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questi gravissimi argomenti per incidenza in occasione della presente legge, erede che si abbia per ora a soprassedersi in tale parte dalla proposta ministeriale e che debba la medesima fare oggetto di una legge speciale. E tanto più la Commissione fa confortata in questa opinione riguardo al ponte sai Po che, non solamente tale ponte non sarebbe attenente a veruna strada reale, ma che nello stato attuale non sono nemmeno ancora ultimate e condotte fino allo stesso le strade della destra e della sinistra dei fiume, che si vogliono collegare con quel ponte, quando che di ben molti altri è urgente la costruzione nell’interesse dell’umanità, specialmente dalla Magra al Varo. Essendosi poi cerziorata la Commissione che la strada carreggiabile da! confine sardo-svizzero presso Brissago sino a Locamo, di cui si fa menzione nell’articolo a del progetto ministeriale, è ora presso che intieramente condotta al suo termine, è d’avviso che possa sin d’ora dichiararsi reale la strada provinciale, la quale diramandosi da quella del Sernpione va per Pallanza ed Intra sino al confine suddetto, e sopprìmersi perciò l’articolo 5. Del pari meritevole di essere dichiarata reale ravvisatasi dalla Commissione la strada provinciale che dalla stazione della ferrovia di Alessandria al lago Maggiore va per San Nazario e Cava a Pavia, stante che la medesima va direttamente all’estero, e per essa si fa gran parte del traffico tra il Piemonte, e massime tra Genova e la Lombardia, così che concorrono incontestabilmente a di lei riguardo i requisiti indicati nel ridetto regolamento de! 29 maggio {817. A risolvere la Commissione a farvi questa proposta concorse anche il riflesso che quella strada è già intieramente costrutta, e che non si tratta più che della spesa di manutenzione, la quale per tutta la sua lunghezza, ciie è di metri 40,620, non oltrepassa l’annua somma di lire 10,000 circa. Uno dei commissari chiedeva che si dichiarasse parimente strada reale quella che da Fenestrelle tende al confine francese sul Monginevro, appoggiando la di lui proposta a considerazioni economiche e di utilità generale, alle ingenti somme che si sono già spese per la costruzione di quella strada, le quali andrebbero perdute, se essa non fosse mantenuta in sialo viabile ; ma la maggioranza della Commissione, senza disconoscere il merito di queste considerazioni, fatto riflesso che ii Ministero propone già di dichiarare strada reale quella che da Susa tende allo stesso confine, passando per Oiilx e Cesana, non ha creduto di poter essa accogliere cotale .proposta, lasciandone la decisione alia Camera. Queste seno, o signori, le deliberazioni della vostra Commissione intorno alla nuova classificazione di strade reali proposta dal Ministero nell’articolo 4 del suo progelto. Passando poi alle altre disposizioni, non crede la Commissione che sia per ora da accettarsi quella degli articoli 7 ed 8 per cui si stabilirebbe che ogni città capoluogo di provincia, 3a quale non si trovi collocata sopra una delie strade dichiarate reali dalie regie patenti del 29 maggio 1817 o dall’articolo 4 della presente legge, nè si trovi in contatto di una stazione di atrAda ferrata già eseguila, o di cui sia accordata la concessione, debba essere provveduta di un braccio di strada reale, che la metta in comunicazione colia rete generale delie slrade ordinarie reali, o con quella delle strade ferrate già compiute, o che stanno per costruirsi o per concedersi ; e ciò non già perchè essa non creda che lo Stato possa svere intsres.se a rannodare in siffatto modo tutte le provincie colla capitale e tra loro, nè debba l’erario nazionale concorrere a questa grande ed utilissima opera ; ma perchè le sembra clic una modificazione così profonda e cotanto conseguente al sistema stabilito col vigente regolamento non potrebbe farsi adeguatamente per incicteim nella presente legge, e che sia pertanto migliore consiglio di differirla sino all’epoca che giova sperare non lontana, in cui ii Governo porrà mano alla intiera riforma del suddetto regolamento organico, sulle basi superiormente additate, o su quelle altre che saranno da lui e dal Parlamento ravvisate migliori. Ed a confortare la Commissione in questa opinione si aggiungeva ancora la considerazione che l’interesse dello Stato in tutti quei bracci di strado, potendo non essere sempre ed ovunque eguale, converrebbe avere gli elementi necessari onde poter determinarlo, e regolare con giustizia distributiva il relativo concorso dell'erario nazionale nella spesa ; e che per altra parte la circoscrizione territoriale delle provincie dovendo ancora essere oggetto di studio e di provvedimenti legislativi, questa proposta ministeriale potrebbe anche da questo lato ravvisarsi intempestiva. Che se frattanto alcune delle strade provinciali indicate in questo articolo 8 fossero riconosciute di incontestabile utilità all'interesse generale dello Sialo, e volesse più sollecitamente attivarsene lo costruzione, potrebbe il Governo raggiungere lo scopo con attribuire alle stesse un’adeguata parte del sussidio annualmente stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, che la Commissione desidera sia ad un tal fine ripristinato nella somma alla quale era fissato negli anni addietro. À questo proposito la Commissione crede di dover osservare che l’annuale stanziamento di questo sussidio essendo prescritto dalla legge organica intorno alle strade, come risulta dall’articolo »5 del regolamento del 29 maggio 1817 e daH’artieoìo 4 delle regie patenti del 31 dicembre 1842, la soppressione del medesimo non sarebbe niente meno che una modificazione parziale delia detta legge, la quale recherebbe grave danno al nostro sistema stradale. Ma appunto perchè trattasi di un continuato sussidio, il quale è un vero concorso prescritto dalla legge, l’applicazione e la distribuzione deve farsi nella conformità voluta dalla legge medesima. Quindi non deve essere accordato che alle provincie per opere stradali, in guisa che lo Stato sussidii ie provincie, e le provincie i comuni ; e la ripartizione deve in ogni anno essere proposta nel bilancio in tanti articoli distinti di un’apposita categoria. Ritenuta poi la massima sovraccennata di non dipartirsi dalle norme stabilita nel regolamento organico, sia per la classificazione delle slrade, sia per la competenza delle spese sino a tanto che ne venga fatta !a compilila riforma, non poteva la Commissione nemmeno accogliere l’altra proposta del Ministero contenuta negli articoli 9,10 e 11, di dichiarare cioè che le strade le quali vengono colla presente legge poste nella classe delle strade reali formeranno una seconda categoria di strade reali ; che per esse io Stato non sopporterà che la metà delie spese di apertura o di definitiva sistemazione, e l’altra metà rimarrà a carico delle divisioni o provincie interessate; e che l’onere della loro manutenzione non sarà assunto daiìo Stato che quando esse saranno compiute in tutta la loro lunghezza, mediante l’esecuzione dei progetti approvati dal Governo ; poiché tutte queste disposizioni si discostano troppo dalle principali e fondamentali norme stabilite nel predetto regolamento. A questa prima considerazione d’ordine se ne aggiungeva un’altra essai più grave. La classificazione delle strade con ordine numerico io ragione della loro importanza, e la de-