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dovrebbe aver luogo se non In alcune raro eccezioni, è dive noto per cosi dire la regola generale. La qual cosa dimostra o che quei limiti: è troppo basso, o che i Consigli provinciali e divisionali sono troppo proclivi neil'eccederlo, e troppo So è il Ministero nell’aderire a De 'deliberazioni di quei Consigli. Questa considerazione acquista maggiore importanza per quelle provinci*, le quali posseder,o porli, alla conservazione e manutenzione dei quali sono tenute concorrere in virtù delle leggi 4 luglio 1832 e 1“ maggio 1833. Questa nuova specie di spese obbligatorie, aumentando le passività delie provincie, costringerà alcune dì esse ad eccedere tutti gii anni il limite massimo dell’imposta provinciale. Così questo limile per ìa provincia di Genova, della quale appunto si tratta in questo progetto di legge, è stabilito in lire 32,170 97, laddove la di lei quota per le opere fatte ne! porto di Genova ascende pei, 1853 a lire 69,2615 13, ed a lire 70,211 20 quelle dell’anno 1853 ; di modo elio per le sole spese de! porto la provincia di Genova deve sopportare un peso che supera di più dei doppio il limite dell’imposta fissato dalia legge. Dalle esposta considerazioni emerge primieramente la conseguenza che quando si riformerà l’amministrazione provinciale si dovrà investigare se non si abbia, coui’è probabile, ad alzare ii limile entro il quale le provincie possono stabilire le loro imposte, come pure sarà allora opportuno prescrivere altre guarentigie per i casi assai rari, nei quali eccezionali motivi consigliassero sì oltrepassi la meta. Frattanto la Commissione credo che non si debba derogare alla iegge dei 12 ottobre 1848 se non quando io richiede necessità; perchè le spese dei comuni, delle provincie e delle divisioni unite a quelle delio Stato riescono troppo gravi ai contribuenti. Altra conseguenza che parrebbe ad alcuni membri della Commissione -doversi dedurre dalla speciale considerazione che riguarda le spese dei porti e deile spiaggie, tornerebbe a censura deila legge che le prescrive, credendo eglino dover essere pagate dallo Stato opere che tornano utili a tutta ìa nazione. Ma questa censura non pare fondata alla maggioranza delia Commissione, essendo incontrastabile else se Futilità dei porti di cui si tratta si estende a tutto lo Slato, oad una buona parte di osso, i paesi che loro trovatisi più vicini, cioè le provincie cui appartengono-, ne ritraggono maggiore, più diretta utiliià ; è quindi giusto contribuiscano in modo speciaìe nella spesa. Di questo principio di' giustizia il Parlamento ha fatto di recente un’altra applicazione quando decretava co-la legge de! 2 maggio 1853 che le divisioni, le provincie ed i comuni concorressero per la metà nelle spese di costruzione di strade dichiarate nazionali. Finalmente un’ altra avvertenza si affaccia riguardo alla somma di lire 69.26S 14 dovuta allo Stato dalia provincia di Genova, in rimborso della quota che le tocca per Se spese di manutenzione e miglioramento del parlo delia capitale ligure durante l’anno 1855, Questa spesa m-o è stala approvala dal Consiglio provinciale, nè dal divisionale. Consta tuttavia dalla relazione sul bilancio Salta nel primo di quei Consigli, che il Ministero io avrebbe eccitato astanzfare la somma necessaria al pagamento dì taie debito, la qual cosa deve bastare a niente dell’articolo 259 della legge 7 ottobre 1848, il quale parlando di spese obbligatorie non distingue i casi in cui sia o no necessario di eccedere ii limite massimo dell’ imposta. Nè regge la ragione, addotta in quella relazione, ostare ai pagamento dei debito ia legge ciie prescrive un Gunite all’imposta, in quanto che coll’autorizzazione legislativa è tolto quelJ’ostaeoloDopo queste considerazioni legali non rimaneva più alla vostra Commissione che addentrarsi nei 1’ esame dei bilanci della divisione e delie provincie di cui si tratta, onde vedere se fosse stato possibile, colia soppressione di alcune spese, ridurre la somma al disotto del limite massimo. Ma la Commissione, esaminati i bilanci e le relazioni che loro vanno unite, è convinta non potersi fare nessuna riduzione oltre quella proposta dal Ministero per la provincia di Novi; la quale convinzione facilmente passerà nell’animo vostro, ove riflettiate che le maggiori passivila divisionali conslano di spese obbligatorie, e che se si sopprimessero quelle che diconsi facoltative, ne soffrirebbe ii progressivo svolgimento industriale e commerciale di que’ paesi. Appartengono poi anche alla prima categoria le spese che costringono le provincie di Genova e di Novi ad oltrepassare il limite massimo. Venendo ai particolari, la Commissione vi propone di autorizzare la divisione di Genova ad oltrepassare il limite massimo deìl’iinposta di lire 220,803 i2, appunto come domanda il Ministero. Quanto alla provincia di Genova, il cui limite normale di imposta è di lire 32,170 97, e per la quale il Ministero propone di portare !’ imposta a lire 141.477 35, la Commissione considerando che, come risulta dal bilancio divisionale, l’intendente generale, per le molte e gravi calamità che in questi ultimi anni afflassero più specialmente quella provìncia, proponeva di ridurre alla metà la quota dovuta dalla provincia allo Stato per la spesa del porto, rimandando ii pagamento dell’altra mela al bilancio del 1836, ha credutodovere a questo riguardo interrogare il ministro delle finanze, ed avutone l’assenso, vi propone di diminuire appunto della metà, cioè di lira 34,633 07, la somma per cui nel progetto di legge presentatovi si proporrebbe di oltrepassare il limite massimo, bene inteso che l’altra metà dovrà essere stanziata nel bilancio 1836. Finalmente l’imposta normale della provincia di Novi è di lire 3293 76 ; il Consiglio provinciale proponeva di portarla a lire 14,243, che il Consiglio divisionale riduceva a lire 10.310, dalle quali togliendo ora lire 3200, somma dovuta per il pagamento d’unprestito contratto per spese stradali, le quali, a tenore dell’articolo 224 della legge 7ottobre 1848. devono essere a carico deila divisione, restano lire 3310 che eccedono fli lire 2016 24 il limite dell’imposta per quella provincia. PltOGETTO DI LEGGE. Articolo unico. La divisione amministrativa di Genova e le provincie di Genova e di Novi sono autorizzate a ripartire un’ imposta di lire seicento cinquantamila ottocentotrè e centesimi dodici ia prima, di lire cento seimila ottocento quarantaquattro e centesimi ventotto la seconda, e di lire cinquemila treeeniodicci la terza per coprire le rispettive loro spese dell’esercizio 1853.