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prima della proroga della Sessione l'autorizzazione del proposto credito supplementario di lire 80,000 dalla Camera, assicurandola, nel caso si trattasse di una spesa maggiore, di non fare incorni sciare i lavori senza prima riferirne c rapportare la sua annuenza. La vostra Commissione, avute le suddette informazioni per parte del dicastero della guerra, trovò del tutto influente e senza replica la considerazione dell’urgenza di provvedere d’alloggio adattato la truppa, che è notorio essere attualmente in Sassari ritirata in una località pericolosa e malsana. Quindi pesando tutte le conseguenze probabili di ogni ulteriore ritardo, credette a maggioranza di voti la Commissione essere suo dovere di esonerarsi da ogni risponsabilità verso il presidio di Sassari passando oltre al difetto di formalità di una perizia preventiva: ma volendo evitare la possibilità di autorizzare una spesa insufficiente allo scopo, o d’iniziare un lavoro che potesse in definitiva importare di necessità usa somma molto maggiore di quella proposta per soli ristauri, ritenne indispensabile di apporre come condizione inscindibile, che all’esecuzione dei ristauri dovesse precedere una perizia regolare da cui risultasse che te opere suddette non potevano importare una somma eccedente le lire 50,000 ; perchè più che colla sola dichiarazione dei signor ministro della guerra, con una condizione in tal modo espressa nella legge, la vostra Commissione opinò provvedersi con certezza tanto all’urgenza delle opere, quanto alla regolarità ed al ristretto ammontare delia spesa. PROGETTO DI LEGGE. Art. i. Identico al progetto del Ministero. Art. 2. Il Governo non potrà dare esecuzione alle opere di adattamento suddette se non dopo e nel caso solo in cui da regolare perizia risulti che le medesime richieggano una somma non maggiore di lire 50,000. Istituzione dì un giudice di polizia nelie città di Torino e di Genova. Progetto di legge presentato alla Camera il 10 giugno 1854 dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi.J Signori ! — Il Codice di procedura criminale (articolo 240) prescrive che nelie città ove sono due o più giudici di mandamento, il servizio dei tribunali di polizia debba farsi successivamente da ciascun giudice, cominciando da! più anziano; ed è analogamente a tale disposizione che coi regi decreti delti 7 ottobre 1848 e 29 maggio 1849 vennero ordinati i tribunali di polizia delle città di Torino e di Genova. Per sì fatto modo la giurisdizione che nelle materie penali spettare doveva ai singoli giudici deile città dentro ai confini della loro sezione mandamentale, venne accomunata per essere di fatto e per turno esercitata da ciascuno di quei giusdicenti. 1! quale concenlramento in un solo tribunale delle cause relative alle contravvenzioni fu opportunamente suggerito dalia natura stessa delle cose, massime per ciò che risguarda la polizia urbana ; perocché, uno essendo il corpo della città, era mestieri di stabilire in essa città un centro a cui affluissero da ogni Iato le denunzie, e dal quale muovesse poi con unità di viste l’azione necessaria ai retto andamento di questo raspo della giustizia criminale, die non è meno importante, perchè la repressione delle minori inflazioni può impedirne delle maggiori, e perchè assaissimo importa di bene imprimere negli animi il ricordo che, e nelle maggiori e nelle minori cose, la legge è sempre inviolabile, tantoché l’amore dell’ordine, ed il rispetto all’autorità legale venga a connaturarsi nei costumi. Ma quel vicendarsi dei vari giudici di una città Bell’unico tribunale di polizia per sedervi durante un mese, se pure è attuabile senza gravi inconvenienti nelle minori città, come sarebbe di Pagliari e di Sassari, in quelle di Torino e di Genova, e massimamente in Torino, divisa, come ognun sa, in sette sezioni, è divenuto ornai incomportabile. La fatta esperienza ha indotto il Governo nella profonda convinzione, che i tribunali di polizia così costituiti, senza di un capo permanente che con volontà ferma e costante sappia imprimere all’andamento degli affari un corso regolare e.spedito e mantenere neli’interno del tribunale l’ordine, la disciplina e il decoro, vengono meno all’oggetto della loro instiluzlone; e che il lasciare ulteriormente le cose nello stato a cui si trovano di presente ridotte, equivarrebbe quasi ‘ad no totale abbandono di questo pubblico servizio. Per rimediare a tanto male il Governo non trova migliore spediente, tranne quello di creare per le città di Torino e di Genova un nuovo giudice oltre a quelli delle sezioni mandamentali già esistenti, ii quale sia destinato a sedere nel tribunale di polizia per esercitarvi, da solo, nelle materie penali, la giurisdizione che vi è concentrata per tutte quante le sezioni mandamentali in cui Runa e l’altra città trovasi divisa. Così operando si mantiene e si rende più efficace l’instiÈuzione, secondo il vero genuino concetto dell’articolo 240 del Codic1’di procedura criminale; e sollevando gli altri giudici mandamentali di Torino e di Genova dalle eure del tribunale di polizia, al quale non possono che imperfettamente attendere, sì rende loro più facile l’adempimento degli altri loro doveri, perchè non si viene più ad interrompere periodicamente il corso delle abituali loro occupazioni. Le quali periodiche interruzioni sarebbero tanto più perniciose quando fosse adottato, e messo in esecuzione il Codice di procedura civile che, commettendo all’uffizio del giudice la vera istruzione delia causa, rende più assidua l’opera sua nelle civili controversie. Egli è ben vero che la instituzione di questi giudici permanenti nei due tribunali di polizia addurrà un nuovo dispendio a carico delle finanze, ma oltreché il solo riguardo della spesa non deve opporre un ostacolo all’amministrazione della giustizia, non sfuggirà di certo alia Camera la considerazione che l’erario pubblico trarrà probabilmente un largo compenso dalie ammende che saranno con maggiore prontezza e con più di efficacia ingiunte ai contravventori; ugualmente gli erari municipali, con quella parte delie pene pecuniarie loro devoluta per legge, potrebbero anche rifarsi ampiamente di quel modico assegnamento che fossero per consentire a prò dei giudici eligendi, all’effetto di rendere la condizione dei medesimi, anche rispetto ai casuali, simile in tutto a quella degli altri giudici, agevolando così ai Governo la elezione a sì importante uffizio di tali uomini che mercè la già fatta e» sperienza nella carriera giudiziaria, e nella trattazione degli affari, possano degnamente soddisfare ad ogni giusta aspettazione. Analogamente alla disposizione contenuta nei reali decreti