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quadro delle pensioni state concedute nell’anno anteriore a quello in cui il progetto di bilancio deve essere presentato, colla indicazione di tutti i motivi legali delle concessioni, onde approvata la legge del bilancio tali pensioni si abbiano per definitivamente ammesse.

Le deliberazioni della Camera elettiva acconsentite dal Mi- nistero formano in parte materia degli articoli 10, 141 e 12 del progetto di legge per cui sarebbe approvato il bilancio passivo di quest’anno.

La vostra Commissione avendo ponderato il merito di tali «proposte, le riconobbe accettabili taoto nella parte che si ap- plica al bilancio in discussione, quanto in quella che si può riferire ai bilanci futuri.

Lo scopo di fatto cui le medesime tendono si è di procu- rare che si ottenga piú prontamente la riduzione della spesa occorrente pel pagamento delle pensioni ora esistenti, e che sia posto un limite alie concessioni future, onde tale pas- sivitá non venga maggiormente aumentala.

Un dubbio potrebbe nascere sulla portata della disposi- zione che leggesi in fine del citato articolo 13 del progetto di legge, per cui si dichiara che le nuove pensioni concedate si avranno per definitivamente ammesse coll’approvazione del bilancio, in quanto che sembra a prima giunta volersi confe- rire al Parlamento il giudizio dell’ammessibilitá dei singoli impiegati alla pensione di riposo, il quale diritto appartiene

al potere esecutivo ; ma se considerasi al complesso dell’ar-

ticolo ed allo spirito che lo informa, scorgesi evidente- mente che il medesimo essenzialmente mira a rendere piú cauto il potere esecutivo nella concessione delle pensioni, e non giá a menomare la facoltá che gli compete nei limiti delle vigenti leggi di ammettere gli impiegati alla pensione di riposo.

lL’adozione intanto di queste disposizioni, e la riforma in qualche parte della legge sulle pensioni militari a cui ac- cennò l’onorevole collega relatore del bilancio della guerra, potranno gradatamente ridurre questa spesa sovra basi ra- gionevoli e proporzionate alle forze dell’erario.

Annualitá, malleverie, interessi di capitali.

La categoria delle annualitá che nel bilancio 1853 figurava in lire 252,554 34 trovasi ora stanziata in detta categoria 24 in lire 506,277 84, e cosí con aumento di lire 83,743 52, ripetibili per la massima parte dalla convenzione approvata colla legge del 12 gennaio ultimo, per cui le finanze si ob- bligarono di corrispondere ai comuni di Mentone e Rocca- bruna la somma di lire 50,000, e per le rimanenti lire 3745 52 iscritte onde averle disponibil! quando si effettui la conven- zione in corso colle cittá di Oristano e dIglesias.

Tali aumenti essendo giustificati, nulla osta allo stanzia- mento della proposta somma.

Del pari consta giustificato l’aumento di lire 5000 sulla ca- tegoria 26, Interessi di capitali dovuti dalle finanze.

Stampe di generale servizio. (Diminuzione di lire 1000).

Ministero delle finunze.

La categoria 30, Personale del Ministero delle finanze, trovasi stanziata nella somma di lire 404,200.

Raffrontata questa spesa con quella stata ammessa nel bi lancio precedente ad eguale titolo per le tre amministrazioni ora concentrate nel Ministero di finanze, ne risulta un note- vole risparmio di lire 75,015, il quale è tanto piú apprezza- bile in quanto che per questo dicastero si presenta quasi ine

tieramente immediato, a ben piccolo numero riducendosi gli impiegati che a seguito del nuovo ordinamento amministra- tivo trovansi ancora fuori pianta ed a carico dell’erario; bensi vari di essi figurano fra gli ammessi a pensione, avendo essi raggiunto gli anni di servizio che loro dava diritto a simile trattamento. |

La discussione di questa categoria avendo condotto la Commissione ad esaminare la tariffa degli stipendi comuni a tutti i Ministeri, la cuni fissazione dovendosi fare a termini dell’articole % della piú volte citata legge 23 marzo 1853, viene ora appunto proposta sancirsi coll’articolo 2 del pro- getto di legge per l’approvazione di questo bitancio, ebbe la medesima a riconoscere che la quota rispettivamente asse- gnata agli impiegati secondo il diverso loro grado è per ia massima parte di essi fissata in limiti piuttosto ristretti e per nessuno troppo larga. Una maggiore retribuzioné, quandò fosse stata consentita dalla condizione dell’ erario, non po- trebbe essere censurata, eda questo precisamente sembra siasi voluto aprire l’adito mercè della disposizione contenuta nel successivo articolo 3 di detto progetto di legge, dichia» rando che tale tariffa rimarrá in vigore fino a tuito dicembre del 1837.

La Commissione prese pure in disamina i vari altri articoli dello stesso progetto, di chi l’articolo 4 provvede tempora- riamente agli impiegati attualmente iscritti nelle nuove piante dell’amministrazione, ed i successivi articoli b, 6,7,8 ed contengono disposiziuni dirette le une a guarentire il buon andamento dei servizio, con accordare, cioè, a ciascun mi- nistro (articolo 5) la facoltá di nominarsi un segretario par-

ticolare di gabinetto coll’assegno d’uno stipendio di lire £500,

quando sia scelto fuori degli impiegati dipendenti dal suo Ministero, e permettendo ad ogni ministro (articolo 6) di ap- plicare al suo Ministero altri impiegati dallo stesso dipen- denti per l’eseguinento di lavori urgenti e straordinari per un tempo però limitato non maggiore di 10 mesi; e le altre tendenti a regolare (articoli 7 e 8) la sorte degl’impiegati dell’’amministrazione centrale pel caso di loro collocamento in aspettativa, ed a migliorare ia condizione di quelli fra gli impiegati della stessa amministrazicne che rimangono in esercizio effettivo della stessa carica per dieci anni collo stesso grado e stipendio, ed ai quali (articolo 9) è conceduto l’aumento di un decimo del loro stipendio.

Ponderato il merito delle accennate disposizioni, la Com- missione ha dovuto riconoscere che alcune di esse sarebbero meno opportunamente inserite in una legge del bilancio an- nuale, giacchè, trattandosi di provvedimenti che potrebbero interessare in modo durativo la condizione degli impiegati, sarebbe stato conveniente che queste disposizioni avessero formato oggetto di una legge speciale, come giá ebbesi a proporre ir altro caso avente analogia col presente; tuttavia riflettendo che dette disposizioni possono ravvisarsi in tale parte piuttesto come transitorie e determinate dalla neces.

sitá di provvedere agli impiegati che si trovano compresi

in questa nuova organizzazione, la Commissione credette di poterne proporre l’approvazione. °

Progredendo ora alla discussione del bilancio, viene per ordine la categoria 31, Spese d’ufficio del Ministero di fi- nanze, la quale stanziata in lire 50,009, offrendo una dimi- nuzione di lire 10,000 sovra quella aminessa nel bilancio del 1855, per le tre amministrazioni, non può non essere accet- tata.

Controllo generale.

(Mantenuta la somma dell’anno precedente.)