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de 37,000 livres pour faciliter l’entreprise de cette route. Et maintenant, pour en hâter l’exécution, la province elle-même du Génevois veut-elle faire un emprunt de 14,000 livres pour pouvoir mettre de suite la main à l’œuvre, et jouir au plus tôt de la première section de !a route projetée, la plus importants pour cette communication, et qui fut déjà déclarée d’utilité publique par décret du 24 février dernier. En conséquence votre bureau central a l’honneur de vous proposer, à l’unanimité, l’approbation du projet de loi qui vous est soumis, Disposizioni relative ai siedici e farmacisti presso il corpo di spedizione in Oriente. Progetto di legge, presentato alla Camera il 17 marzo 1855 dal ministro della guerra e marina (La Marmora), Signori! —Per provvedere al servizio sanitario presso il corpo di spedizione in Oriente, egli è inevitabile di addivenire alla nomina di un numero considerevole di medici e farmacisti militari, i quali, al termine della guerra, eccederanno di molto i bisogni del servizio ordinario. La legge del 28 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, applicabile anche agli ufficiali sanitari (articolo 60), non permette che siano licenziali dal servizio salvo nei casi previsti all’articolo 2, ma provvede perchè nel caso di eccedenza siano collocati in aspettativa per riduzione di corpo, o soppressione d'impiego. In conseguenza di tale disposizione i medici e farmacisti suddetti collocati in aspettativa avrebbero ragioni a paghe le quali recherebbero all’erario un aggravio notabile. I! Governo ha pertanto creduto conveniente l’addivenire all’ammessione nel corpo sanitario militare pel solo tempo della guerra di quei medici e farmacisti che ne farebbero la domanda, e si assoggettassero alla condizione espressa di venir senz’altro, tosto ultimata ìa guerra, licenziati con una gratili, nazione, e colla conservazione del grado a quelli solamente di essi che se ne sarebbero resi meritevoli durante la campagna. Ma tali condizioni non potrebbero attuarsi senza modificare riguardo agli ufficiali sanitari indiscorso, il disposto dalt’articolo 2 della legge summen(ovata, e le prescrizioni altresì della legge 14 aprile 1853 che vieta la concessione di gradi onorari, salvo nel caso di giubilazione. Quindi è che, a seconda degli ordini ricevuti dal Re, abbiamo l’onore di presentare alla Camera un progetto di legge col quale, mercè le indicate modificazioni, verrebbe ad un tempo assicurato il servizio durante la guerra, e guarentito l’erario da aggravi soverchi nei tempo di pace. PROGETTO DI LEGGE, Art. i. 1 medici e farmacisti che saranno ammessi nel corpo sanitario militare per far servizio presso il corpo di spedizione in Oriente, e che al termine delta guerra attuale saranno dispensati dal servizio, non avranno ragione alla conservazione del grado. Art. 2. lì grado potrà tuttavia venir conservato nell’atto della dispensa a coloro fra i detti medici e farmacisti che ne saranno ravvisati meritevoli. Art. 3. Èderogato agli articoli 2 e 69 della legge 25 maggio 1852, ed alia legge 14 aprile 1853 in quanto siano contrari alla presente. Relazione fatta alla Camera il 24 marzo 1855 dalla Commissione composta dei deputati Deinaria, Calia* lìs, Brunet, Lisio, Giovanola, e Moia, relatore. Signori! — Il Governo del Re,-sollecito di provvedere convenientemente al servizio sanitario del nostro corpo di spedizione in Oriente, senza che al termine della guerra le nostre finanze debbano sottostare all’obbligo di continuare gli stipendi a quegli ufficiali del corpo sanitario i cui servizi non fossero più necessari, vi ha proposto un progetto di legge tendente a raggiungere questo doppio scopo. La vostra Commissione, a norma dei voti espressi negli uffizi, fu unanime nell’approvare i! principio che informa il progetto del Ministero. Solo credette opportuno di introdurvi una disposizione che fa l’oggetto dell’ articolo 2, intesa a stabilire per legge [’importare della gratificazione che il Governo de! Re si proponeva di accordare a quelli fra i medici e farmacisti contemplati nel progetto, che al termine della guerra venissero dispensati dal servizio. Delle altre modificazioni introdotte dalla Commissione non occorre far parola, come che siano di pura forma. Queste modificazioni, unitamente al disposto dall’ articolo 2, essendo state accettate dal ministro, la vostra Commissione confida che ii suo progetto otterrà la vostra approvazione. PROGETTO DI LEGGE. Art. I. I medici e farmacisti che saranno ammessi nel corpo sanitario militare per far servizio straordinario presso il corpo di spedizione in Oriente, terminata la guerra, non avranno diritto alla conservazione del grado. Art. 2. Sarà loro accordato, a titolo di gratificazione, un semestre di paga. Art. 3. A coloro fra i detti medici e farmacisti che avranno prestato servizi segnalati potrà venir conservato il grado onorario con facoltà di vestirne l’uniforme. Art. 4. Identico al progetto del Ministero. Relazione del ministro della guerra e marina (La Marmora) 30 marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 27 stesso mese. Signori ! — La Camera elettiva in sua seduta del 27 volgente mese adottava un progetto di legge che, in eseguimento degli ordini ricevuti, abbiamo avuto l’onore di presentarle. Tale progetto di legge ha per iseopo di assicurare, durante la guerra, il servizio militare sanitario, e provvedere acchè il Governo, a guerra finita, non abbia a sottostare ad una ragguardevole spesa pel trattenimento di un personale che si troverebbe in eccedenza ai bisogni di pace. A conseguire tale intento il Governo, ammaestrato dall’esperienza del 1848, ravvisa conveniente di ammettere nel corpo sanitario militare, pel solo tempo della guerra, quei medici e farmacisti borghesi che fecero, o ne faranno do-