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ma invece all’intendente deila provincia, così il sottoscritto crede di proporre una disposizione la quale conferisca alio stesso intendente le attribuzioni che eserciiava il comandante della provincia nella parte dell’attuale legge sulla ieva militare che verrebbe conservata. Art. 3. La cancellazione dei renitenti legalmente dichiarati, a termini deila legge sulla leva oiilitare, non è la semplice cancellazione preveduta dalla nuova legge sul reclutamento, ma una cancellazione d’nna condanna ; sembra che questa debba venir falla dalla stessa autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza e non da un’autorità amministrativa. L’intendente, come quegli che in virtù dell’articolo 2 del progetto venne investito delle attribuzioni già conferte all’ispettore generale delle leve ed al comandante della provincia, all’attivazione della nuova legge, riceverà sicuramente e dal comandante stesso e dall’ispezione generale delle leve gli staii tutti dei dichiarati renitenti appartenenti alia sua provincia; lo stesso intendente perciò potrà proporne la cancellazione. Art. 4. Siccome pelle nuove leggi fondamentali dello Stato, non più all’uditore generale, ma al ministro della guerra spetta il proporre alla clemenza sovrana, così il sottoscritto ha creduto di riformare agli articoli 611 e 612 del capo 6, titolo iO del regolamento sulla leva militare, il disposto del quale troverebbesi conservato coll’articolo 1 del qui imito progetto. Art. 5. In ordine ai renitenti, che al tempo in cui sarà posta in attività la nuova legge sul reclutamento, si troveranno soltanto denunziati, deggiono i medesimi, a parere del sottoscritto, essere sottoposti intieramente alla nuova legge. Se non che la denunzia prescritta dalla iegge attuale sulla leva militare non ha carattere alcuno di pubblicità, ma solo prepara la legale dichiarazione di renitenza. La lista dei renitenti che, a termine dell’articolo 174, alinea, della legge sul reclutamento, viene formata dall’intendente ; essa è invece per cura del medesimo pubblicata. La lista e la pubblicazione della medesima costituiscono l’accusa, la dichiarazione di renitenza. Da siffatta dichiarazione di renitenza decorre il tempo utile deila presentazione volontaria del renitente. Sembra perlai modo come pei renitenti solamente denunziati al tempo della nuova iegge, l’intendente della provincia, a cui i medesimi hanno appartenuto per cagione della loro leva, debba, sulla scorta delle denunzie che l’uditore generale ricevette dai rispettivi comandanti, e che dal medesimo gii verranno trasmesse, formare ìa lista e pubblicarla in conformila del citato articolo 174, senonchè la pubblicazione della lista, giusta il disposto di esso articolo, deve seguire 10 giorni dopo la promulgazione del discarico finale. Questo termine non sarebbe applicabile ai renitenti denunciati che potessero rimanervi sulla classe dell’anno 1830 ed a tulli qaelli che rimarranno sulle successive classi degli anni 1831 e 1832, giacché il rispettivo discarico finale della medesima sarebbe già stato seguito molto tempo prima. Nemmeno sarebbe applicabile ai renitenti denunciati ed appartenenti alla classe 1833 pei seguenti motivi. L’istante del discarico finale delia classe dell’anno 1833 costituisce l’istante stesso dell’attivazione della nuova legge sul reclutamento. Prima dell’attivazione della nuova legge non potrebbe l’uditore generale dì guerra trasmettere a ciascun intendente gii stati di denuncia dei renitenti. Dopo la trasmissione di quegli stati, incomberebbe all’intendente la formazione, non già di una sola lista di renitenti appartenenti tutti alla stessa classe, ma bensì alla formazione di più liste relative rispettivamente alle classi 1850, 1831 e 1832, per modo che la pubblicazione delle medesime dovrebbe necessariamente seguire oltre il termine stabilito dal citato articolo 174, alinea. Egli è principio di diritto che nessun reato può punirsi con pena che non era pronunziata dalia legge prima che fosse commesso; ma egli è ugualmente principio consacrato nella legge penale comune e nella stessa legge penale militare, che se la pena che era imposta al tempo del commesso reato e quella stabilita da una legge posteriore, prima però del giudizio fossero diverse tra loro, sarà sempre applicata quella più mite. Sembra che questo principio debba parimente venir consacrato nella legge sul reclutamento. L’attuale legge sulla leva militare pronuncia pella renitenza la pena del servizio per 12 anni nel corpo dei cacciatori franchi e quella pecuniaria di lire 200 in tempo di pace, e di lire 400 in tempo di guerra. L’articolo 176 della nuova legge su! reclutamento sancisce, nel tempo di pace, la pena del carcere da un anno a due anni pei renitente arrestato; quindi, prevedendo la di lui presentazione volontaria entro l’anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, prescrive ìa stessa pena del carcere circoscritta però entro il minimum di due mesi cd il maximum di mesi sei; se la presentazione volontaria poi ha luogo dopo l’anno, determina il minimum della pena a sei mesi ed il maximum ad un anno. Lo stesso articolo prescrive che nei tempo di guerra le pene da esso stabilite siano portate al doppio. La pena del carcere stabilittWal citato articolo della nuova legge pei renilente arrestato, non è tassativamente determinata a duo anni, ma viene fatta facoltà a! giudice di spaziare tra il minimum di un anno, ed il maximum Ai due anni; cosicché il giudice, seguendo le norme di graduazione delie pene segnale dal Codice penale comune, pare che prima di giungere al maximum di due anni possa, partendo dal minimum di un anno, spaziare di mese in mese infimo al maximum di due anni. Nello stesso modo, essendo la presentazione volontaria seguita entro l'anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, è fatta facoltà al giudice, nell’applicazione delia pena, di spaziare di mese in mese entro il minimum di due mesi ed il maximum di sei mesi. Ove poi la presentazione volontaria segua dopo l’anno, anche in tal caso il giudice ha la stessa facoltà di limitarsi ai minimum di sei mesi, e di spaziare di mese in mese prima di giungere a! maximum di un anno. Le pene stabilite dal precitato articolo 176 della nuova legge sul reclutamento sono portate al doppio in tempo di guerra. Questo doppio di pena è necessariamente subordinato alla graduazione della pena stabilita pel tempo di pace, cosicché il giudice deve prima di ogni cosa determinare qual pena applicherebbe ai renitente in tempo d; pace e, questa fissata, raddoppiarne la durata; epperciò non può dirsi che pel renitente arrestato la pena sia tassativamente quella di quattro anni di carcere, ma bensì il doppio di quella che gli si applicherebbe in tempo di pace. L’estensibilità della pena stabilita dalia nuora legge pel reclutamento e la facoltà implicitamente lasciata al giudice di spaziare entro il minimum ed Hjnaximum della mede-