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stione dalla quale dipender debbe l’esistenza deila guarentigia parlamentare in questo ed io altri casi ? Un cittadino è tratto in giudizio criminale; poscia egli viene eletto d putato ; oppone l’articolo 4ti dello Statuto; nasce il dubbio se Li continuazione del giudizio equivalga alia traduzione in giudizio letteralmente indicata nel detto articolo. A chi spetterà ì! definire se ai deputati spetti anche in tal caso la guarentigia parlamentare? Un deputato, è tradotto in giudizio criminale dopo la di lui elezione, e prn.ua che i di lui poteri siano verificati dalia Camera. Si disputa se egli possa in lai caso invocare l’articolo 48 dello Statuto. A qua! potere s’ aspetta il giudicare se anche una Camera intiera nella persona di ciascuno de’ suoi membri possa essere imprigionala o tradotta in giudizio criminale prima della verificazione dei poteri? In un criminale giudizio contri' un deputato questi acconsente a che si'proceda centro di lui non ostante l’articolo 48 dello Statuto. Chi deciderà se un deputato possa rinunziare all » propria prerogativa, non ostante i danni che possono venirne -al corpo politico a cui esso appaiili-ssw? Di simili esempi moltissimi sene potrebbero addurre desumeodoli dagli annali parlamentari e giuridici di altre nazioni rette a Governo-costiluzi'finaìe, ne’quali esempi trattasi pur sempre di decidere della interpretazione delia legge statutaria, deila estensione a darsi alla medesima, ed in ultimo risulta* mento deila esistenza in lutti quei casi delia guarentigia delia libertà e delia ina pe , lenza parhimerìlare. Ninno non veiff che la reale ed effettiva esistenza della detta guarentigia parimnentare sarà posta nelle mani di quel potere, il quale dovrà in tutti i casi interpretare ed applicare l’articolo 45 dello Statuto. Ciò posto, è egli possibile il riconoscere che la guarentigia di diritto della indipendeuza e e : u libertà di un potere costituzionale debba nel fitto e nella esecuzione essere rimessa ai giudizio di un altro potere? È egli conforme allo scopo dell’ articolo 48 dello Statuto che la indipendenza della Camera sia rimessa alle, decisioni del potere giudiziario, attribuendogli la facoltà di definire i casi in cui spetti e quelli ne’ quali non appartenga ai di lei membri la guarentigia di (fucila stessa indipendenza? A qnal cosa si ridurrebbe là detta prerogativa »"<? la Camera ed i di lei membri non potessero invocarla ogni qualvolta il potere giudiziario, interpretando esso stesso l’articolo 43, dichiarasse che essa loro non appartenga! La risposta che scende naturalmente da queste domande vi appalesa, o signori, quale sia l’opinione deffa vostra Commissione nelb presenta -questione. Essa tiene per forai.) che la separazione dei poteri essendo la basa dal G-vorac costituzionale, non v’ha separazione fra di essi, se aou v’ha indipendenza e libertà di ciascuno ; e che non v’ha ’edipendeuza e liberti sa non si mantengono le prerogative che la guarentiscono ; e che in fine non esistono più ìe guarentigie d«#a indipendenza e della libertà, quando l’uso delle '-medesime dipende (falle deliberazioni dì un altro potere. Essa -scorge- nello, stesso articolo 43 dello Statuto gli elementi della decisione delia questione di competenza, ed è di avviso che In nr< re r’i • - >:eU;< (hvm*'ì?ft, di dar-' il previo d; 'a • •• -, ...•■!■■ •ircr'.'gM’va di giiiiUcarc a? ; Co •: ■:,/:> sia n.-jCOiM'icrO. Q !■' •'••d i >r con e | ; 1 - r ;u; dei potori e la e ! ;«--lqK'.u!e>-:’.a della Camera, fra menomato i’eserdzlis Je! pastore i;■;i.vrat-io, onde care una guarentigia •alla Camera stessa. Ci pr quindi affatto distruttiva della detta separazione e dell’articolo 43 che la volle assicurare, la opinione che renderebbe la Camera dipendente dai potere giudiziario nel godimento reale della guarentigia medesima. La competenza pertanto della Camera di interpretare essa sola l’articolo 48 e di dichiarare, nel dubbio, i casi a cui debbe essere applicato, noi la crediamo virtualmente, implicitamente e di necessità sancita dallo stesso articolo. A noi pare inollre cosa inammissibile 1’ affermare che a quello stesso potere, il cui esercizio lo Statuto credette necessario di menomare in certi determinali casi a beneficio ed a guarentigia di un altro potere, spetti il giudicare, nel dubbio, se debba esso stesso sottostare a questa diminuzione di autorità, e che del diritto di dare un simile giudizio debba essere privata la Camera a beneficio e guarentigia della quale quella limitazione venne stabilita. Noi non disconosciamo con ciò le preziose attribuzioni che l’ordine giudiziario ha dallo Statuto, che lo chiama in modo indiretto alla conservazione delle comuni libertà, dandogli una azione rivolta a mantenere ciascun potere nei limiti delie proprie attribuzioni costituzionali; ma nou possiamo ammettere che nei casi nei quali io Statuto limita l’autorità stessa dell’ordine giudiziario a benefizio delia Camera, i dubbi su questa limitazione possano essere decisi dal potere giudiziario stesso, colla scorta delie sue ordinarie attribuzioni. Questa azione, la quale si esercita nei giudizi sopra specie particolari proposte ai tribunali in contestazioni private, e non sopra un genere intero di questioni, non può mai conseguentemente condurre alia decisione di una massima e produce sempre ed unicamente la decisione di un fatto particolare e privato. L’azione politica poi colia quale si esercita dal potere giudiziario quel controlio costituzionale che è diretto a mantenere ciascuno degli aitri poteri ne’ loro confini, è affatto indiretta, e consiste in una mera resistenza passiva, per laqnale avviene che i magistrati ìd ciascun caso particolare possano negare il loro concorso, richiesto dallo Statuto negli affari contenziosi, a dare effetto ad un atto i! quale sia reputato eccedente le ifliribnzUSà costituzionali del potere che lo ha fatto. Noi ammettiamo pertanto in massima, ed in questo senso, l’autorità del potere giudiziario a recare un giudizio indiretto sopra un atto di un altro potere e sulle attribuzioni costituzionali del medesimo. Ma se v’ha una disposizione speciale dello Statuto, la quale circoscriva quella stessa autorità di giudicare in un certo dato caso particolare; se v’ha una disposizione speciale che iimiti quella autorità stessa costituzionale di giudicare, dalla quale nasce la facoltà di esaminare ìe attribuzioni di un altro potere, egli è evidente che dalla autorità dell’ ordine giudiziario nei casi ordinari, invano si ragionerebbe per inferirne l’autorità del medesimo nel caso speciale deila eccezione. Ora ciò accade appunto ogni qual volta la specie proposta ad un magistrato faccia ascendere l’esame non già ad un atto speciale di un altro potere, od all’esame delle di lui attribuzioni ordinarie costituzionali, ma renda necessario un giudizio intorno ad una prerogativa speciale del potere stesso, sancita dallo Statuto, il cui effetto sia di togliere a! potere giudiziario l’autorità di giudicare quelìo stesso fatto particolare che forma il soggetto del giudizio. Le prerogative si disuogoan-o la ciò dalle naturali ed ordinarie, attribuzioni de’ poteri, che queste si -esercitano In un soggettò proprio e diverso da! soggetto delPautorità degli altri poteri; nel mentre che la prerogativa è l’autorità, ed anzi la preponderanza data io certi {feiarminati casi ad un potere