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estese alla medesima quelle sancite colla legge 19 gennaio 1850 (1). Art. 2. Quanto all’annuo censo di cui al n° A dell’articolo 1 ♦ le città di Cagliari e di Sassari, e a lire 200 per tutti gli altri siti dell’isola. Art. 111. Nell’abitazione sono compresi i magazzini, opifizi, botteghe, ed edifizi rustici situati nello stesso comune. Art. 112. Sono inoltre ammessi ai diritti elettorali indipendentemente dal fìtto delle loro abitazioni :

1° I membri della società agraria di Cagliari, e della Camera d’agricoltura, di commercio ed arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari;

2° I professori e dottori di collegio, presidenti alla biblioteca, direttori dei musei alle regie Università ;

3° I profe^Éfitì di nomina regia ;

4° I magistrati civili inamovibili ;

5° I membri delle amministrazioni comunali ;

6° I membri del magistrato del protomedicato ;

7° Gli impiegati civili in ritiro godenti eli pensione non minore di lire 600 ;

8° I militari in ritiro di grado non nìinore a quello di capitano ;

9° I laureati, o approvati in alcuna facoltà, esercenti a proprio nome la loro professione ; 10.1 notai e procuratori esercenti la loro professione. Art. 113. Sono ammessi ai diritti elettorali, purché abbiano una abitazione di valore rispettivamente metà di qu$fb pirescritto all’articolo 110 :

1° Gli impiegati civili godenti di pensione in ritiro non minore di lire 300;

2° Gli uffiziali in ritiro di grado inferiore a quello di capitano ;

3° Coloro che hanno subito alle regie Università l’esame del magistero ;

4° Tutti i professori di nomina deH’autorità civile, compresi quelli delle scuole elementari e normali. Art. 114. Gli elettori di ogni provincia si riuniscono nel capoluogo della provincia. A quest’effetto gl’intendenti riuniranno in una sola lista generale alfabetica i nomi di tutti gli elettori della provincia, e divideranno poi la stessa lista generale in tante parti, eguali in numero, quanti sono i deputati da eleggere. Questa divisione sarà fatta nello stesso ordine alfabetico, col quale la lista generale è compilata. Ogni porzione di lista formerà un collegio, per modo che il primo collegio si comporrà degli elettori il cui nome comincia con le prime lettere dell’alfabeto, e gli altri collegi saranno composti degli elettori il cui nome incomincia con le lettere successive. Ogni collegio eleggerà un deputato. Art. 115. Le presenti disposizioni speciali alla Sardegna escludono l’applicazione dei numeri 3 e 4 dell’articolo 1 e correlativi, e degli artìcoli 3, 4, 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri. (1) Art. 1.1 collegi elettorali s’intendono divisi in altrettante sezioni, quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di 40, Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione la più vicina dello stesso collegio elettorale. Art. 2. Il decreto reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva ; l’intervallo fra l’una e l’altra votazione non potrà mai essere maggiore di giorni otto. della citata legge 17 marzo 1848 (f), l’isola di Sardegna è pareggiata alla Savoia ed alle altre provincie indicate nell’alinea dello stesso numero. . Art. 3. La determinazione del valore locativo per l’oggetto contemplato negli articoli 5 e 8 (2) di detta legge sarà regolata anche per l’isola di Sardegna in conformità della tabella A annessa alla legge medesima. Art. li. I membri della società agraria di Cagliari, e della Camera dì agricoltura, di commercio, d’arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari, saranno parificati per l’esercizio dell’elettorato ai membri delle Camere di agricoltura e di commercio, di cui al n° 7 dell’articolo 3 di quella legge (3). Art. 5. La circoscrizione dei collegi e delle loro sezioni mandamentali resta determinata come nell’annessa tabella. Disposizioni transitorie. Art. 6. Il diritto elettorale di cui sopra sarà esteso anche agli analfabeti sino a tutto il i8f>8. Però gli analfabeti che saranno per ragione di censo inscritti nelle primelisteelettorali, le quali si formeranno dopo la promulgazione della presente legge, conserveranno il diritto elettorale per tutta la loro vita, purché conservino il censo. Art. 7. Entro cinque giorni dopo la pubblicazione della presente legge si procederà daìl’uffici# della Presidenza della Camera dei deputati all’estrazione a sorte per determinare in ciascuna delle provincie dell’isola a quale fra i collegi debba appartenere ognuno dei deputati dalle medesime eletti, o da eleggersi nel caso vi fosse qualche collegio vacante. Tabella in cui si determina il valor locativo, ovvero l’annua pigione dei locali contemplati negli articoli 5 e 8, richiesta per attribuire i. diritti elettorali a coloro che li tengono in affitto e lì posseggono.

1° Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2500 abitanti L. 200

2° In quelli di 2500 a 10,000 abitanti ...... » 300

3° In quelli superiori a 10,000 abitanti - . . . . » 400

4° In Genova » 500

5° In Torino  » 600 (1) 4° Di pagare un annuo censo non minore di lire quaranta nuove di Piemonte. Art. 5. Gli esercenti commerci, arti ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti per la loro casa d’abitazione, e per gli opifizi, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda alla misura determinata nella tabella A annessa alla presente legge. (2) Art. 8. Chi non poi rii o non vorrà giovarsi delle disposizioni sopri indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste pei commercianti elettorali, purché dimostri di piagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opifizi della tabella A annessa alla presente logge. Gli individui contemplati .dall’articolo 4 basterà che per la sola loro casa di abitazione abitualo piaghino la metà del fitto surriferito. (3) 7° I membri delle Camere di agricoltura e di commercio, delle regie Accademie di agricoltura e di medicina, e della direzione dell’associazione agraria, ed i direttori dei. comizi agrari-