Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/73

voi, quando non aderiste ali’approvazione dell’assegno chiestovi per l’anno 1883. Con questa legge, adempiendo intanto al princìpio sancito da quella del 24 giugno 1852, non ha tralasciato il Ministero di farsi carico della condizione in cui trovasi la finanza dello Stato, che obbliga a quella più stretta economia, che non tolga però la possibilità di una ben ordinata direzione e di una sicura sopravveglianza nell’esecuzione dei lavori marittimi, mancando le quali l’erario nazionale, non meno che quello delle provincie, andrebbero esposti a danni ed a pericoli senza paragone più gravi di quel maggior risparmio che si volesse fare sul necessario personale tecnico. La somma che, seguendo questa norma d’economia, il Ministero richiede è ridotta dalle lire SI,600, state domandate quando, come sopra dicevasi,si presentava il bilancio de! 1883, a lire 42,880 annue, e quindi pel semestre secondo del 1884 a lire 2i ,440. Ridotta ai quali ristretti limiti la spesa, si può anzi affermare che nessuno o poco aggravio ne verrà all’erario nazionale ; poiché essa sarà se non integralmente, almeno nella parte principalissima, compensata daU’economia che ne deriverà nell’ordinamento del corpo dei Genio militare sollevato dal servizio dei porti e spiaggie, a! quale sono attualmente applicati : un maggiore, due capitani, cinque luogotenenti, nove assistenti stabili militari e nove civili, con paga fissa a carico pur essi del bilancio della guerra, oltre alla riduzione già fatta nei commissariati delle fortificazioni sollevati dalla contabilità relativa ai lavori marittimi, che è venuta essa pure ad aggravare ii servizio degli ufficiali tecnici. Il servizio dei porti e spiaggie sarà assunto dagli uffici ordinari del corpo civile in tutte le provincie littorali, ma non sarà dato, malgrado ciò, sussidio di personale che in quelle in cui vi sono più importanti opere, e permanente bisogno di lavori; ed anche per la maggior parte di queste ii detto sussidio si limiterà alla destinazione di qualche subalterno tecnico. Ma il Ministero ha dovuto convincersi dell’assoluta necessità di istituire in Genova un ufficio apposito, tanto pel servizio gravissimo ed importantissimo del porto, come per la sorveglianza generale di tutti i lavori marittimi dello Stato. In conseguenza l’ispettore incaricato di questi laveri, che farà pure parte del corpo ordinario del Genio civile e del Congresso permanente, avrà tuttavia la sua residenza in Genova, e potrà di là, col personale addetto al suo ufficio, attendere con più sicurezza e più prontezza all’alta sorveglianza di tutti i lavori marittimi che si eseguiscono sulle coste di terraferma e nell’isola di Sardegna, Per poca cognizione che si abbia di questo servizio e delle inopinate circostanze che non di rado sopravvengono ad aggravarne le difficoltà, e a domandare sollecitudine nei provvedimenti, si riconoscerà di leggieri non potersi sperare di ottenerne un buon risultamento senza il soccorso di quest’ufficio centrale di Genova. E questo bisogno si farà ognor più palese quando si ponga niente al sistema con cui in breve dovrà essere attuata l’escavazione generale dei porti dello Stato, a tenore della legge 3 luglio 1883; secondo il quale sistema, concentrandosi in Genova le macchine effossorie ed ogni altro materiale occorrente, e da Genoya dovendo essere rinviato nei vari porti in cui occorrerà impiegarlo, non sarebbe a sperarsi che questo servizio procedesse colla regolarità e colla sollecitudine che l’alta sua importanza richiede, se a Genova stessa non vi fosse un centro d’onde partano le disposizioni e gii ordini efie all’uopo sono indispensabili. Ammessa poi la necessità di questo ufficio centrale, non sarà meno facile riconoscere anche ia convenienza e l’opportunità di valersi dell’ufficio medesimo per l’immediata direzione dei lavori deila provincia, e specialmente del porto di G°nova, che sono indubitatamente i lavori di questa specie i più importanti dello Stato. Il Ministero, nel proporvi l’ordinamento del personale tecnico dei porti e spiaggie, si è, come dicevasi, limitato al puro bisogno attuale. Egli pensa però che, quando i porti delle nostre coste sieno cresciati di numero e di importanza, la manutenzione loro sia più accurata ed incessante, l’illuminazione delle coste più intensa e più estesa, molte spiaggie meglio assicurate e agevolate agli approdi, quando insomma sia rimediato agli effetti di quella lunga trascurarla in cui giacquero i lavori marittimi per lunghi anni, i! personale addettovi riuscirà insufficiente. Ma siccome questo personale farà pure sempre parte del corpo del Genio civile, così conveniva per adesso tenersi nei limiti del più stretto bisogno, salvo a riconoscere se ed in quale misura convenga aumentarlo, quando, riordinata l’amministrazione provinciale, si vegga positivamente quale sia l’estensione delle incombenze del corpo del Genio civile relativamente a tutti gli altri lavori che sono di suo istituto. I cenni che il Ministero fece testé sugli inconvenienti che derivano dal prolungare ulteriormente la condizione attuale del servizio dei porti e spiaggie obbliga il ministro a pregarvi, o signori, che vi piaccia dichiarare questa legge d’urgenza, onde poterla discutere durante l’attuale Sessione del Parlamento. PROGETTO DI LEGGE. Art, I. I! servizio tecnico relativo ai lavori dei porti, spiaggie e fari verrà, secondo le norme fissate dalla legge 24 giugno 1882, disimpegnato : Per la provincia di Genova da un ufficio centrale appositamente istituito in Genova, il cui personale farà parte integrante del corpo reale del Genio civile, e Nelle altre provincie dei littorale dagli uffici provinciali dei Genio civile. Art. 2. L’ufficio centrale sarà composto di Un ispettore, Un iogegnere capo, Due ingegneri, Due ingegneri allievi, Quattro aiatanti. Questo uffizio, oltre all’amministrazione immediata del servizio dei porti, spiaggie e fari delia provincia, avrà ia superiore direzione ed ispezione di simile servizio nelle altre provincie del littoraie, a termini di apposito regolamento da approvarsi per decreto reale. Art. 3, L’ispettore dei lavori marittimi è membro del Congresso permanente d’acque e strade. Interviene ed ba voce deliberativa nei Consigli amministrativo di marina e permanente consultivo di marina tutte le volte che in essi trattansi materie che riguardano i porti, spiaggie e fari. Art. 4. Il personale degli uffizi provinciali del Genio civile di Nizza, San Remo, Oneglia, Savona, Chiavari, Spezia, Cagliari, Tempio e Sassari, è aumentato nei limiti seguenti : Tre ingegneri. Tre allievi ingegneri, Dieci aiutanti. Art. 5. Per gli altri uffici del littorale a cui non è applicato maggior personale coll’articolo precedente, in caso che vi si deggiano attivare lavori marittfuri d’importanza, si provve-