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ritiene che, una volta costrutte queste strade, non possono più essere distrutte, fuorché mediante autorizzazione de! Governa da emanare per decreto reale; ma nei caso speciale la Commissione, riflettendo al massimo interesse che avrà sempre lo Stato nella conservazione delle strade ordinarie, parallele alle strade ferrate per ogni imprevista evenienza per cui potesse lemporariatueote rimanere interrotto l’esercizio della ferrovia, crede opportuno che si richieda una legge invece di un semplice decreto reale. La terza infine, riflettente i pedaggi, è giustificata da se medesima. Le provincie, prendendo le dette strade a loro carico, debbono riceverle coi diritti ugualmente else cogli oneri che vi sono inerenti. Quindi dall’epoca in cui esse assumeranno tale incarico dovrà loro spettare la percezione dei pedaggi esistenti per tutta la rimanente durata dei medesimi a termini delie leggi in forza delle quali furono stabiliti. A compimento di questa prima parte del progetto di legge in discorso, la Commissione vi propone da ultimo dì dichiarare che, per la manutenzione delle ridette strade, ie provincia interessate potranno essere costituite in consorzio. La ragione che l’ha indotta a questa proposta si è che trattasi di strade le quali, sebbene passino a carico delle provincie, ciascheduna pel tronca scorrente nel suo territorio, non è men vero che queste strade continueranno a rannodare varie provincie e recheranno alle stesse qualche utile comune. Quindi, se potrà esservi sino ad un certo punto comunanza di utile e d’interesse, potrà, per necessaria conseguenza, essere giudicato conveniente di stabilirla anche nei relativi oneri. Ed ha poi quivi trasferito il secondo paragrafo dell’articolo 11, generalizzandone la disposizione in guisa che abbracci tutti i casi occorrenti, onde !i occorsi nuovi ordinamenti non sieno più d’ostacolo alia legale costituzione dei consorzi provinciali. Circa la seconda parte poi del progetto, le discussioni, fu rono maggiori ed assai più rilevanti. Nell’articolo ti del progetto del Ministero, che rimarrà PS di quello della Commissione, i! Governo proponeva di dichiarare reali: I" fa strada della valle d’Aosta tra le due città d'Ivrea e d’Aosta; 2° la strada del Piccolo San Bernardo da Aosta per Morgex e Borgo Saint-Maurice a Jloufiers ; 3° la strada provinciale da Nizza lungo il litorale di ponente sino a Savona ; 4° la strada provinciale da Savona per Cova e Mondavi a Fossano; 3° la strada da Cuneo ai confine di Francia per la valle della Stura ; 6° la strada provinciale da Susa per Oulx e Cessna al confine francese sul Mqnginev-ro ;

7° il ponte da costrursì su! Po ri ni pollo alla città di Chivasso, per congiungere in quel punto le lìnee stradali delia destra con quella della sinistra del fiume. Niuna difficoltà si affacciava quanto sii e strade indicate ai numeri 3 e 4, riconoscendo unanimemente lutti i commissari concorrere nelle stesse le condizioni richieste dalie regìe patenti del 29 maggio 1817 per essere poste nella classe delle strade reali. Che anzi la Commissione, riflettendo che: delia prima di queste fu già questione nella Camera in quasi tutte le Sessioni legislative da poi il 1848, nelle quali fu sempre domandato dai deputati delie provincie interessate che fosse dichiarata reale in tutta la sua lunghezza da Nizza fino a Genova, nè mai il Ministero ha contrastata la giustizia di questa domanda ; che intesta strada essendo già reale dal lato di ponente da Nizza ai Varo, confine francese, e da quello di levante da Genova ai confine toscano, e divenendola ora nella maggior parie del Sff corso, sarebbe affatto incongruo che non lo fisse jsel solo tronco- da Savona