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Questi tronchi di strade costituiranno una speciale classe denominata delle strade mandamentali. Art. t7. Le strade mandamentali saranno costrutte e mantenute a carico fli tutte le comuni del mandamento unite in consorzio. Art. 18. Il consorzio mandamentale, per l’oggetto di cui agli articoli antecedenti, è obbligatorio ; esso viene costituito dall’intendente generale al quale, sentito l’ingegnere provinciale, spetta proporre le quote di contributo tanto per la primitiva costruzione, come pella successiva manutenzione, in base dei progetti regolarmente approvati. Questa ripartizione di quote viene, sulla proposta del Ministero dei lavori pubblici, approvata per decreto reale, sentito il Congresso permanente, ed avuto il parere del Consiglio di Stato. Art. 19. I comuni però che, prima della sanzione di questa legge avessero compiuta od appaltata in base di un piano regolare, e regolarmente approvato, una propria strada carrettiera che li metta in comunicazione diretta colla rete delle strade reali o provinciali ordinarie, o con una stazione di strada ferrata, potranno esimersi dal far parte del consorzio di mandamento. Art. 20. Nel caso in cui la strada che deve unire un capoluogo di mandamento colla rete principale delle strade ordinarie o ferrate, possa adempiere allo stesso scopo per uno 0 più altri mandamenti, s'istituisce un solo consorzio di tutti 1 mandamenti a cui essa serve. Art. 21. I progetti delle strade mandamentali e la direzione dei lavori di costruzione e di manutenzione saranno affidati ad agenti stradali nelle provincie ove esistono e nelle altre ad iugegneri civili scelti dalla rappresentanza del consorzio, ed approvati dalt’iatendente generale. Art. 22. I ministri delle finanze e dei lavori pubblici sono incaricati, ciascuno per la parte che li concerne, dell’esecuzione della presente legge. Sessione dei. 1853-54 — Documenti — Voi. 111. 197