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cala, sarebbe ora inutile anche per ciò che niuna influenza potrebbe esercitare nella questione in cui cerchisi soltanto chi abbia autorità di dare un tale giudizio a termini dello Statuto. Premesse queste considerazioni ai fine di circoscrivere I confini del nostro soggetto, noi proponiamo, o signori, la questione nel seguente modo. Àilorqnando un deputato, posto in dipendenza di un procedimento criminale al cospetto di un corpo che fa parte del potere giudiziario, ed anche delia Corte suprema di cassazione, invoca la guarentigia sancita dall'articolo 45 dello Statuto ai fine di far sospendere gli atti del corpo stesso, a qual potere spetta, a termini dello Statuto, il giudicare la questione sospetti o no al detto deputato il diritto di invocare con effetto la suddetta guarentigia parlamentare? A quai potere si appartiene il risolvere i dubbi che nascessero in tal caso intorno all'interpretazione dell’articolo 45 dello Statuto ed aH’applicazione del medesimo! Dappoiché cotesta questione di massima fosse risolta nel senso favorevole alla competenza esclusiva ed unica della Camera, la Commissione dovrà proporsi quest’aUra questione, cioè : Che debba fare la Camera e quali mezzi possa costituzionalmente usare al fine di mantenere e tutelare con effetto la propria prerogativa e la guarentigia parlamentare dei di lei membri nei casi in cui il potere giudiziario abbia, a detrimento delle medesime, egli stesso pronunziato. Per ciò che riguarda la questione sulla competenza, gioverà innanzitutto il notare che il principio fondamentale della separazione dei poteri e dell’azione dei medesimi entro la sfera delle proprie attribuzioni costituzionali non potrebbe avere effetto se ad un tempo non fosse tutelata la libertà e l’indipendenza di ciascheduno di essi e di tutti i loro membri. Questa tutela appare vieppiù necessaria ove si consideri la possibilità dei dispareri tra i poteri stessi ed il pericolo che alcuno di essi usi delle proprie attribuzioni costituzionali a menomare il libero ed indipendente esercizio delle attribuzioni di un altro potere. Da ciò avvenne che in tutte ie monarchie veramente costituzionali si a nsi introdotti, o per legge statutaria ovvero per consuetudine parlamentare, parecchie regole e massime dirette a guarentire l’indipendenza e la libertà dei poteri dello Stato e dei membri che li compongono. Ond’è che queste guarentigie, che costituiscono una vera prerogativa derogante al diritto comune costituzionale, sono e debbono considerarsi, non già siccome un privilegio introdotto a favore delie persone o della loro dignità, ma sibbene come un mezzo che, tutelando l’indipendenza dei poteri dello Stato e dei loro membri, assicura la sincera esecuzione dello Statuto, e, per essa, la libertà di tutti i cittadini. Ver ciò che riguarda le guarentigie della libertà e dell’indipendenza del Parlamento e dei di lui membri, niuna nazione andò per avventura cosi innanzi nell’applicazione di questo principio quanto la terra classica in Europa della monarchia costituzionale e della libertà individuale. In Inghilterra le guarentigie parlamentari si racchiudono in questa massima, che « tutto ciò che concerne una delle « Camere de! Parlamento debbe essere esaminato, discusso e « giudicato da questa Camera e non altrove, » e che « le « massime secondo ie quali le Camere si regolano, come pure « la maniera di procedere, sono unicamente deposte nel seno e del Parlamento, e non sono fissate nè definite da alcuna « legge particolare scritta » (i).Ond'è che le Camere del Parli) Ei.ArKSTONB, v. 1. pag. 285. lamento inglese hanno sempre gelosamente esclusa ogni ingerenza a loro estranea nelle questioni riguardanti le loro prerogative, quelle dei loro membri, e l’interpretazione ed applicazione delle medesime. Che se niuna delle Costituzioni delie nazioni continentali di Europa ha seguito il sistema inglese di lasciare indefinite le guarentigie parlamentari, e di rimettere pressoché all’arbitrio di ciascuna delie due Camere la massima parte di esse, però ha consecrato le tre principalissime guarentigie sempre mantenute nell'Inghilterra, che noi troviamo scritte negli articoli 57, 45, 46, 51 e 60 del nostro Statuto (1). Fermandoci ora in ispeeie sulla prerogativa stabilita nell’articolo 45, giova il far notare che essa conliene una vera prerogativa appartenente, non già a! Parlamento, ma sibbene alla Camera stessa e da esercitarsi senza ii concorso degli altri rami de! potere legislativo. Questa prescrizione attribuisce alla Camera una autorità che esorbita dalle ordinarie di lei attribuzioni legislative, e che entra in qualche modo nella sfera del potere giudiziario. , Egli è pure a notarsi che questa prescrizione consacra due cose distinte, cioè un dritto di ciascun deputato ed un diritto dei corpo stesso al quale egli appartiene. Dal che facile è conoscere quanta importanza attribuisse lo Statuto alla tutela della libertà e della indipendenza parlamentare, se per essa derogava in parte persino a! principio fondamentale della separazione dei poteri, subordinando l’esercizio del potere giudiziario al consenso previo di una sola parte del potere legislativo. Senonchè questa stessa parziale eccezione al principio della separazione in un certo determinato caso, ha per iscopo di mantenere viemmeglio il principio stesso della separazione in tutti i casi, impedendo 1’azione meno costituzionale di un potere sull’altro. Sta le leggi non possono mai essere tali che escludano ogni dubbio ed ogni questione intorno alla loro interpretazione ed alla loro estens;one, e parecchie questioni nacquero appunto qui ed altrove intorno alla prerogativa sancita dall’articolo 45. Permettete, o signori, che ne adduca alcuni esempi a meglio chiarire l’importanza dell’altribuirne la decisione a quel potere cui essa debbe spettare, acciocché non venga a frustrarsi lo scopo supremo ed importantissimo dello Statuto. È introdotto un giudizio criminale avanti la Corte di cassazione in cui sia interessato un deputato; questi oppone la sua guarentigia parlamentare; nasce il dubbio se il giudizio vertente avanti !a Corte di cassazione sia un vero giudizio nel senso dell’articolo 45 dello Statuto. Chi deciderà questa que« (1) Art. 37. Fuori del caso dì flagrante reato, rtiun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del'Senato. Esso e solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. Art. 45. Nessun deputato può essere arrestato, fuori dei caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera. Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima. Art. 51. I senatori e deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nella Camera. Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di amiuessione dei propri membri.