a Genova, tanto più che, femioata che sia la ferrovia da Genova a Veltri, dovendo per quella parte cessare di essere a carico delio Stato, il risparmio si ridurrebbe a ben poco, cioè al solo tratto tra Savona e Veltri ; che del resto l’importanza di questa strada rispetto allo Stato derivando principalmente dacché per di lei mezzo vengono rannodati anche per la via di terra tolti i porti principali e secondari del litorale di terraferina da Nizza fino alla Spezia, e si attira nello Stato il transito dei viaggiatori dal mezzogiorno della Francia nell’Italia meridionale, c evidente che andrebbe fallito lo scopo, se, vi fosse una interruzione qualunque nella sistemazione e nella manutenzione de!la medesima strada. Per tutte queste considerazioni, essa crede che sia debito di convenienza e di giustizia che la declaratoria proposta dal Governo si estenda a tutta la lunghezza di detta strada da Nizza fino a Genova, salva l’applicazione del disposto dall’articolo 3, quanto al trofico da Voi tri « Genova quando sia terminata la ferrovia chi! si sta Ili quella tratta- costruendo. Quanto a quella indicala al n° 1 tra Ivrea ed Aosta, la Commissione ha osservalo che la medésima non potrebbe avere i caratteri di strada reale, a termini del vigente regolamento, fuorché quando si faccia partire dalla città dì Chivasso, dova si diraìiKivebbe dalla strada reale dalla capitale a Milano, e si prosegua sino al confine svizzero, mediante l’altro tronco descritto aell’articolo 6. Ed iu conformità di questa osservazione si sono emendati il n® 1 di quest’articolo e Ila rii colo 0 che vi è relativo. Né fu trattenuta la Co?»(fissione dalla dichiarazione fatta dal signor ministro dei lavori pubblici nel seno della medesima, che sì stia formando una società per la costruzione di ma ferrovia da Chivasso ad Ivrea, per la ragione che a questa più o meno prossima eventualità provvede l’articolo 3; nè vi sarebbe frattanto sufficiente motivo per privare questo tronco di. strada de! divina che si riconosce spettare a tutta la strada, e senza di cui questa Don avrebbe ii carattere, dei-quale la ricognizione dell’accentato diritto, non è che la -legittima conseguenza. La strada- da Cuneo al confine di Francia per la valle della Stura, di cui al »° 8, è stata soggetto di discussione nelle prime sedute della Commissione, non perchè si rivocasse in dubbio l'iipportoiKa per l’interesse generale dello Stato di una comunicazione diretta del Piemonte colla Francia per la vaile della Siura; sia in vista .Iella gravità della spesa e della incertezza se in Francia ver.ebbe parimente aperta e dichiarala imperiato la si rad a carreggiabile-Bel dipartimento delle basse Alpi <ia Montpellier per Bignè al confine sardo ; ma ogni difficoltà è svanita, dacché il signor ministro ha affermato che in Francia, noci solamente è già emanato il decreto imperiale per quella dichiarazione e per la costruzione di detta stomi ; ne! s uriti e f tc dipartimento, ma che anzi i lavori e le opere- per questa cpstrurione sono già incominciati, la qnal cosa risulta eziandio dal decreto imperiale dei 14 giugno 18K4, e dalla lettera del signor prefetto de! dipartimento delio basse Alpi del 13 dell’ora scorso mese di gennaio, che il prelato: signor ministro ha compiacentemente comunicati alia Commissione. Non così avvenne per la strada-dei Piccolo San Bernardo, di cui ai n° 2,e {mi ponte sul Po rimpetto alla città di Chivasso, proposto ai sf 7 ; poiché la Commissiono, non avendo potuto scorgflfg :oè io qui sto nè in quella alcuno dei requisiti richièsti dalie vigenti foggi mule poterli porre nella classe deli;- Eira-io nudi, fus-oché Pinlctvssg strategico dichiaratole dal signer ministro ; nè ravvisando coavenieute di discutere