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altre modificazioni alia medesima in tempo ancora più prossimo alla sua promulgazione, la vostra Commissione, considerando che tutte le Seggi sono provvisorie nel senso che non rimangono in vigore, che sino a quando non siano abrogate da leggi posteriori, non ha credulo di apporre alle modificazioni in discorso la dichiarazione di provvisorie, non fosse per altro che per l'inutilità d’una siffatta dichiarazione. Qualora l’esperienza venisse a dimostrare la necessità di ripristinare la primitiva legge nella sua integrità, o di introdurvi aitri perfezionamenti, ciò potrà essere fatto, sia che le modificazioni presenti siano dichiarate o no provvisorie. La vostra Commissione pertanto, persuasa che il signor ministro della guerra terrà conto di quanto si è detto sull’avanzamento degli uffiziali che non avranno la sorte di far parte del contingente di guerra, accetta all’unanimità) senza farvi alcuna aggiunta, e sottomette alla vostra approvazione l’articolo 1 del progetto di legge nel tenore medesimo che fu proposto dal Ministero, proponendovi però, in seguito a decisione della maggioranza, di annullare l’articolo 2, siccome inutile, poiché la derogazione nel medesimo accennala al disposto di altre leggi, in quanto sia contrario alla presente, è una necessaria conseguenza di tutte le leggi che modificano le leggi anteriori. PROGETTO DI LEGGE. Art. I. Identico al progetto del Ministero. Soppresso l’articolo 2. Relazione del ministro della guerra (La Marmora) 30 marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 27 stesso mese. Signori! — Gravi difficoltà incontrate nell’applicazione degli articoli là e 15 della legge sull’avanzamento nell’esercito in data 13 novembre 1853, già consigliarono a stabilire colla legge 29 gennaio 1854 che l’avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente iri tempo di pace abbia luogo per arma, nulla innovando pel tempo di guerra, in cui dovrebbe seguire per corpo, siccome la prima legge stabiliva. Se non che nel doversi ora ordinare un corpo di spedizione in seguito al trattato di alleanza ed alle convenzioni conchiusesi coila Francia e colla Gran Bretagna, e tale corpo essendo composto di frazioni dei vari corpi di ogni arma, l’avanzamento siccome rimarrebbe stabilito pel tempo di guerra tanto dalla legge 29 gennaio 18bà per riempiere le vacanze nei gradi di luogotenente e sottotenente, quanto dall’articolo 16 della legge 13 novembre 1853 per quelle nel grado di capitano, presenta difficoltà non minori di quelle che già ebbero a promuovere le anzi accennate modificazioni alTavanzamento in istato di pace. Infatti se le promozioni necessarie per riempire le vacanze, che si faranno negli uffiziali inferiori si dovessero fare per corpo, frequenti sarebbero le traslocazioni degli uffiziali rimasti nella stalo al corpo di esercito in campagna e viceversa. Ora quali inconvenienti un simile sistema presenterebbe per distanza di luoghi e difficoltà di trasporti e specialmente per la gravili delle circostanze, in cui trovasi sempre un esercito a fronte (lei nemico, il Senato agevolmente sarà per comprendere senza che maggiori dimosirazioni siano per occorrere. Nè scemate si sarebbero le difficoltà ricorrendo alio spediente di costituire in corpi distaccati anche rispetto aìi’avanzamento i reggimenti provvisori ordinatisi per entrare in campagna, poiché se il medesimo riuscirebbe p ù favorevole ai sott’uffiziali ed uffiziali che fanno parte dei corpo di spedizione, avrebbero questi un troppo considerevole vantaggio sui loro commilitoni rimasti nello Stato, oltre a quelli di cui già godrebbero. Quindi è che alcuna esitanza non può rimanere a ricorrere ad un nuovo sistema, che riunendo maggiore equilà e facilità di applicazione rimuova quella mutabilità ed incertezza di sorti che la vicenda de’ casi e le circostanze delia guerra potrebbero cagionare. Tali importanti riflessioni mossero il Governo a proporre al Parlamento nazionale una nuova modificazione a! sistema di avanzamento stato sancito colle leggi 13 novembre 1853 e 29 gennaio 18bà, la quale estenderebbe anche al tempo di guerra l’avanzamento per arma, che già è stabilito per lo stato di pace. Nella tornata de! 27 corrente la Camera dei deputati approvava una consimile modificazione, e quindi abbiamo l’onore di presentare il relativo progetto di legge al Senato del regno nella fiducia che vorrà decretarne d’urgenza la discussione, attesoché quanto prima importerebbe che fosse promulgata, ove ottenesse pure la sanzione del Senato, Relazione fatta al Senato il 2 aprile 1855 dall'ufficio centrale composto dei senatori De Sonnaz, Della Planargia, Franzini, Broglia, e Della Marniera Alberto, relatore. Signori ! —> Il vostro ufficio centrale, incaricato di esaminare il progetto di legge per modificazioni a quelle sull’avanzamento nell’esercito pei gradi di sottotenenti, luogotenenti e capitani, avendo proceduto con somma attenzione a tale esame, vi dichiara per organo mio e ad unanimità, che esso aderisce pienamente ai progetto, ed allo spirito che io dettò, ritenendo che il disposto della nuova legge è a parer suo più equo di quello delle leggi sin ora vigenti, specialmente in ciò che spetta all’avanzamento per anzianità. L’ufficio suddetto, nel darmi un sì onorevole incarico, non dissimulò pertanto il suo rincrescimento nel vedere che queste utili e giuste disposizioni non sieno state prese in considerazione alcuni mesi prima allorquando vennero sancite quelle leggi, cui si giudica conveniente di derogare adesso. Disposizioni transitorie riguardo ai renitenti .alle leve militari anteriori al 1854. Progetto di legge presentato alla Camerali 17 marzo 1855 dal ministro della guerra (La Marmora). Signori! — Nei primi giorni del vegnente mese di aprile verrà pubblicata la dichiarazione di discarico finale sulla classe 1833, ed in quel punto comincierà ad essere in vigore la legge sul reclutamento del 20 marzo i85à. Le norme per stabilire la renitenza alla leva di un individuo, e le pene cui deve andar soggetto ii renitente, sono