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— 1948 — ■il*. I. mmsaaameaaatm mumummimm» , " ^ H mxMmeeLS3taK»^Z£vai3«BiBBiximgt DOCUMENTI PARLAMENTARI et qui doit encore être soumis aux délibérations du Parlement. Mais votre bureau central, vue i’urgence de cette loi, tout en soumettant ces réflexions à votre appréciation, ne peut que vous proposer de nouveau d’en approuver l’article unique, tel qu’il vous est présenté. Autorizzazione alla provincia di Savona di oltrepassare nel 1853 il limite della sua imposta speciale. Progetto di legge presentato alla Camera il 2 aprile 1855 dal ministro guardasigilli, reggente il Ministero delle finanze (Rattazzi), Signori!— Sulla proposta dei Consigli provinciali di Savona ed Acqui, quello divisionale ne! deliberare il bilancio dell’anno in corso si allogava all’articolo 3 parecchie spese, le quali cagionavano alle due provincie rispettivamente una imposta speciale di lire Ì7.424 38 e di lire 58,840 68, mentre il limite ordinario delia medesima sale per la prima a lire 9213 18 e per la seconda a lire 13,975 13. Cause precipue di siffatta eccedenza sono: per la provincia di Savona !e spese di manutenzione del porto del eapoluogo, dipendenti dalle leggi 24 giugno 1852 e 1® maggio 1853 ; per la provincia d’Acqui l’acquisto di 500 azioni della progettata ferrovia da Acqui a Stradella per Alessandria, votato dai suoi rappresentanti colla spesa complessiva di lire 250,000, da ripartirsi equabilmente sui bilanci 1855, 1856, 1857,1858 e 1859, e da coprirsi intieramente colla sovrimposta. Le spese della provincia di Savona essendo determinate in massima dalie citate leggi e fissate nella loro quotiti dal dicastero dei lavori pubblici, che dichiarò non essere suscettibili di alcuna riduzione quelle votate, non è mestieri che io spenda parole per giustificare la domanda formata tanto dal Consiglio provinciale, che da quello divisionale di potervi aderire, eccedendo il limite normale deli’imposta. Non così di quelle della provincia d’Acqui. Infatti, non essendo finora stata presentata al Governo alcuna domanda per la concessione parziale o collettiva delle linee autorizzate costrursi colia legge del 24 luglio 1854, prematuro sarebbe ogni stanziamento di spesa per quest’oggetto. Se pel pagamento deile azioni di cui si tratta fosse stato deliberato un mutuo passivo, sarebbe stato il caso di promuovere anche in anticipazione le deliberazioni del Parlamento, perchè in ogni evento, ove ìa provincia avesse ottenuto la facoltà d’incontrarlo, avrebbe potuto procrastinarne la realizzazione fino all’epoca in cui, costituita regolarmente la società concessionaria, fosse giunto il momento di pagare i primi decimi del prezzo delie azioni acquistate, sottraendosi così aita perdita degli interessi del capitale. Ma, avendo prevalso il partito di coprire la spesa per mezzo dell’imposta, sarebbe contrario alle regole di buona amministrazione gravare i contribuenti di un onere straordinario per soddisfare una spesa tuttora ipotetica. B siccome, togliendo dai passivo speciale della provincia d’Àcqui le lire 50,000 allogatevi per l’oggetto in discorso, le rimanenti spese sono d’assai inferiori al montare della relativa imposta normale, cessa il bisogno dell’intervento della Camera in siffatta materia. Per queste considerazioni il progetto di legge, che d’ordine del Re ho l’onore di sottoporre alle vostre discussioni, è inteso ad accogliere la domanda formata dal Consiglio divisionale di Savona nell’interesse di quella provincia, e non fa parola di quella che riguarda la provincia d’Àcqui, la quale io ritengo essere prematura. PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. La provincia di Savona è autorizzata a ripartire nell’anno 1855 un’imposta di lire 17,424 38 per fare fronte alle sue spese speciali deilo stesso esercizio, in conformità della deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Savona in seduta del 15 novembre 1854. Relazione fatta alla Camera il 21 aprile 1855 dalla Commissione composta dei deputati Matliieii, Farina Maurizio, Isola, Monticelli, Brunet, Astengo, e Corsi, relatore. Signori! —I! progetto di legge presentatovi dal ministro deli’interno nella tornata dei 2 corrente aprile ha per iscopo di dare facoltà alla provincia di Savona di oltrepassare il limite dell’imposta speciale nel corrente anno 1855 fino alla somma di lire 17,424 38. Questa facoltà è resa sommamente necessaria a quella provincia, inquantoehè, a termini delie leggi 24 giugno 1852 e 1° maggio 1853, essa trovasi obbligata a concorrere per l’esercizio del 1855 nella spesa dei lavori dei porto di Savona per la somma di lire 8703 75, e per l’esercizio dell’anno 1853 di lire 7220 63, non ripartile prima d’ora. Tale somma di spese obbligatorie soverchia da per sè il limite normale dell’imposta spedale della savonese provincia. A tale forzato dispendio quel Consiglio provinciale stanziò nel suo bilancio un sussidio di lire 1500 pel miglioramento dell’istruzione femminile a favore dei comuni della provincia che difettavano di scuole; ed anche quest’ultima somma risalta indispensabile, onde mantenere le nascenti scuole femminili nelle popolazioni appennine della detta provincia. Per tali motivi la Commissione unanimemente crede che non si possa negare ia facoltà invocata nel progetto di legge a voi sottoposto, e vi propone di accoglierìo tal quale vi fu presentato. Relazione del ministro guardasigilli reggente il Ministero dell'interno (Kattazzi) 5 maggio 1855, con cui presenta al Senato il progetto dì legge approvato dalla Camera nella tornata del 1° stesso mese. Signori! — La manutenzione del porto di Savona, in cui deve quella provincia concorrere, secondo il disposto dalie leggi dei 24 giugno 1882 e t° maggio 1853, richiede nell’anno in corso una spesa che non cape nel limite ordinario fissato dal reale decreto del 12 ottobre 1848 all'imposta speciale della provincia medesima. Il Consiglio della divisione, cui venne sottoposto la domanda formata da quello provinciale per ottenere la facoltà legislativa di eccedere il limite predetto, la convalidò con verbale del 15 novembre 1854, per la considerazione che trattasi di far fronte ad una spesa obbligatoria non passibile di riduzione nella sua quotila in parte presunta, in parte già accertata, e che, essendo di sole lire 8211 20, la differenza