediamo prudente acciò i computi non vadano errati di restringere questa allocazione a 2,300,000, tanto piú che non trovasi per anco emanata quella disposizione legislativa, per la piú pronta partecipazione delle morti avvenute, sulla quale si faceva assegno per vedere ac- crescersi questo prevento.

Categoria 21, Tassa sulreddito di corpi morali, lire 910,000. Categoria 22. Carta bollata, lire 4,000,000.

Categoria 23. Carta filigranata per le carte e tarocchi, lire 100,000.

Alla prima di queste categorie si propone un aumento di lire 110,000 sui bilanciato nel 1853, basato sul risultamento dei ruoli dell’anno 1852.

Pella seconda si opina un aumento di lire 200,000 a frante dello stanziato nel decorso anno, fondato su che, comprenden- dosi in questa categoria i dritti dovuti dalle societá commer- ciali a norma della legge delli 30 giugno 1855, il risultato di essa debba essere piú favorevole alle finanze di quello che il fosse vigendo la legge del 22 giugno 1850.

Questa previsione pare si avveri, mentre ii primo trimestre del corrente anno dá un provento di oltre 1,100,000 lire, il che farebbe 4,100,000 per l’anno intiero, Crediamo quindi che si possa senza temeritá accrescere questo stanziamento di altre lire 200,000 e portarlo cosí a lire 4,200,000.

Categoria 24. Diritli per passaporti all’estero, visto dei me- desimi, porto d’armi e permessi di caccia, lire 450,000.

I relativi proventi del 1853 superarono la somma di lire 558,000, quindi non solo non è avvenfurato l’aumento di