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divisi in più sezioni, ciascuna delie quaii comprenda almeno 200 elettori. Quando la partizione degii elettori in sezioni avviene nella città in cui sieda il tribunale provinciale, aU'una di esse presiede il presidente dello stesso tribunale, ed a ciascuna delle altre sezioni presiede un giudice del tribunale a ciò commesso dai presidente. Se !a divisione degii elettori in sezioni accade in qualche altra comunità del distretto, aU’uria di esse presiede il giudice, all’altra il vice-giudice, e, in difetto loro, il sindaco o chi ne fa le veci. vArt< 12. Per l'effetto delle elezioni ii Governo può unire due o più mandamenti, se pure in ciascuno di essi il numero degli elettori è minore di 100. Il decreto che ordina l’unione determina anche il luogo in cui gli elettori saranno convocati. In tale caso presiede alì’adunanza il giudice del luogo in cui essa è tenuta, coìì’asssstenza di quattro consiglieri deputati dai Consiglio delegato de! luogo stesso, e coll’intervento del segretario delia giudicatura. Art, 15. Le elezioni si fanno secondo le norme stabilite dalla legge comunale. Gli scrutatori eseguiscono lo spoglio dei voti, ordinando in una lista, che rimane inclusa nel processo verbale, tutti i nomi dei candidati, secondo !a scala decrescente delle voci riportate da ciascuno di essi. Art. 14, Una copia de! processo verbale delle varie sezioni del distretto è, dai rispettivi presidenti, non più tardi del giorno seguente alle elezioni, trasmessa al presidente del tribunale provinciale. Esso presidente, riuniti i processi verbali, procede, colla assistenza di due giudici del tribunale, alla compilazione della lista totale dei nomi di coloro sui quali caddero i suffragi degli eiettori, seguendo l’ordine del numero decrescente delle voci, come nel precedente articolo, ed esamina i richiami che siansi fatti contro l’operato delle varie sezioni elettorali, La lista così formata è dal presidente trasmessa, coi processi verbali delle votazioni, e col parere che esso presidente e i due giudici intervenienti daranno collettivamente sulla regolarità delle elezioni, non che sui richiami che relativamente alle medesime fossero intervenuti, al ministro della giustizia, da cui se ne propone al Re l’approvazione o l’annullamento. Art. 18. Se le elezioni vengono approvate, l’istituzione è data dal Re a quel numero di soggetti che sì richiegga a comporre o ad integrare ii tribunale di commercio, scegliendoli fra i candidati che abbiano conseguito un numero di voci non minore della sesta parte degli elettori iscritti del distretto. Non essendovi candidati che abbiano ottenuto tal numero di voci, o non essendo essi in numero sufficiente, il Re compie il numero dei giudici, traendoii da coloro che abbiano ottenuto la decima parte almeno dei voti delia totalità degli elettori come sopra. i In difetto anche di candidati che abbiano in sè raccolta la decima parte dei voti, i giudici sono liberamente eletti dal Re fra gii elettori iscritti. Art. 16. Nei caso di annullamento totale o parziale delle seguite eiezioni, le adunanze elettorali sono in tutto o in parte novellamente convocate. Se l’annullamento è parziale, la istituzione dei giudici è differita ; e compiute che sieno !e elezioni, dietro al risultamento di esse, è rifatta e trasmessa ai ministro delìa giustizia la lista generale dei candidati contemplata nell’articotó 14. Art. 17. Il presidente del tribunale di commercio è nominato annualmente dal Re fra i giudici eletti, e può essere confermato in taìe uffizio. Sono anche designati dal Re i giudici che debbono fare le veci del presidente e presiedere alle sezioni. Art. 18. I tribunali di commercio che si troveranno esistenti al tempo della promulgazione della presente legge, saranno per intiero rinnovati per via di elezione a tenore della stessa legge ; ed i giudici di uuovo eletti entreranno in uffizio al primo del successivo mese di gennaio. In capo a! primo anno dalla ricostituzione di essi tribunali, la metà dei giudici sarà rinnovata, ed usciranno perciò d’uffizio queiii che nelle eiezioni avranno ottenuto un numero minore di voci. Se i membri de! tribunale si troveranno in numero disparì, uscirà d’uffizio la parte minore di essi prossima alla metà. Negli anni seguenti usciranno di mano in mano quelli che avranno compiuto il biennio a tenore dell’articolo 662 dei Codice di commercio. Art. 19. Nella composizione dei tribunali di commercio, coloro che nelle elezioni ottennero maggiori voti sono i giudici ordinari, e gli, altri che vengono in appresso sono i supplenti. La classificazione dei giudici ordinari e dei supplenti è fatta al principiare di ogni anno, posti a ragguaglio i voti che gli eletti rispettivamente ottennero. E quindi, coloro che nel primo anno dalla loro elezione saranno stati annoverati infra i supplenti, nell’anno secondo diventeranno giudici ordinari, se i membri del tribunale, ultimamente eletti ed istituiti, non avranno comparativamente raccolto un numero maggiore di voci. Art. 20. Le spese dei locali e d’uffizio pei tribunali di commercio sono a carico delie provincie in cui si trovano rispettivamente istituiti. Art. 21. Niun tribunale di commercio potrà essere di nuovo istituito con regio decreto, a mente dell’articolo 688 del Codice di commercio, se non che previo il parere favorevole del Consiglio provinciale. Art, 22. Gli articoli 66 i e 663 del Codice di commercio, con ogni altra disposizione contraria alia presente legge, sono abrogati. Prospetto geaerale dei lavori stradali nell’isola di Sardegna presentato alla Camera il 1° febbraio 1855 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa). Soddisfacendo alla riserva che il sottoscritto ha fatta nella tornata del giorno 6 gennaio passato, in conseguenza dell’iaterpellanza rivoltagli dall’onorevoie debutato signor canonico Asproni, egli ha l’onore di deporre sul banco delia Presidenza una relazione dell’ispettore dei lavori stradali dell’isola di Sardegna, che dà ragguaglio dello stato tecnico ed economico in cui si trovano questi lavori nel mese di giugno prossimo passato, all’epoca dell’anno cioè in cui puossi riguardare come chiusa la campagna di lavoro in queii’isola. Egli presenta anche, a maggiore spiegazione delle circostanze notate nel!» suddetta relazione, i piani di alcuni tronchi di strada, che faranno conoscere l’accurato ed uniforme sistema adottato nella redazione di tutti i progetti relativi alla vasta operazione di cui si tratta.