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servizio provinciale od altrimenti in congedo illimitato, è retta dalle disposizioni della presente legge.

Art. 187. Gl’inscritti che al momento della loro chiamata alla leva appartengano ad una delle corporazioni religiose specialmente destinate alla educazione ed istruzione del po- polo, e facciano risultare di esservi stati ascritti prima di marzo 1851, saranno dispensati dall’obbligo di raggiungere le bandiere in conformitá alle regole vigenti nel tempo della loro ammessione in quelle corporazioni.

Art. 188. La presente legge sará posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe del 1833.

Il presidente del Senato del regno MANNO.

Relazione fatta alla Camera V8 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Quaglia, Boyl, Durando, Corsi, Somis, Cavalli e Petitti, relatore.

SienorI | — La Commissione nominata dai vostri uffici per l’esame del progetto di legge stato testè presentato dal Mini- stero della guerra sul reclutamento dell’esercito, ha creduto di uniformarsi, non che alle consuetudini della Camera, an- che all’intenzione dalla medesima espressa quando ne decre- tava l’urgenza, astenendosi dal riandarne i fondamentali principii. Che anzi taluno dei vostri commissari il quale a- vrebbe in altra epoca promosso l’adozione di principii di- versi, riconoscendo come ormai la discussione a questo ri- guardo debba considerarsi come esaurita, rinunziò di buon grado al pensiero di rinnovarla.

Per le stesse ragioni la Commissione si astenne dal discor- rere tutti gli svariatissimi particolari della legge che altra volta giá furono ampiamente esposti e discussi, circoscriven- dosi all’esame di quelle variazioni che il nuovo progetto reca al progetto adottato dalla Camera precedente nell’ultima Sessione legislativa.

Da questo esame risultò che la maggior parte delle dette variazioni o non mutano sostanzialmente le disposizioni del progetto primitivo ed il loro pratico risultato (quali sono le disposizioni concernenti i eondannati dai tribunali esteri, ed i soldati di giustizia, e quelle altre modificazioni di redazione che sono particolareggiatamente indicate dal ministro della “ guerra nella sua relazione), o vi aggiungono alcune minute disposizioni che ne sono necessario od almeno naturale com- pimento. A quest’ultima specie appartengono le disposizioni dell’articolo 150 rispetto ai capi operai, ai musicanti e vivan- dieri, e quelle degli articoli 158 e 161 rispetto agli arma- iuoli, ai moschettieri ed ai musicanti, e finalmente l’articolo 157 giá stato approvato nel progetto precedente da quella Commissione, ed ommesso quindi nella discussione per ef- fetto di sbaglio occorso nella stampa della relazione.

Di qualche momento parve alla Commissione l’aggiunta introdotta nell’articolo 162 per cui viene dedutto dal servizio utile il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disci- plinare. Pare tuttavia conforme all’equitá che questa maniera di servizio, la quale anzichè di vantaggio,riesce di vero ag- gravio al paese, non andasse in isconto del debito contratto dal militare nel suo arruolamento.

Similmente la vostra Commissione pensò polersi ammet- tere senza difficoltá le disposizioni aggiunte all’articolo 165 in favore dei soldati della seconda categoria del contingente che, dopo terminata la ferma, desiderano di assumere di

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nuovo il servizio, e le variazioni introdotte all’articolo 186 onde renderlo applicabile ai soldati del battaglione Real Navi che sono attualmente in congedo illimifato.

Degne di maggiore considerazione sono le modificazioni introdotte al progetto primitivo rispetto alle dispense degli alubri del clero cattolico, Nel detto progetto il numero degli alunni da dispensarsi doveva essere fissato in ciascun anno dal Governo del Re con decreto reale ; col progetto presente invece questo numero è fissato stabilmente dalla legge nella proporzione di un alunno per ogni 20,000 abitanti in cia- scuna diocesi.

La vostra Commissione non potè certamente non assentire al principio che questa importante materia sia definitiva» mente regolata dalla podestá legislativa, ed in questa parte aderisce pienamente e di buon grado alla nuova proposta.

Quanto pei alla proporzione che essa viene a stabilire e che sarebbe all’incirca equivalente alla media delle dispense accordate nelle ultime leve, la vostra Commissione ha consi- derato che forse in talune diocesi, essa eccederebbe i bisogni reali delle popolazioni, e che ad ogni modo questi bisogni non sono esattamente proporzionali al numero delle popola- zioni stesse, ma bensí anche determinati dal loro maggiore o minore concentramento, dalla facilitá delle comunicazioni, e da altre condizioni topografiche che sarebbe superfluo il ri- cercare.

Ma d’altra parte la Commissione ha pure considerato che la proporzione proposta costituisce un marimum per cia- seuna diocesi e per ciascuna leva non si potrá mai oltrepas- sare, e che talvolta non sará raggiunto, dimodochè il numero delle dispense di rado o non mai aggiungerá a quello rigo- rosamente consentito dalla legge; che con questo maximum si assicura il ministero ecclesiastico anche nelle diocesi che si trovano pel rispetto topografico o sociale in piú difficili condizioni ; che l’adozione di altre e piú complicate norme darebbe luogo a gravi difficoltá ed inconvenienti, mentre in- vece le minute differenze che possano risultare dall’applica- zione di una nerma unica alle varie diocesi, troveranno nel naturale corso delle cose adeguato compenso.

Per queste considerazioni, e nell’intento anche di risolvere prontamente e definitivamente questa delicata questione e di secondare dal canto suo, coerentemente al voto emanato da tutti gli uffizi, le conciliative intenzioni che suggerirono la disposizione in discorso, la vostra Corimissione ha determi. nato di proporvene l’adozione.

Similmente la vostra Commissione crede si possa accogliere senza difficoltá l’articolo 187 che conserva il beneficio della dispensa a quei giovani che, entrati nelle corporazioni reli- giose destinate all’educazione del popolo prima del 1° marzo 4851, siano in avvenire chiamati alla leva. Non possono es- sere infatti che pochissimi i giovani ammessi prima del 1851 nelle dette corporazioni, che nel 1858 (epoca in cui sará po- sta in vigore la legge) non siano ancora stati chiamati alla leva, e non possono recare per conseguente che una leggiera diminuzione nel contingente dell’anno prossimo, o tutto al piú deli’anno successivo.

Nel seno della Commissione si ebbe occasione diesaminare ancora la questione concernente l’istituzione dei commissari di leva (articolo 18), ed essa ravvisò opportuno di ricordare di nuovo come non s’intenda col detto articolo che il Governo abbia a nominare in ogni provincia un funzionario apposito esclusivamente incaricato delle operazioni della leva, po- - tendo in alcuna di dette provincie tali attribuzioni affidarsi ad uno degli esistenti impiegati d’intendenza, e che in quelle provincie dove occorra un funzionario apposito non solo non