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1“ La strada da Chivasso a! confine svizzero, per Ivrea ed Aosta ;

2° La strada provinciale, ia quale, diramandosi da quella dei Sempione, va per Pallanza ed Intra sino al confi ne sardosvizzero presso Brissago sui lago Maggiore;

3° La strada provinciale da Nizza lungo il Sittorale di Ponente sino a Genova ; k° La strada provinciale da Savona per Ceva e Mondovì a Possano ;

5° La strada provinciale da Cuneo al confine di Francia per la valle della Stura ;

6° La strada provinciale da Susa per Ouix e Cessna al confine francese sul Monginevro;

7° La strada provinciale che dalia stazione'Mi Torreberrctti della ferrovia di Alessandria al lago Maggiore va per SanNazzario e Cava a Pavia. Soppresso l'articolo 5 del progetto del Ministero. Art. 9. 11 tronco della strada di cui al n° 1 dell’articolo precedente, che da Aosta passando per Gignod ed Etroubles corre per la valle del torrente Ménouve sino al confine svizzero, non sarà costrutto, uè lo Stato ne assumerà la manutenzione a suo carico che quando sieno definitivamente conchiuse le trattative aperte coi Cantoni del Vaud e del Vaìlese per la costruzione a spese comuni fra i Cantoni medesimi e lo Stato ssrdo di una galleria sotto il colle Ménouve nella catena del Gran San Bernardo, e la convenzione sia approvata dai Parlamento. Soppressi gli articoli 7, 8 e 9 del progetto del Ministero. Art. 10. Le opere di nuova apertura e di definitiva sistemazione delle strade dichiarate reali colia presente legge saranno eseguite in conformità del disposto dalle leggi vigenti. Art, 11. La loro manutenzione sarà assunta a carico dello Stato a partire da! 1° gennaio ÌSStk Quanto a quelle però che non sono ancora aperte, o non sono ancora carreggiabili, la manutenzione di esse non cadrà a carico dello Stato se non dai principio dell’anno solare successivo alia loro apertura e sistemazione in tutta la Soro lunghezza. Saranno applicabili alio Stato, quanto alle strado menzionate in questo articolo e nel precedente, le disposizioni degli artìcoli U e 6. Art. 12. Rimangono a carico delle rispettive divisioni o provincie i debiti che avessero contratti per costruzioni di ponti od altre opere già eseguite nelle strade che vengono dichiarate reali colla presente legge. Similmente sono tenute ferme le offerte di concorso a cui prima della promulgazione dì essa legge si fossero obbligati municipi od altri corpi morali per promuovere la costruzione di tutta o di una parte di qualsiasi delie strade che vengono presentemente dichiarate reali. Soppressi gli articoli 15 e 14 del progetto del Ministero. Art. 13. Nel bilancio dei lavori pubblici per l'Anno 1856 saranno fatti, per le opere di costruzione o di sistemazione delie strada provinciali, dichiarate reali colla presente legge, gli assegni seguenti : .

1° Por la strada da Ivrea ad Aosta, e tassativamente per un primo tronco da Donna?, sin oltre il forte di Bard L. 100,000

2° Per la strada da Nizza a Genova per la costruitiooe dei ponti sui torrenti che ancora si passano a guado « 120,000

5° Per la strada di vaile ni Stura nei tronco da Vinadio in sa „ . » 80,000 Da riportarsi , . . L. 500,000 Riporto , . . L, 300,000

4° Per ia strada da Susa al Monginevro, e tassativamente nei tronco da Sùsa ad Exiìles ... » 100,000

5° Per la strada del Sempione per Paiianza ad latra  » 100,000 Totale . . . L. B00,000 TITOLO II. ORDINAMENTO DELIE STRADE CONSORZIALI DI MANDAMENTO. Art. Vi, Ogni mandamento deve essere dolalo di un tronco di strada carreggiabile che lo metta in comunicazione o con una strada reale o con una strada provinciale o con una stazione di strada ferrata già eseguita o di cui sia accordata la concessione. La direzione di questi tronchi di strada deve essere, per quanto possibile, centrale nel mandamento in modo che possano direttamente approfittarne tutti od almeno il maggior punterò dei “comuni che lo compongono, collegandovi però sempre il capoluogo. Qualora gravi difficoltà topografiche od economiche vi si opponessero, colali tronchi di strada invece di carreggiabili, potranno essere in tutto od in parte soltanto mulattieri. I medesimi costituiscono una speciale classe di strade, denominate straile mandamentali. Art. 15. Le strade mandamentali, dove già non esistono, saranno costrutte e mantenute a carico di tutti i comuni uniti in consorzio. Art. 16, 17 e 18. Identici agli articoli 18, 19 e 20 del progetto del Ministero, Art. 19. Tali progetti, coi calcoli definitivi, dovranno essere allestiti per tutto l’anno 18fiG ; e nel termine dei sei mesi successivi dovranno essere regolarmente costituiti i relativi consorzi. Art. 20. Le disposizioni di questo titolo seconda non sono applicabili alia provincia di Nizza, per cui provvede in tale parte ia legge del 20 giugno 1853, alla quale nulla è innovato. Soppresso l’articolo 22 del progetto del Ministero. Relazione del ministro dei lavori pubblici (Faleocapa) 10 aprile 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 3 stesso mese. Signori ! — 11 sottoscritto sottopone affusarne del Senato, invocandone l’approvazione, il progetto di legge testé adottato dalla Camera elettiva per modificare la classificazione delle strade stabilite dal regolamento approvato con regie patenti del 29 maggio 1817. I motivi che indussero il Ministero a promuovere ia sanzione di questo progetto di leggo, sono stati così ampiamente sviluppati nella relazione con cui esso: venne presentato all'altra Camera, e dalla quale si unisce un esemplare, che sarebbe superfluo volerli ripetere qui per disteso. Si limiterà il sottoscritto a fare osservare che due sono i fini dia si propone il Governo con questa legge: il primo è quello di far che cessino dalla classe delle strade reali quelle a cui attualmente corrono, e correranno in progresso di tempo parallelamente, linee di strade ferrate sieno nazionali, o sieno appartenenti a private società, lì secondo