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Ora poi ripetiamo che la Commissione ha dimostralo che il previo assenso delia Camera richiesto dall’articolo 45 e la prerogativa in esso stabilita importano rii necessità nella Camera stessa la competenza di interpretare essa soia, a propria guarentigia, il suddetto articolo 48. Riunendo pertanto in un solo concetto le cose fin qui esposte, la vostra Commissione è fermamente d’avviso, che non v’ha pei poteri di uno Stato costituzionale nè separazione, nè autonomia nella loro sfera, nè guarentigia della medesima, se il loro essere, le ragioni e le guarentigie de li’essere sono poste più o meno in balìa di un altro potere, e che perciò le prerogative di un potere, o di una parte del medesimo non possono mai dipendere dalia interpretazione che un altro potere faccia di quella parte dello Statuto dalla quale esse sono sancite, e tanto meno poi dalla interpretazione di quello stesso potere,a scemaufento della cuiordinaria autoritàquelìa prerogativa sia stata introdotta. Essa pertanto rispondendo direttamente alla proposta domanda, unanime, concorde e senza esitanza opina essere ia Camera soia competente, a termini dello Staìuto, per giudicare se spetti o no ad uno de’ di lei membri la prerogativa sancita dall’articolo 48 dello Statuto, e per interpretare a tal fine i dubbi che potessero nascere intorno aita estensione ed alla appiicazione dei medesimo articolo. Risolta per tal modo la questione di competenza nel modo che la vostra Commissione crede il più conforme allo Statuto ed alle prerogative costituzionali di questa Camera, la Commissione stessa prese ad esaminare la questione rispetto si mezzi che, a termini dello Statuto, la Camera può adoperare a tuteia della propria prerogativa, senza nuocere ali’esercizio delle attribuzioni di verun altro potere. La Camera dei deputati a cui lo Statuto ha data una parte principale nelle cose risguardanti le finanze dello Slato, ed i bilanci, che è parte del potere legislativo, e che in forza della di lei costituzione, e delle sue attribuzioni esercita la propria azione costituzionale sui ministri della Corona, ha dallo Statuto molti e potenti mezzi per assicurare l’esecuzione deile di lei deliberazioni. Dopo lungo e maturo esame la vostra Commissione fu d’avviso unanime, che il mezzo più opportuno a tal fine sarebbe nel presente caso quello che consiste nell’azione politica della Camera stessa sul Ministero. Essa ha considerato che l’esecuzione de’ giudicati si fa per la massima parte co! mezzo del potere esecutivo e degli agenti del medesimo, i cui atti sono parimente posti sotto la responsabilità ministeriale. Mettendo perciò l’esecuzione delle proprie deliberazioni sotto la responsabilità ministeriale, ia Camera ha in ciò una costituzionale guarentigia della loro esecuzione. Un tale mezzo oltreché provvederebbe convenientemente al decoro della Camera, ed alla efficace conservazione delle di lei prerogative, sarebbe pienamente conforme alio Statuto, essendoché esso si annovera fra i mezzi d’azione che la Camera ha sul Governo dello Stato a termini dello Statuto, e rimarrebbe esclusa ogni diretta azione della Camera sul potere giudiziario e sugìi atti del medesimo. Di fatto resterebbe intatto i! pronunziamento dell’ordine giudiziario, niun impedimento incontrerebbe l’azione propria e costituzionale del medesimo, e niun ostacolo sarebbe posto neppure all’esecuzione del di lui giudicato, in quanto essa possa allo stesso ordine giudiziario appartenere, e si porrebbe un ostacolo estrinseco soltanto a quegli atti di esecuzione pe’ quali lo stesso ordine giudiziario debbe, a termini dello Statuto,dipendere dal potere esecutivo. Per ultimo, il sistema che la Commissione vi propone, o signori, offre a nostro avviso il vantaggio di mantenere il COiiflitlo, anche nelle sue forme, come nel suo intrinseco, entro i confini delio Slatuto, applicandovi i principii stessi fondamentali de! Governo costituzionale. Uno fra i principali vantaggi di questa forma di Governo è, che i poteri fra i quali è diviso l’esercizio delia sovranità nell’interesse delia comune libertà siano siffattamente costituiti ed abbiano tali attribuzioni, che nascendo dispareri fra due di essi, questi siano temperati, massime negli effetti, dalla intromissione costituzionale di un terzo potere, Ciò avverrebbe appunto attuandosi il sistema che la Commissione vi propone, dappoiché il disparere fra la Camera ed il supremo magistrato dell’ordine giudiziario verrebbe ad esplicarsi soltanto nella massima, e quanto agli effetti, e nella esecuzione si manifesterebbe e si scioglierebbe, mediante l’intromissione e l’azione costituzionale del potere esecutivo. Noi pensiamo, o signori, che per tal modo voi darete novella prova di quella temperata energia, che sola ha diritto di appellarsi conservatrice, perchè mira coll’uso dei mezzi costituzionali alla leale osservanza delio Statuto. La vostra Commissione vi propone pertanto di sancire col vostro voto un ordine dei giorno il quale stabilisce in massima il principio della competenza della Camera, che la rivendica nel caso attualmente proposto, e che promuove l’esecuzione di quella massima mediante un invito al Ministero relativo a quelle parti esecutive, le quali, a termini delio Statuto, entrano nelle di lui attribuzioni. Noi avremmo pienamente soddisfatto al nostro compito trattando la questione di competenza, e proponendovi una deliberazione, che alla medesima unicamente si riferisce ; dappoiché, per le ragioni esposte, sarebbe ora affatto fuor di luogo un giudizio deila Camera, col quale, interpretandosi l’artìcolo 45 delio Slatuto, si accertasse se nel caso proposto appartenesse o no all’onorevole deputato Buttini ia prerogativa sancita dall’articolo stesso. Però la Commissione se per una parte non crede ora opportuno di farvi veruna proposta per questo rispetto, non può per l’altra astenersi dal manifestare ii proprio avviso, a petto delle ragioni per le quali il diritto ad una tale guarentigia sarebbe stato all’ onorevole deputato Buttini negato col provvedimento giudiziario, che vi fu dal medesimo denunziato. Noi pertanto crediamo, che se alia Camera fosse stata deferita una tale questione, o si deferisse in avvenire l’opinione che riconoscesse in simil caso il diritto del deputato di invocare con effetto l’articolo 45 delio Statuto, sarebbe la sola conforme alle disposizioni ed alio spirito dell' articolo stesso. Le ragioni che adduconsi in contro si possono ridurre a questa, cioè che ne’ giudizi avanti la Corte di cassazione non v’ ha esperimento di azione, penale sulla persona dell’imputato; che il giudizio stesso non cade sulla di lui persona, nè sopra i di lui atti ; e che la discussione avendo ivi luogo soltanto tra la legge e la sentenza, non sia quello un vero giudizio nei quale ii deputato (ove l’imputato abbia una taìe qualità) sia tradotto in giudizio a termini dell’artìcolo 45 dello Statuto. Parve innanzitutto alla vostra Commissione, che se nelle questioni criminaii l’interpretazione favorevole all’accusato è dalle regole generali comandata, ciò tanto più debba tenersi allorquando si tratti di interpretare un favore speciale dalla legge sancito, ed anzi una prerogativa diretta ad assicurare un affare di tanta importanza qual è la libertà e l’indipendenza della Camera elettiva. Essa quindi non potrebbe