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Q nifi lo alle provinctc ed ai municipi i quali fossero per aspirare a simili acquisti, perocché si prevede che potranno facilmente giovarsi di certi edititi urbani per accomodarli ad usi pubblici, si propone che le alienazioni possano operarsi, mediante perizia, a private trattative, ed è alle provincìe cd ai municipi compartita la facoltà di corrispondere annualmente, oltre al pagamento degli interessi in ragione del 4 per cento, l’uno per cento come fondo di sdebitazione, sicché nel giro di 42 anni ii debito loro si trovi pienamente estinto (articolo 19). Rispetto ai privati è prescritta la necessità dell’asta pubblica, riservata tuttavia all’amministrazione la facoltà delle private trattazioni dopo l’inutile esperimento di due incanti (articolo 20). E per ultimo, affinchè la nazione ottenga una certa garanzia dell’adempimento di questa legge, si prescrive l’obbligo ai ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze di rendere in ogni anno ragione al Parlamento della cassa stabilita aH’articoto 6 e così del modo in cui saranno amministrate ed impiegate le rendite dei beni occupati dal demanio e delle cedole in che sarà investito il prezzo dei beni venduti, come sì delta quota a cui dovranno soggiacere i vari stabilimenti ecclesiastici ed i maggiori e minori beneficiati contemplati nell ’articolo 15. Signori. Questa legge, quantunque assai temperata ed improntata in ogni sua parte da quella moderazione che deve presiedere alie civili riforme, non mancherà di eccitare lunghe e clamorose querele, delle quali farà ragione il senno pubblico, come avveane di simili riforme attuate in altri tempi ed in altri paesi da illuminati Governi, ai quali rende la storia il giusto merito. Ma il Governo non esita punto a prenderne l’iniziativa, conscio qual è de! sovrano diritto Spettante alia podestà politica di regolare nei temporali rapporti tali materie, che così strettamente risguardano il corpo sociale, e convinto della intrinseca giustizia e delia opportunità dei provvedimenti che vengono proposti, i quali, anziché pregiudicare alla religione dello Stato, varranno a promuoverne i più vitali interessi, eliminando cioè quelle disutili comunità, dalle quali non rimangono più edificati i popoli, e porgendo alla parte più illuminata, più operosa e più sociale de! clero quelTonesto sostentamento, che a sì giusto titolo le compete, oltre di eh : le finanze dello Stato otterranno un conveniente sollievo, senza che venga essenzialmente immutata la destinazione delle rendite di quell’ammasso di beni, che in oggi compone l’asse ecclesiastico, le quali saranno incessantemente adoperate a mantenere il culto ed i suoi ministri. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. Eccettuale le suore di carità e di San Giuseppe, non che quelle comunità degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari d’ambo i sessi, che sono precipuamente destinate od ail’educazione ed all’istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, e che saranno come tali nominativamente designate in apposito elenco, da pubblicarsi con decreto reale contemporaneamente alla presente legge, tutte le altre comunità e gli stabilimenti di qualsiasi genere dei detti ordini e delle dette corporazioni esistenti nello Stato sono soppressi e non potranno essere ricostituiti salvo in forza di legge. Art. St. Il numero dei membri appartenenti alle comunità conservate potrà essere determinato con decreto reale in modo din non si abbia ad eccedere quello che venisse stabilito. Potranno pure con decreto reale stabilirsi le norme e le condizioni che dovranno essere osservate dalle dette comunità pnr la loro conservazione nei regi Stali. Art. 3. Dai giorno della promulgazione della presente legge le disposizioni contenute nell’articolo 714 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili ai membri delle comunità e stabilimenti soppressi in forza dell’articolo i. Essi membri si troveranno senz’altro nella condizione contemplata dal successivo articolo 713 delio stesso Codice, salvi i diritti che si fossero legittimamente acquistati dai terzi. Art. 4. Sono parimente soppressi i capitoli delie chiese collegiate, non che i benefizi semplici esistenti nello Stato, i quali novi abbiano annesso alcun servizio che debba compiersi personalmente da chi ne sia provvisto. Potranuo tuttavia, con reale decreto, da pubblicarsi pure contemporaneamente alla presente legge, essere conservati alcuni capitoli delle chiese collegiate insigni stabiliti nelle città principali de! regno. Art. 3. È però conservata la cura d’anime annessa tanto alle comunità e stabilimenti di cui aìì’articola 4, quanto ai capitoli delie chiese collegiate. Sarà provveduto c«n decreto reale per la fissazione d'una conveniente abitazione e di un assegnamento di congrua, ove ne sia il caso, a favore del provvisto, non che per la nomina del beneficiario. Art. 6. Tutti indistintamente i beni, diritti e le azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi in virtù delle precedenti disposizioni, e salve solo le modificazioni infra espresse) sono posti sotto l’amministrazione del demanio delio Stato, il quale procederà alla loro occupazione e descrizione in conformità delle istruzioni che verranno date di concerto dei ministri delie finanze e degli affari ecclesiastici. Il reddito di essi beni, unitamente alla somma che sì perceverà dalla quota di concorso infra imposta, dovrà versarsi in una cassa particolare, e sarà esclusivamente erogato nei seguenti usi ecclesiastici, cioè:

1° Nel pagamento delle pensioni, che verranno come in appresso assegnate ai membri delle comunità e degli stabilimenti soppressi ;

2° Nella corresponsione di un congruo suppiimcnio ai parrochi più bisognosi dello Siato. Questa corresponsione dovrà essere regolata in modo da assicurare a lutti i parrochi una congrua dell’annua rendita di lire 1000, concedendo il relativo supplìmento da prima a quelli che ne godono sin d’ora sul bilancio dello Stato, e quindi agli altri ;

3° Nelia soddisfazione della somma che sarà necessaria per il clero dell’isola di Sardegna in dipendenza dell’abolizione delle decime. Art. 7. Dovranno però regolarmente venire soddisfatti i servizi religiosi ed i pesi tutti legittimamente imposti sopra i detti beni. E quanto atie chiese delle comunità e degli stabilimenti soppressi sarà provveduto alia loro officiatura a seconda delie circostanze e dei bisogni delle popolazioni. Art. 8- I membri dei capitoli delie chiese collegiate, non che i provvisti dei benefizi semplici soppressi, godranno durante la loro vita del reddito di essi benefizi in quetl’annua somma che sarà stabilita dietro il risultato dell'ultimo quinquennio, detratto ben inteso il montare dei pesi di cui nell’articolo precedente, e soddisfatta la quota di concorso, di cui infra. Art. 9. Trattandosi di canonicati e di benefizi di patronato laicale la proprietà dei beni che ne costituiscono la dote speD