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citata legge, il quale prescrive cessi dall’essere deputato chi riceve od un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio. Non è da dubitare che il professore Avondo si trovi ora nella prima categoria ; ed è inutile il ricercare se prima del 221 marzo scorso fosse o uo impiegato, perchè la simultaneità della collazione deH’impiega e dello stipendio non è necessaria onde un deputato cessi dall’essere tale. Se lo fosse sr farebbe facilmente frode a quell’articolo, conferendo prima l’impiego, poi lo stipendio. Milita inoltre evidentemente per questa sentenza io spirito della legge, potendosi in questo caso verificare quei timori che indussero il legislatore a prescrivere che vadano soggetti a nuova elezione quei deputati della indipendenza dei quaii puossi dubitare per i favori ricevuti dal Governo, essendo innegabile che favore fu fatto al signor Àvoudo. Ecco un ultimo argomento. Per giudicare delia posizione del signor Avondo, la Camera deve riferirsi al tempo in cui gli fu assegnato Io stipendio, cioè al decreto 22 marzo scorso. Ora, a quel tempo il numero dei deputati impiegati trovavasi completo, giacché il generale Durando, per la cui uscita dalla Camera il uumero degl’impiegati è ora ridotto a SO, non fu nominato ministro e senatore che il 1° aprile. Dunque, non essendo dubbio che dal 22 marzo il professore Avondo devesi annoverare fra gl’impiegati, e come tale non essendovi allora posto per lui nella Camera, devesi conchiudere che ove non fosse applicabile l’articolo 103 della legge elettorale, lo sarebbe l’articolo 100, il quale vieta di ammettere nella Camera un numero Ji funzionari o d’impiegati regi stipendiati maggiore del quarto dei numero totale dei deputati. Per questi motivi la Commissione vi propone di dichiarare che il professore Avondo ha cessato dall’essere deputata. Decreto reale per la chiusura della Sessione 1853-1854. Comunicato al Senato del regno ed alla Camera dei deputati il 29 maggio 1855 dal ministro guardasigilli reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi). Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia reggente il Ministero dell’interno ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Visto l’articolo 9 dello Statuto ; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue : Articolo unico. L’attuale Sessione 1883-18S4 del Senato e della Camera dei deputati è chiusa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti disserrarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 28 maggio 1888. VITTORIO EMANUELE. Visto : il guardasigilli A, Rattizzi. a. Ratta zzi.