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Relazione fatta alla Camera il 22 marzo 1855 dalla Commissione composta dei deputati Demaria, Benintendi, Marco, Quaglia, Mutino, Scapìni, e Cadorna Raffaele, relatore, Signori! — La legge 10 ottobre 1848, avente per iscopo di modificare e variare in via provvisoria parecchie disposizioni del Codice penale militare, prima di venire alla generale riforma del medesimo, che non si è peranco potuta compiere al giorno d’oggi, prescriveva all’articolo 12, che in tempo di guerra la giustizia criminale fosse amministrata da Consigli di guerra permanenti, stabiliti al quartiere generale principale, e presso i quartieri generali di ciascuna divisione. Tale disposizione rieseirebbe tuttora opportuna, ove tutto l’esercito fosse destinato a guerreggiare, e dove le divisioni avessero quella forza in uomini che loro compete ordinariamente con questa denominazione. Senonebè nei caso speciale della spedizione in Oriente, in conformità della convenzione militare sancita colla iegge 8 marzo 1855, il corpo non essendo che di 15,000 uomini, il numero dei reati soggetti al Consiglio di guerra pern;anenle del quartiere generale principale ed estranei alla competenza dei Consigli di divisione sarebbe sensibilmente diminuito, ed alquanto diminuiti sarebbero anche quelli di competenza de’ Consigli di guerra divisionari, inquantochè le due divisioni del corpo di spedizione non hanno che due soli reggimenti di fanteria invece di quattro, che ordinariamente fanno parte delie divisioni militari. Per evitare adunque un personale gindiziario superiore di assai al bisogno, e t ottenere un conseguente risparmio, il Ministero vi propone, e la vostra Commissione è pure d’avviso che sia opportuno il ridurre ad un solo Consiglio di guerra i tre summentovali. Da ciò ne risulta maggiore speditezza nei procedimenti ; circostanza di non piccolo rilievo se guardasi all’efficacia della punizione che è tanto maggiore, quanto meno è lontana dal commesso reato ; e ne risulta inoltre quell’uniformità di procedura e di interpretazione che tanto conferisce all’unità de! comando militare ed alla imparziale applicazione della legge. Ed ove una frazione del corpo di spedizione fosse distaccata dal quartiere generale, lieve ritardo soffrirebbe ia giustizia, venendo in questo caso in soccorso l’alinea dell’articolo 133 del Codice penale militare, in virtù del quale possono i comandanti dei corpi distaccati convocare altrimenti il Consiglio di guerra. Per queste considerazioni la vostra Commissione vi propone di adottare l’unico articolo di legge presentato dal Ministero della guerra, e senza modificazione di sorta. Relazione del ministro della guerra (La !t! arili ora) 30 marzo 1855, con cui presenta al Senato il pirogetto di legge approvato dalla Camera nella tornata, del 24 stesso mese. Signori! — La Camera dei deputati ha testé adottat i, sulla proposta del Governo, un progetto di legge col quale, modificandosi per quanto riguarda solamente la prossima spedizione d’Oriente la legge del IO oìtcbre 1848, il corpo di spedizione verrà considerato rispetto rll’ainminislrazione della giustizia criminale militare siccome costituito di una unica divisione militare, ancorché la opportunità del servizio richieggano che sia diviso in due. Mentre ora ci facciamo » presentare io stesso precetto alle deliberazioni del Senato del regno, è nostro dovere ricordare brevemente come la legge del 1848 prescriveva che presso ogni quartiere generale di divisione e presso il quartiere generale principale risiedesse un Consiglio di guerra permanente. Era questa infatti ottima disposizione nei casi che l'esercito si svolga in ampie proporzioni, ovvero consti di frazioni l’una dall’altra distanti ; ina nelle circostanze affatto speciali della guerra d’Oriente, dove una porzione soltanto dell’esercito è chiamata a combattere, e rimarrà probahilmente riunita ai suo proprio centro, l’istituzione di tre tribunali militari riuscirebbe sovrabbondante, ed un solo Consiglio residente presso il quartiere generale principale provvederebbe per avventura assai meglio alla pronta ed efficace amministrazione delia giustizia per tutto il corpo di spedizione. Mentre confidiamo che questi motivi siano per incontrare l’assenso altresì dei Senato, dobbiamo pregarlo di voler dichiarare d’urgenza il presente progetto, comechè si riferisca all’ordinamento dei corpo di spedizione che deve quanto prima mandarsi ad effetto. Relazione fatta al Senato il 2 aprile 1855 dalVuffizio centrale composto dei senatori De Sonnaz. Siccardi, Broglia, Della Marmora Alberto, e Gonnet, relatore. Messieurs! — La loi du 10 octobre 1848 prescrit que, en campagne, la justice criminelle noiïifaire se fasse par le moyen d’un Conseil de guerre établi d’une manière permanente près le quartier-général de chaque division et près celui principal du commandant-général de l’armée. S’agissant maintenant d’un corps d’expédition dont la force numérique est à-peu près celle d’une division ordinaire, le ministre de la guerre, quoique ce corps soit organisé en deux divisions et en une brigade de réserve, vous propose, ne le considérant que comme formant une seuie et même division, de ne le doter que d’un seul Conseil de guerre près le quartier-général principal, s’appuyant pour cela sur la probabilité que, vu les circonstances particulières de la guerre d’Orienf, ce corps n’aura jamais à combattre que réuni. Votre bureau central, roessieur les sénateurs, tout en vous proposant d’adopter ce projet de loi, doit, cependant vous représenter que, quel que soit le siège de la guerre, il est impossible d’établir d’avance qu’un corps d’armée ne combattra que réuni ; que l’administration de la justice militaire, pour être exemplaire et, en même temps expéditive, devant s’exercer sur les lieux du délit, l’existence d’un seul Conseil de guerre près le quartier-général principal pourra parfois entraîner de graves inconvéniens ; et qu’i! est enfin essentiel de laisser à un générai en chef toute liberté d’action ; aussi, pour tous ces motifs, aurait-il préféré que i’articie unique du projet de loi eût été conçu de manière qu’il pùt satisfaire à tous les cas, en disant, par exemple: « Per la più pronta spedizione della giustizia, ii comandante in capo d’un corpo d’armata potrà avere un solo o più Consìgli di guerra. » De cette manière le général en chef n’aurait pas les mains liées, il aurait toute sorte de latitude; Sa loi serait généralisée sans avoir rien de particulier à la guerre d’Orient; et l’on se mettrait même dès cet instant, en parfaite harmonie avec l’article relatif du Code pénal militaire qui est préparé.