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però tralascia di proporre per ora alcuna riduzione, atten- dendo a portare a tale riguarde il suo giudizio dopochè sia regolata, come si dichiara nella relazione generale dell’am- ministrazione centrale, la direzicne delle Poste nella confor- mitá voluta dalla legge 23 marzo 1853, per cui la spesa com- piessiva della pianta di questo dicastero verrebbe in ora

  • stabilita nella somma di lire 104,600, ed in detto caso biso-

gnerebbe portare inoltre in bilancio ed in questa stessa ca- tegoria la somma di lire 3100 per potere far fronte a quanto occorre in piú della somma stabilita per la pianta del perso- nale, acciocchè secondo quello che propose la Commissione, tutti gli impiegati tanto in pianta quanto fuori pianta conti- nuino a godere dello stipendio di che erano provvisti prima del 23 ottobre 1853 ; perciò per l’attuale esercizio la spesa del personale ammonterebbe a lire 107,700, alle quali ag- giungendovi pure le lire 2600 per gli stipendi dei due im- piegati in aspettativa, ne risulterebbe sempre un risparmio su quanto si è speso nell’anno scorso di lire 2600.

La Commissione osserva inoltre che, avendo il ministro creduto conveniente di nominare un segretario particolare di gabinetto fra gl’impiegati di giá dipendenti dal suo dica- stero, pare che questi dovrebbe essere scelto fra gli impie- gati, di cui fa cenno l’articolo 4 del regolamento 23 ottobre 1853, e che dovrebbe forse essere piuttosto applicato agli af- fari di politica od al gabinetto particolare del ministro, che alia divisione degli affari amministrativi, dovendo questi es- sere sotto la dipendenza del segretariato generale, dietro quanto viene stabilito all’articolo 13 del suddetto regolamento.

Credo eziandio di dovere nuovamente ripetere quanto ebbi a dire nella relazione del bilancio degli esteri, essere di tutta convenienza che gli agenti diplomatici, o consolari, messi a disposizione del Ministero siano applicati all’ammi- nistrazione centrale temporariamehte e non in un modo per- manente e che debbano essere presi fra gl’impiegati di giá addetti ad uffizi o corpi dipendenti dal Ministero, dovendo il loro stipendio continuare ad essere inscritto nella cate- goria nella quale figura il loro effettivo posto, non potendo essere surrogati, come prescrive l’articolo quinto del detto regolamento, epperciò il loro stipendio non può essere por- tato sulla categoria degli assegnamenti provvisori e d’aspet- tativa, avvegnachè diversamente operando sarebbe inutile la “formazione di una pianta organica; onde la Commissione spera che il signor ministro provvederá in modo che nel- l’anno venturo non si scorga piú in questo bilancio tale se- gnalato inconveniente.

Infine se nell’anno 1850, allorchè si riorganizzò dal Mi- nistero il servizio dei corrieri di Gabinetto si riconobbe necessario conservare in pianta quattro di questi impiegati, non deve piú sentirsi tale necessitá ora che i viaggi cei cor- rieri di Gabinetto si rendono ogni giorno piú rari, e d’una durata molto piú breve, in ragione che il nostro Stato e l’Eu- ropa tutta vengono solcati per ogni parte da strade ferrate, e che le notizie sono con incalcolabile velocitá trasmesse dal fluido elettrico. Onde la Commissione proporrebbe la ridu- zione di questi a tre soli, se l’anno finanziario non fosse di giá troppo innoltrato, riservandosi però a fare tale proposta nel venturo bilancio, come pure quella di restringere il per- sonale degli uscieri, essendo questi in numero assai mag- giore degli altri dicasteri. Riguardo alle spese di primo sta- bilimento, benchè in bilancio non si sia portata alcuna di esse da una nota alla Commissione rimessa, ammontano alla nor lieve somma di lire 3903 43.

Indi questa categoria adottandosi la proposta della Com- missione resterebbe divisa nei s-guenti articoli :

4° Personale del Ministero . «L. 107,700»

2° Personale corrieri di Gabinetto. . . .» 7,200 >» 3° Paghe uscieri ed invalidi. . . . ..» 41,000» 1° Competenze militari . . ......» 3,272 20

Per coi il totale della somma da bilanciarsi per essa sarebbe di. . . . ... .... L. 129,172 20

Categoria 23. Provvigioni diverse.

La Camera, nell’occasione della discussione di questo bi- lancio, adottò il principio di concedere un aumente d’aggio agl’impiegati di seconda classe nella conformitá proposta dal Ministero nella relazione del bilancio, invitando la Commis- sione ad esaminare se non era conveniente che questo au- mento venisse stabilito in un articolo addizionale alla legge del bilancio. La Commissione di leggieri si persuase do- versi ciò effettuare con un articolo addizionale di legge, e non con una semplice ammessione in bilancio della somma occorrente per il suddetto aumento d’aggio, come opinava il Ministero, sia perchè per massima le basi che debbono rego- lare o modificare gli stipendi e le provvigioni da concedersi agli impiegati vogliono essere stabilite per legge e non per semplice regolamento, sia perchè in questo speciale caso la quota di tale provvigione venne di giá statuita per legge col regio editto 30 marzo 1836, articolo 58, per cui non può es- sere diversamente regolata che con altra legge ; è bensí vero che nel 1859 furono modificate con semplice decreto reale 26 noverobre alcune disposizioni di quella legge risguardanti specialmente gli stipendi, ma ciò prova solamente che con tali disposizioni il potere esecutivo ha oltrepassato i suoi po- teri ; in tuttii casi poi nel citato decreto non venne fatta al- cuna modificazione alle suddette provvigioni, avendo conti- nuato a stabilirle sulle stesse basi e colle stesse norme inserte nella legge del 1836: dietro questi motivi, ora che venne dalla Camera adottato il principio di aumentare l’aggio da concedersi a questi uffizi a provvigione, la Commissione crede di dovervi proporre, nella legge del bilancio passivo, alla vostra adozione un articolo addizionale, col quale viene sta- bilito l’aumento d’aggio proposto dal Ministero pei suddetti uffici a provvigione dal 1° luglio 1854, ed in tal modo la pre- sente categoria resta bilanciata nella somma di lire 179,880 invece di lire 187,880 proposta dal Ministero, perchè l’adot- tato aumento d’aggio deve avere solo incominciamento col primo prossimo luglio.

Daziani, relatore.

Grazia e giustizia.

Categoria 4. Personale.

Proposta dal Ministero in lire 103,600.

La pianta stabilita dal real decreto del 23 ottobre 18553 pel Ministero di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici comprende 92 impiegati, oltre il ministro.

I loro stipendi furono dal Governo proposti nella seguente conformitá :

Pel ministro, stipendio . . ......., L. 415,000 Id. indennitá d’alloggio. . . . ..» 2,000 Pel segretario generale. . .......» 8,000

Per i 51 altri impiegati. . . .......» 73,400 Totale . . .. L. 98,400

Il 51 dicembre 1853 il guardasigilli godeva dello stesso