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Queste ie ragioni degli opponenti. Alle quali, la maggioranza rispondeva, che !a riforma in questo progetto di legge proposta, ben lungi dall’essere un principio di abolizione, poteva anzi considerarsi quale una ricostituzione deila classe stessa. Infatti, deferendo, come il Ministero propone, le funzioni d’accusa alia sezione di Cagliari, non solo il lavoro dei consiglieri sedenti in Sassari viene limitato alla definizione delle cause civili e criminali, ma viene altresì accresciuto il numero di coloro che debbono applicatisi. Attualmente di dieci consiglieri, tre sono distratti dai giudizi criminali ; sono quindi sette soltanto i membri giudicanti ; laddove colla riforma propostavi i consiglieri, saranno otto, ed in loro aiuto potrà altresì essere chiamato il presidente del tribunale provinciale, od il giudice più anziano dei medesimo. Risparmio quindi di personale e maggiori forze applicate ai lavori. Questo è ben altro che iniziamento di soppressione, questo deve ritenersi, ed è un vero riordinamento. Osservava però la minoranza che ia classe sedente in Sassari, avendo una propria giurisdizione, poteva e doveva considerarsi come una Corte d’appello iridipendente, !a quale dovesse stilo bastare ai 3uoi uffizi, e avere quindi come il suo fisco così {a sua sezione d’accusa. Osservava inoltre che (juestp trasferire alla sezione di accasa di Cagliari !e attribuzioni di quella di Sassari, avrebbe recato incaglio e ritardo aìla spedizione dei processi. Incaglio per la disposizione dell’articolo 349 del Codice di procedura criminale, in forza della quale, l’avvocato fiscale generale dovrebbe rinnovare lo studio de! processo già fatto dai suoi sostituiti in Sassari; incaglio perle facoltà fatte alla sezione di accusa dagli articoli del ridetto Codice di procedura criminale 370 e 371. Ritardò per il tempo richiesto all’andare ed al venire delle carte processuali. Replicavano i difensori del progetto. Alla prima osservazione, che il supporre che la classe di Sassari costituisca da sola una vera Corte d’appello, è evidentemente contrario al disposto dagli articoli 2, 3, 8, 9 e IO della legge 3 ottobre 1848, sul riordinamento giudiziario, nell’isola di Sardegna, e che se le fu attribuita una giurisdizione distinta da quella delie due classi di Cagliari, fu unicamente perchè si credette questo il migliore modo di distribuire il lavoro, e regolarne la spedizione. Replicavano alla osservazione seconda, che non sono da temersi nè incagli, nè ritardi. Non incagli in conseguenza del disposto dall’articolo 349, perchè al fisco di Cagliari, soccorrerebbe sempre il lavoro già fatto da quello di Sassari. Ma qui siccome taluno mostrava credere che il suddetto articolo 349 esiga dal fisco molto di più, così la maggioranza della Commissione, d’accordo coi Ministero, e dal medesimo assicurata, che l’ufficio dell’avvocato fiscale generale di Cagliari poteva bastare a tutti i lavori presso la sezione d’accusa, credette di torre di mezzo ogni dubbio, proponendovi l’aggiunta di un alinea ali’articolo terzo, tendente a che gli atti del processo sieno direttamente spediti all’avvocato fiscale generale in Cagliari. Non incagli per le disposizioni degli articoli 370 e 371 perchè la sezione di accusa può delegare ad altri le facoltà che le sono dai detti articoli attribuite ; e perchè quando pure la sezione di accusa volesse assumere direttamente o per mezzo di uno dei suoi membri le informazioni, gli inconvenienti che ne deriverebbero sarebbero per una parte rarissimi, per l’altra di gran lunga minori di quelli che sono il risultato delle condizioni attuali. Non finalmente ritardo dall’invio e rinvio delle carte ; perla giornaliera corrispondenza stabilita tra l’una e l’altra delle due città, nelle quali risiedono le classi della Corte d’appello di Sardegna. Veniva così dimostrala l’insussistenza delle eccezioni opposte alla progettata riforma; e la maggioranza della vostra Commissione tanto più volentieri si induceva a proporvene l’approvazione, inquantochè da un lato i dati statistici somministratile dal signor ministro le provavano che, costituita come è attualmente ia classe di Sassari, non poteva bastare alla spedizione dei lavori; dail’allro era persuasa che anche voi, come lei, avreste desiderato che la Corte d’appeilo di Sardegna fosse essa pure informata allo spirito del Codice di procedura criminale, il quale aii’artieoio 348 ammette una sezione sola d’accusa presso tutte le Corti d’appello. Venendo ora ai singoli articoli, voi vedrete facilmente che !e modificazioni introdotte dall’aggiunta in fuori all’articolo terzo, delia quaie vi demmo ragione più sopra, o sono di pura forma,o così evidentemente utili, da non richiedere che si spendano ulteriori parole a giustificarle. Forse meraviglierete che vi si proponga anche di accettare il disposto dagli articoli quarto e quinto, i quali sembrano portare una alterazione alle leggi sulla competenza, ed alla pianta del personale stabilito presso le diverse Corti d’appello; ma se voi pensate che la costituzione della nuova classe presso la Corte d’appello di Torino è una misura tutta affatto provvisoria, e chela Commissione, di due cose principalmente doveva preoccuparsi, della necessità cioè di risparmiare all’erario, per quanto sia possibile, maggiori spese, e di promuovere la pronta amministrazione della giustizia, cesserà la meraviglia, e non esiterete ad accogliere anche questi articoli. PROGETTO DI LEGGE Art. i. 11 numero dei membri componenti la classe della Corte d’appello di Sardegna, sedente nella città di Sassari, fissato nella tabella numero i, annessa al decreto reale del 3 ottobre 1848, ad un presidente e nove consiglieri, è ridotto ad otto compreso il presidente. Art. 2. 11 ministro di giustizia potrà traslocare nelle Corti d’ appello di terraferma due fra gli attuali consiglieri di detta classe, senza pregiudicio dello stipendio del quale sono provvisti, servato però ii disposto degli articoli 1 e 2 della legge 19 maggio 1881. Art. 3. La sezione d’accusa istituita presso quella classe cessa dalle sue funzioni; esse saranno disimpegnata dalla sezione d’accusa esistente presso le classi sedenti in Cagliari, la quale, nel pronunziare l’accusa ed ordinare il rinvio degli imputati delle sei provincie giudiziarie dell’isola, osserverà la distribuzione territoriale tra le classi della Corte, portata dall’articolo terzo del citato reale decreto. La trasmissione degli atti, verbali ed altri documenti, di cui all’articolo 230 de! Codice di procedura criminale, sarà fatta direttamente all’avvocato fiscale generale, presso le classi sedenti in Cagliari. Art. 4. Qualora per astensioni, ricusazioni, incompatibilità, o per qualsivoglia altro impedimento, venga a mancare nella classe di Sassari il numero dei consiglieri necessario alla spedizione delle cause criminali, il primo presidente, e nei casi d’urgenza il presidente deila classe, o chi ne fa le veci, con apposito decreto chiameranno ad integrare il numero con voto deliberativo, il presidente del tribunale provinciale di detta città, e, nel caso d’iurpedirpento di esso, il più anziano tra ì giudici dello stesso tribunale, non impediti. Art. 8. È instituita una nuova classe promiscua presso la