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Col prescrivere fale limitazione si troncherá la viziosa consuetudine invalsa, di trattenere presso alcuni Ministeri indefinitamente pareechi ufficiali inscritti in altri uffizi o corpi e pagati sopra altre categorie che non sono quelle del- l’amministrazione centrale, con scapito del servizio effettivo di cui fanno parte.

Nella stessa occasione che la Commissione del bilancio do- veva occuparsi delle spese relative all’amministrazione cen- trale per porvi sott° ecchio l’ecenomia che il Ministero ha ottenuto dall’applicazione del nuovo sistema amministrativo, e quella maggiore che a senso della vostra Commissione può raggiungersi, era ben naturale che questa dovesse estendere le sue osservazioni a tutti i rami dell’amministrazione cen- trale, e non limitarsi solo a quella parte che venne finora riformata dal Ministero.

La direzione generale delle poste, amministrazione del debito pubblico, quella delle zecche e marchio, l’ispezione generale delle leve sono altrettanti uffizi centrali i quali deb- bano assoggettarsi ad una trasforziazione analoga a quella delle aziende, applicando ad essi le stesse norme sancite nella legge 23 marzo 1853 sull’’amministrazione centrale?

L’articelo 4 di questa legge prescrive che:

«I ministri provvederanno all’amministrazione centrale

dello Stato per mezzo di uffizi posti sotto l’immediata loro

direzione.

«Gli uffizi relativi ad un medesimo ramo di amministra- zione e dipendenti da un solo Ministero, potranno venire riu- niti e costituire direzioni generali, che faranno tuttavia parte integrante del Ministero.»

Ora gli uffizi succitati non si trovano in questo rapporto dirimpetto ai Ministeri a cui appartengono. Ciascuno di quelli è tuttora retto da leggi o regolamenti speciali che loro attri- buiscono delle facoltá indipendenti dal Ministero a cui appar- tengono ; molti degli affari propri di quegli uffizi s’iniziano e si compiono senza alcuna partecipazione o preventiva cognizione del ministro che loro sovrasta. Insomma non si osserva nel- l’andamento di quelle amministrazioni immediata direzione dell’autoritá ministeriale, e non si possono considerare come parte integrante dei Ministeri; ma vivono per cosí dire di una vita propria, godono di una esistenza pressochè indipen- denfe. Pure tale non fu l’intenzione della Camera nel votare la legge del 25 marzo 1853; tale non è lo spirito e la lettera di questa legge. Le stesse spiegazioni date dal Ministero nel- l’occasione che si discuteva quella legge in quest’aula, è le dichiarazioni della Commissione incaricata a difenderla tol- gono ogni dubbio sulla sua interpretazione; tant’è che nel sommario delle economie che il Ministero presumeva allora dovessero emergere dal nuovo organamento amministrativo, stavano inscritte anche quelle attendibili dalla riforma della direzione delle Poste per lire 6080.

Dall’amministrazione del debito pubblico, lire 14,040.

Dall’ispezione generale delle leve, lire 40,120,

Dal controllo generale e Camera dei conti, lire 114,420.

La riforma dei due ultimi uffizi fa espressamente rinviata ad una legge speciale il cui progetto infatti venne, non ha guari, presentato dal Ministero innanzi a questa Camera,

Il riordinamento della ispezione generale delle leve è in corso di esecuzione, Rimangono ancora nella primitiva con- dizione i rapporti della direzione generale delle poste e del- l’amministrazione del debito pubblico coi relativi Ministeri; cosicchè questi uffizi non sono per ora soggetti a quella di- retta dipendenza ed immediata sorveglianza a cui furono giá gli altri uffizi sottomessi, secondo la prescrizione imposta dalla legge 23 marzo 1853. Eppure l’articolo ultimo della

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precitata legge ingiunge l’obbligo che tutte «le disposizioni in essa raccolte fossero attuate per decreti reali a misura che potrá essere provveduto alla loro esecuzione, in modo che fossero tutte in vigore al primo gennaio 1854,»

Ci pare dunque evidente che il Ministero non ha ottempe- rato al disposto della legge nel tempo in essa prescritto per quello che riflette la direzione generale delle poste e l’ammi- nistrazione del debito pubblico ; cosí pure crediamo per l’am- ministrazione delle zecche e marchio, quantunque la riforma di quest’ultima non figurasse nei calcoli del Ministero; era però compresa nello spirito dell’articolo 4 della legge orga- nica 23 marzo 1853.

Non possiamo neppure immaginare che il Ministero abbia tralasciato di compiere questi riordinamenti per una con- traria interpretazione della legge, poichè il significato della medesima è troppo esplicito; d’altronde, stanno le sue di- chiarazioni fatte alla Camera nello stesso senso che noi attri- buiamo a quella legge, non a dimenticanza, perebè troppo grave ed importante appare la riforma.

La sola scarsitá di tempo per compiere ad un tratto lo in- tiero riordinamento degli uffici centrali può essere la cagione plausibile di questo ritardo ; e, per veritá, dal giorno della promulgazione della legge organica a quello in cui doveva entrare in piena attuazione, non rimasero che nove mesi ed alcuni giorni. Era assai difficile, e forse impossibile, di rifor- mare in sí breve spazio di tempo tutta l’amministrazione cen- trale.

Ma se questo fu infatti il vero motivo che costrinse il Mi- nistero a differire l’eseguimento d’una parte di quella legge, era pur sempre suo dovere di chiedere dal potere legislativo una sufficiente dilazione ; cosí operando , avrebbe dimostrato maggiore osservanza alla legge, la di cui trasgressione infirma seropre l’autoritá ad essa necessaria per essere rispettata.

La vostra Commissione vi suggerisce perciò «di eccitare îl Ministero ad eseguire prontamente quanto quella legge pre- scrive anche a riguardo degli uffizi non ancora stati riordi- nati a tenore della legge stessa.»

Questo compimento è necessario tanto perchè la legge ot- tenga il suo pieno effetto, quanto peri vantaggi amministra- tivi ed economici che ne devono conseguire.

Le conclusioni della vostra Commissione si riassumono come segue:

1° L’economia risultante dalla riforma dell’amministrazione centrale si deve desumere e valutare dal confronto del bi- lancio approvate del 1853 col bilancio del 1854, tenuto in quel debito conte delle economie operate nella previsione dell’imminente riordinamento amministrativo;

2° Le spese dell’amministrazione presentano nel progelto di bilancio del 1854 una economia di lire 541,57% a fronte de) bilancio approvato del 1832, e rispetto a quello del 1853 di lire 252,224 comprendendovisin entrambi anche i crediti aggiunti e le economie fatte nel 1853 nella previsione della prossima riforma amministrativa ;

5° Le spese transitorie per eccedenza di personale, pen- signi, aspettative e primo impianto del nuovo sistema salgono finora a lire 326,386 95;

4° Secondo le proposte della Commissione quell’economia risulterebbe fin d’ora di . . + L. 337,128 >» e cessata che sia la spesa del personale in ecce-

denza la quale ora si avvera nella somma di.» 84,559»

si otterrá dalla riforma un’economia comples- siva di... . «L. 448,687 >»

5° Il numero degl’impiegati inseritti nelle nuove piante del