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Da questo riparto emerge evidentemente che le spese sulle quali può essere possibile di praticare delle economie sono limitale a circa 17 milioni; mentre i rimanenti 53 mi- lioni essendo destinati a pagare delle annualitá indeclinabili, oppure comprendendo semplici spese figurative, non sozo passibili di alcuna reale riduzione. Coi primi 17 milioni seno eseguite le spese tutte che si richiedono per l’amministra- zone e riscossione della massima parte dei redditi dello Stato ; poichè sopra un reddito di 117 milioni ehe figura nel bilangio sttivo di quest’anno, 107 milioni circa derivano dalle amministrazioni rette dal presente bilancio passivo delle fi- nanze.

. Le spese pertanto applicate a dude amministrazioni sorio eminefitemente produttive, per ui ogni sottrazione che non fosse bene ponderata potrebbe causare danno assai maggiore del rispirmio al tesoro dello Stato.

I bilanci anteriori relativi alle finanze furono giá satlopaa sfi dalle varie Commissioni ed accurate indagini, e mondati dalle spese credute inutili ed eccessive. Poche riduzioni po- trá proporvi la vostra Softo-Commissione; quantunque non abbia tralasciato di investigare attentamente le somm& pro- poste ad ogni particolare categoria in correlazione ai bisogttî del pubblico servizio.

Le spese straordinarie comprese nel secondo titolo di que- sto bilancio sommano a lire 1,008,640; e risultano perciò maggiori di quelle del bilancio passivo di lire 540,780 12.

La massima parte di queste spese straordinarie, cioè, sino alla concorrente di lire 710,000, non è debito nostro di esa- minare ora, dovendo esse formare l’oggetto di speciali pro- getti di legge.

La rimanente somma di lire 298,640 ripartita in due cafe- gorie presenta una reale economia sulla congenere dell’anno passato di lire 8860 dovuta alla cessazione di altrettanti as- segnamenti in virtú della nuova classazione d’impieghi € stipendi voluta dalla legge 23 marzo 183.

Prima di introdursi nell’esame parziale delle categorie amiamo di dichiarare che il numero abbondevole degli alte- gati posti a corredo ed illustrazione del presente bilancio, ci recarono notevole giovamento all’analisi del medesimo, e qualora vengano in avvenire compilati con maggiore accura- tezza, e comprendano pur anche le causali precise e chiare delle variazioni che in ciascun anno subisce il bilaneio mede- simo, l’esame di questo potrá eseguirsi in tempo assai breve con grande vantaggio del sistema parlamentare.

TITOLO I — SPESE ORDINARIE (1). Dotazioni.

Categoria 1. Dotazione della Corona, lite 4,000,000.

Categoria 2. Dovario di S. M. la Regina Maria Francesca di Toscana vedova del Re Carlo Alberto, lire 800,000.

Categoria 3. Appannaggio di S. A. R. il principe Ferdi- nando Maria, duca di Genova, lire 300,000.

Categoria 4. Appannaggio di S, 4. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano, lire 200,000.

Le somme descritte in queste prime quattro categorie sono

identiche a quelle ammesse nei precedenti bilanci; regolate

da apposite disposizioni legislative esse non vanno soggette a variazione.

(1) L’esame e la relazione delle 29 prime categorie di questo bilancio sorio dovuti alla particolare cura dell’onorevole de- putato Brignone.

Categoria 5, Dotuzioni del Senato, lite 70,000.

Questa somma fu riconosciuta conforme alla esigenza del servizio interno del Senato da lettera dell’onerevole suo pre- sidente del 6 corrente aprile, epperciò non può dar luogo ad osservazione di sorta.

Categoria 6. Dotazione della Camera del deputati, lire 144,360.

N bilancio interno della Camera per l’anno 1854 essendo sfato fissato nella seduta segreta dell’11 aprile 1854 a lire 114,959 25, questa è la somma che per quest’oggetto dev’es- sere anifiiessa nel bilancio dello Stato,

Debito pubblico.

Categoria 7. Debito perpetuo (regio editio 24 dicembre 1819), lire 2,414,940,

Anche quest’articolo di spesa è eguale al relativo stanzia- mento degli anni aniecedenti, ed è impreteribile ed invaria- bile,

Categoria 8. Debito redimibile 3 per cento (regio editto 24 dicembre 1819), lire 2,867,722 98.

Nel presentare il bilancio delle spese generali per l’eserci- zio 1855, il ministro esponeva non essere, a parer suo, nè giusto nè regolare che un bilancio il quale deve provvedere alie spese pagabili con tutto dicembre, avesse a sopportare le spese che hanno una scadenza posteriore, e siccome la de- correnza degli interessi di questo debito è fissata al primo aprite ed al primo ottobre, proponeva che per il detto eser- cizio 1853 si iscrivesse solo in quel bilancio la somma rela- tiva al servizio degli interessi sino al fine di dicembre, epper- ciò i soli tre quarti dell’importo deli’ intiera rendita passiva annuale, non che delle somme destinate all’estinzione a va- lot întegrale ed al corso,

La stessa proposta egli faceva per tutti gli altri debiti dello Stato i cui interessi semestrali non scadono al primo gennaio. ed al primo luglio di ogni anno.

La Commissione incaricata di esaminare il detto bilancio

| 1855, dal suo canto, contrapponeva che i riflessi posti in

campo dal Ministero non avrebbero mai potuto applicarsi ai

fondi necessari per l’estinzione al corso, che per altra parté

‘ il sistema proposto avrebbe potuto indurre il pubblico in i errore circa l’importanza del debito dello Stato; che tutto al | piú si doveva rimandare lo scioglimento di consimile que

stione alla legge della contabilitá generale ed ai regolamenti organici relativi, iscrivendo frattanite nel bilancio la somma stessa che nei bilanci anteriori, quella cioè corrispondente ad una intiera ‘angualitá del debito.

La Camera seguiva il parere della Commissione. Ora la legge sull’amministrazione centrale dello Stato del 25 mafzo 1853 dice all’articolo 6 che «le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi pubblici € stabilite in modo continuativo da leggi, regolamenti e spe- ciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso ed analogo oggetto:» e cosí si esprime inoltre all’articolo 11: «Pesercizio finanziario comprende i proventi accertati e le spese compiute, o date in appalto, o cominciate ad economia, non meno che i diritti acquistati dallo Stato e da’ suoi credi- tori dal primo gennaio al 34 dicembre, esso però si protrae sino a tutto giugno dell’anno successivo, unicamente per le operazioni relative alle riscossioni di quei proventi, alla li=

| quidazione ed al pagamento di quelle spese.»