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Categoria 19 bis. Nuovo debito redimibile recentemente autorizzato colta legge, lire 1,100,000.

Onde non interrompere il numero delle categorie si è cre- duto di qui aggiungere urna nuova categoria sotto il numero di 19 bis per iscrivere la somma che si presume necessaria per il servizio della rendita di lire 2,200,000, la cui aliena- zione fa autorizzata colla legge recentemente votata, raggua- gliandone l’ammontare alla decorrenza di sei mesi.

Buoni del tesoro.

Categoria 20. Interessi dei Buoni del tesoro, lire 400,000.

Nel bilancio 18533 fu ammessa per quest’oggetto la somma di lire 500,000. Invece, per il corrente esercizio, prevedendo il Ministero all’epoca della formazione del progetto di bi- lancio che minore potesse essere la quantitá dei Buoni ad emettersi atteso il tasso d’interesse per essi stabilito, meno elevato dello sconto praticato in commercio, propose solo fa somma di lire 400,000. Ma dopo quell’epoca, essendosi da un lato rinnovata Îa facoltá al Governo colla legge 29 di- cembre 1853, di emettere Buoni del tesoro sino alla concor- rente di 20 milioni, dall’altro, avendo il Governo col decreto 1° marzo 1854 aumentato l’interesse dei medesimi sino al 3 o 6 per cento, secondo la loro durata e scadenza, ed essen- dosi inoltre ancora colla recente legge anzicitata autorizzato il Governo a negoziare sino alla concorrente di 10 milioni di detti Buoni facilitandone l’emissione con un diritto di commissione, piú non può per niun modo essere bastante la somma di lire 400,000 proposta dal ministro, ed è perciò necessario di riammettere quella almeno a calcolo di lire 500,000.

Azioni industriali.

Categoria 21. Interessi del 4 e 132 per cento guarentiti alle azioni della strada ferrala da Torino a Susa, lire 211,612 50.

ll Ministero presupponendo che queste azioni debbano tutte emettersi nel corso deli’anro 1854, e che, calcolatane mediamente la decorrenza, occorra di corrispondere gl’inte- ressi almeno per tre quarti di esse, e cosí per numero 9405 azioni di lire 500 caduna sulle 12,540 cui ascende il numero totale fissato dalla legge 44 giugno 1852, prupome la somma corrispondente anzi accennata.

Per il progresso dei lavori di costruzione di questa strada, la cui apertura è imminente, non è a dubitarsi che la tota- litá delle azioni debba emettersi nel corso dell’anno 1854, e che gl’interessi a corrispondersi possano perciò ascendere alla somma anzi calcolata, quantungue non abbiano a decor- rere che dal giorno dell’emissione; rimane dunque abba- stanza comprovata la necessitá della sua ammessione in bi- lancio. É

Debito vitalizio.

Categoria 22. Debito vitalizio continuativo, lire 9,043,142 17.

Questa categoria comprende tutte Ie pensioni vitalizie ac- cordate a carico dello Stato dei vari dicasteri secondo il det- taglio inserto nel progetto di bilancio, e supera di lire 044,176 95 le tre corrispondenti categorie numero 26, 27 e 28 del bilancio 1833, delle quali trovasi conflato, tale es- sendo appunto la differenza tra le pensioni nuove accordate

e quelie estinte, come risulta dall’elenco nominativo dei muovi provvisti e delle pensioni cessate per ciaschedun Ministero dal 1° giugno 1852, a tutto maggio 18553, unito come allegato al progetto di bilancio sotto il numera 1.

La spesa descritta in questa categoria è quella che mag» giormente pesa sul bilancio dello Stato e che merita perciò le piú serie considerazioni del Parlamento.

Nell’esame dei precedenti bilanci, in quello dei crediti straordinari supplementari, ed in molte altre occasioni tanto nel seno delle Commissioni, quanto nella Camera furono emesse in proposito saviissime avvertenze ; nessuno può pen- sare all’eccessivo ammontare delle spese dello Stato senza che la sua mente non corra tosto all’articolo delle pensioni. Nazione, Camera e Governo si accordano sulla necessitá di diminuire questa passivitá, e ciò nondimeno essa annual- mente si accresce.

Per venirne una volta ad un rimedio efficace, la Commis- sione vi propone due mezzi, l’uno dei quali tende a svellere radicalmente fra qualche tempo, l’altro a frenare intanto il male che oggidi si aggrava.

Il primo consiste nel fare un preciso invito al Governo di proporre al Parlamento una riforma deila legge sulle pen- sioni militari; il secondo nello stanziare bensi nel bilancio la somma necessaria a far fronte alie pensioni vigenti, ma di stabilire pur anche che le somme relative alle pensioni le quali vengano a cessare o diminuire, debbano passare nello speso di meno senza potersi mai applicare a} altre pensioni, e di accendere ad un tewpo una nuova categoria in cui sia inscritta la somma presumibilmente necessaria per le nuove pensioni da accordarsi nel decorso dell’anno.

La somma che, seguendo questo sistema, dovrassi ammet- tere in bilancio per le pensioni concesse sino al 1° giugno 1855 è’necessariamente quella dal Ministero indicata, perchè desunta dall’elenco delle pensioni annesso al bilancio 1852 colle variazioni di cui nello stato delle pensioni nuove ac- cordate o cessate anzi mentovato, e cosí lire 9,045,142 17,

Ma quanto alle nuove concessioni od aumenti, essendo ne- cessario ed urgente che esse non vengano piú ad eccedere le cessazioni o riduzioni, la Commissione non potrebbe proporvi una somma maggiore a quella corrispondente all’ammontare di queste stesse cessazioni e riduzioni avvenute nel giro d’un anno ; prendendo per pormal’esercizio 1852, la stessa somma risulterebbe di lire 420,000; nell’esercizio 1855 di lire 418,909 78 come scorgesi dalle tavole annesse a questa ca- tegoria,

L’onere di circa nove milioni e mezzo che pesa sulla fi- sanza dello Stato unicamente per soddisfare alle pensioni vitalizie continuative inscritte in bilancio al fine 1853, non è soltanto gravoso, ma enorme, È

Se nelle condizioni presenti non sará possibile di dimi- nuirlo, bisogna almeno procurare che non accresca, col far sí che il fondo proveniente dalle annue estinzioni riesca sufficiente alle pensioni nuovamente accordate nell’ anno stesso.

La media delle pensioni estinte negli ultimi anni 1852 e 1853 risulta di lire 430,000. Dovrassi provvedere in modo che questa somma non sia sorpassata in avvenire dalle pen- sioni nuovamente concesse in ciascua anno. Non vi ha dubbie che un assegno annuo di lire 450,000 per le pensioni è giá eccessivo, e la Commissione avrebbe desiderato di propor- vene uno d’assai minore, se non dovesse tener conto delle disposizioni contenute nella legge sulle pensioni militari, le quali, col favorire in modo singelare l’acquisto del diritto alla pensione, impongono all’amministrazione l’obbligo di