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- 1925 — ^wwwiWTyTOJWìWftjnifwir-iiiiirM’t mm WWgM11 wnriiwriwi niifi— 11«jg wnMWmm MMMI « SESSIONE DEL 1853-54 vineie, che dal nuovo tribunale di commercio della capitale accresceranno ben naturalmente un tal numero già imponente abbastanza ; e la maggiore circospezione colla quale la prudenza dei magistrati avrà a procedere nell’applicazione delle nuove leggi di proeessura civile, sono altrettanti motivi pei quali il proponente è convinto non doversi ricusare alla legittima aspettazione dei giustiziabili un mezzo efficace alla più pronta definizione dei giudizi civili e criminali. L’articolo sesto è destinato a conservare !a capacilà di giudicare ai membri dei Consolati rivestiti deila qualità di consiglieri d’Appeilo, o di altra superiore; in altri termini, di aprire al ministro la facoltà di valersi delia lunga loro esperienza negli affari, e di assicurar loro un trattamento alquanto meglio in armonia colle iero funzioni che non era quello loro assegnato nella cessata loro qualità ; la tenuità stessa poi di tali stipendi ha ispirata la proposta espressa in fine dell’articolo. L’articolo settimo provvede a che le somme stanziate nel bilancio del corrente anno per le spese d’ufficio dei Consolati di Torino e di Nizza, in quella parte che rimarranno disponibili, sieuo destinate alle spese di uguale natura, che di necessità occorreranno pei tribunali di commercio che stanno per essere instituiti in esse città, onde non soffra incagli l’andamento del servizio. In definitiva, gii argomenti vari ai quali tocca la legge che vi è proposta, convengono tutti strettamente ai servizio delia giustizia, e sono rigorosamente subordinali alla legge di economia; non ne emergerà alcun aggravio alle finanze, anzi parte sin d’ora della somma stanziata in bilancio pei Consolati rimarrà inapplicata a benefizio dell’erario, ed altrettanto confida il proponente non tarderà ad avvenire delta rimanente, collocando, com’è sua ferma volontà di fare a tempo e luogo opportuno, in altri punti rispettivamente convenienti, i membri e gli impiegati dei soppressi Consolati i quali rimarranno attualmente senza destinazione. PROGETTO DI LEGGE. Art. i. II numero dei soggetti componenti la classe del magistrato d’Appello di Sardegna, stanziala nella città di Sassari, fissato nella tabella numero 1, annessa al decreto reale del ,5 ottobre 1848 ad un presidente e nove consiglieri, è ridotto ad otto, compreso ii presidente. Art. 2. Il ministro di giustizia potrà traslocare nei magistrati d’Appsilo di terraferma due fra gli attuali consiglieri di detto magistrato, senza pregiudizio dello stipendio del quale sono provvisti. Art. 3, La sezione d’accusa, istituita presso quella classe, cessa dalle sue funzioni; esse saranno disimpegnate dalla sezione d’accusa esistente presso le classi sedenti in Cagliari, !a quale nel pronunciare l’accusa ed ordinare il rinvio degii imputali delle sei provincie giudiziarie dell’isola osserverà la distribuzione territoriale tra !e classi de! magistrato, portata dall’articolo 3 del citato reale decreto. Art. 4, Qualora per la incompatibilità espressa all’articolo 363 del Codice di procedura criminale o per astensioni e ricusazioni legittimamente ammesse, ovvero per qualsivoglia altro impedimento, venga a mancare in detta classe di Sassari il numero dei consiglieri necessario alla spedizione delie cause criminali o correzionali, il primo presidente, e nei casi d’urgenza il presidente della classe o chi ne fa ie veci, con apposito decreto chiameranno ad integrare i! numero con voto deliberativo, il presidente del tribunale di prima cognizione di detta città, e nel caso d’impedimento di esso, il più anziano tra i giudici del tribunale non impediti» Art. 5. È autorizzata la formazione di una nuova classe promiscua presso ii magistrato d’Appellodi questa capitale, composto di sei soggetti, compreso il presidente, da scegliersi tra i consiglieri presso gii altri magistrati i quali prestino il loro consenso, e ìe esigenze del servizio rendano disponibili, non che tra i membri dei soppressi magistrati del consolate, rivestiti della qualità di consiglieri d’Appello o di altra superiore. Art. 6. È fatta facoltà al ministro delia giustizia di assegnare sui fondi stanziati pei magistrati de! consolato un adequato trattamento ai membri di essi che saranno chiamati a far parte deila classe suddetta, e di conservare agli altri, durante l’anno corrente, l’integrità del loro stipendio, salvo il caso di loro destinazione ad altre funzioni. Art. 7. Le somme stanziate nel bilancio passivo del corrente anno 1833 per le spese d’ufficio dei magistrati dei Consolato di Torino e di Nizza saranno rispettivamente applicate nella debita proporzione dal primo aprile e per la rimanente parte dell’anno alle spese d’ufficio dei tribunali di commercio da costituirsi in dette città. Telamone fatta alla Camera il 2 aprile 1855 dalia Commissione composta dei ,deputati Farina Paolo, Biaiichcri, Guillet, Cassinis, Arienti, Tegas, e Cavallini, relatore. Signori ! — II progetto di legge che dal signor ministro di grazia e giustizia veniva presentato nella tornata del 12 marzo ultimo mira sostanzialmente a due scopi: Il primo è quello di riordinare la classe della Corte d’appello di Sardegna, sedente in Sassari ; Il secondo quello di instituire una nuova classe promiscua presso ia Corte d’appello nella città di Torino. . I vostri commissari furono unanimi neil’approvare le disposizioni contenute net progetto ministeriale relative alia formazione della nuova classe presso ia Corte d’appello nelia capitale. Oggidì, presso la Corte d’appeilo di Torino, i processi in ritardo di spedizione da più di un anno oltrepassano il numero di 1000 ; le cause civili mature a decisione, quello di 800. Queste cifre dispensano ia vostra Commissione daii’addurre altri argomenti per provare la necessità del provvedimento propostovi dal Governo. Una sola modificazione credette utile d’introdurre, ed è quella di portare da sei a sette i! numero dei consiglieri applicandi alla nuova classe, e ciò per la ragione che essendo strettamente necessari sei consiglieri per giudicare nelle cause criminali, la mancanza di uno di essi, troppo facile ad avverarsi, potrebbe incagliare i lavori della stessa classe. Non uscirono a mettersi d’accordo i vostri commissari sul merito della riforma delia classe di Sassari. Approvata dalla maggioranza, questa riforma fu vivamente combattuta dalla minoranza della Commissione. . È un passo, dicevano gii opponenti, verso ia soppressione della classe sedente in Sassari, minacciata dal progetto di legge saila riorganizzazione dell’ordine giudiziario, presentato dallo stesso signor ministro di grazia e giustizia nella tornata del 27 dicembre 1853 ; è un pregiudicare questa grave e delicata questione. Con dieci membri, soggiungevano, ia classe di Sassari a inaia pena può ora sopperire al disbrigo degli affari civili e criminali : come potrà riuscirvi quando sia ridotta, come il Ministero vorrebbe, a soli otto f