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tutta la loro purezza, si propone inoltre di abolire l’uffizio del consultore legale. Nell’esposizione dei molivi dell’altro progetto di legge, sull’abolizione dei consolati, si è pur fatto alcun cenno delle ragioni che mossero il Governo a questa deliberazione. La Commissione che in Francia aveva elaborato il progetto del Codice di commercio, aveva pure formato il disegno di instituire presso a ciascun tribunale di commercio un commissario del Governo incaricato di esercitarvi ie funzioni del Ministero pubblico; ma dopo le osservazioni che saviamente fecero la Corte di cassazione ed altri tribunali, specialmente quello dell’IIavre, per cui si mostrò apertamente che la instituzione del commissario avrebbe riuscito a snaturare quella de’ tribunali, ia proposta venne abbandonata, e non fu neppure sottoposta a! Consiglio di Stato. Ciò che allora dicevasi del commissario del Governo può dirsi oggidì a proposito del consultore legale, e con più di ragione, perchè le sue attribuzioni hanno ciò di esorbitante, che egli potrebbe intromettersi di propria autorità nella votazione delle sentenze, benché tal cosa al Ministero pubblico sia vietata, senza incontrare tuttavia alcuna specie di risponsabilità morale pel suo voto. Didatti il Ministero pubblico deve sempre conchiudere in udienza pubblica, presenti le parti, ed a rincontro il consultore legale potrebbe a suo libito interloquire nel segreto delle deliberazioni. Dalle premesse còse si deduce adunque che l’oggetto della presente legge essenzialmente si riduce all’abrogazione degli articoli 661 e 663 del Codice di commercio, a cui voglionsi sostituire le disposizioni di essa legge, delle quali rimane ora che si faccia alcun cenno. Allorquando disculevasi in questo recinto il progetto ministeriale dell’anno 1849, fu vivamente propugnata ia tesi che qualunque nuovo tribunale di commercio avesse a instituirsi per legge ; ma il Governo crede tuttavia che, a fronte delle disposizioni fondamentali ed organiche contenute nel Codice di commercio, a cui si aggiungeranno le presenti, io stabilimento di un tribunale, là dove il bisogno possa richiederlo, costituisca un atto di semplice amministrazione. Ed in fatti, giacché ii Codice di commercio stabilisce che il numero dei tribunali di commercio, e le città le quali sieno suscettibili di averne, vengano determinati con speciali sovrane provvisioni, giacché dispone che il distretto di ciascun tribunale sia lo stesso che quello de! tribunale civile, e prescrive inoltre il maximum ed il minimum del numero dei giudici sì ordinari che supplenti, lasciando che esso numero per ciascun tribunale venga poi determinato dalle ridette sovrane provvisioni; l’applicazione di così fatte norme ai singoli casi diventa, come ognun vede, materia di regolamento; e le sovrane provvisioni, a cui il Codice accenna, sono realmente, nell’intenzione de) legislatore, atti puramente governativi e regolamentari di competenza de! potere esecutivo; entrano cioè nella sfera di qnegli atti che, quando ii potere legislativo e l’esecutivo non erano divisi, venivano promulgati senza le solennità proprie delle leggi; perocché il carattere di legge era solamente attribuito agli editti ed alle lettere patenti soggette alla interinazione dei magistrati. Anche in Francia quando fu in discussione ii progetto del Codice di commercio recavasi in mezzo la questione se facesse mestieri di una legge per instituire nuovi tribunali di commercio, ma si ritiene che il solo Governo potesse rettamente apprezzare le speciali condizioni, non che i bisogni delle località ove occorresse di instituirli. Vero è che lo Statuto vuole non si possa derogare all’organizzazione giudiziaria, se non in forza di una legge (artiSesstone del 1853-51 — documenti — Voi. III. 233 colo 70), ma il regio decreto per cui venga instituito un nuovo tribunale di commercio, nei casi e nei modi prestabiliti daila legge, non fa che attuarne le disposizioni; oltredichè, per trattarsi di giudici le cui funzioni sono temporarie e gratuite, e che non appartengono all’ordine giudiziario propriamente detto, non occorre i! pericolo nè che rimanga lesa la prerogativa dell'inamovibilità dei giudici, nè che il bilancio dello Stato resti gravato di un maggiore dispendio. Si arroge poi la considerazione che, a tenore di questo progetto, per la instituzione di un nuovo tribunale di commercio si ricercherà una deliberazione preventiva e favorevole del Consiglio provinciale (articolo 21), la quale deliberazione è resa necessaria dalla circostanza che le occorrenti spese voglionsi imporre alla provincia in che trovisi un tribunale stabilito (articolo 20). Lo Stato per verità adempie al debito suo facendo amministrare la giustizia dai tribunali ordinari; perciò se in alcune provincie si desidera ancora un tribunale di commercio, è giusto che ne sostenga particolarmente ia spesa chi ne sente più direttamente il vantaggio. E pertanto coM’articoio 1 di questo progetto, premesso che la composizione dei tribunali commerciali sarà regolata dal titolo I, libro IV del Codice di commercio e dalla presente legge, si prescrive che all’ordinamento di ciascun tribunale abbiasi a procedere sopra tali basi, mediante un reale decreto. Le disposizioni che seguono versano essenzialmente rull’elettorato e sull’eleggibilità, sulla composizione delle liste degli elettori, sulla forma delle elezioni, suH’approvazione di esse, sulla instituzione a darsi ai giudici eletti e sulla rinnovazione dei medesimi. QuaDto all’eiettorato l’articolo 2 dichiara che elettori saranno tutti i commercianti nazionali che per patente d'industria. e commercio paghino un’imposta eguale al censo degli elettori politici. Il progetto primitivo recava che le elezioni sarebbonsi fatte dai commercianti notabili, il numero dei quali veniva determinato dalla legge ; ma vinse di poi il pensiero d’allargare maggiormente la condizione dell’elettorato. Posciachè i giudici commerciali vengono, sotto a certi rapporti, assimilati agli arbitri, i quali traggono ogni Icro potere dalla concorde volontà delle parti, ragion vuole che alla elezione di tali giudici concorrano egualmente tutti coloro ai quali può facilmente occorrere di dover sottoporre al loro giudizio le proprie controversie. Ed il censo elettorale, quale viene determinato, basta a fornire una dicevole misura dell’interesse che ciascuno degli elettori avrà di concorrere alle elezioni, e di conferire col suo voto alla bontà delle medesime. Cbè anzi, seguendo il voto della Commissione della Camera incaricata di esaminare il progetto di legge dell’anno 1849, ia facoltà di concorrere alle elezioni viene estesa ai commercianti forestieri che abbiano da 5 anni uno stabilimento commerciale nel distretto e paghino la contemplata imposta. I forestieri che dimorano nello Stato, a cagione della temperarla ed accidentale loro sudditanza alia sovranità del paese, sono di necessità soggetti alia giurisdizione dei tribunali, che ivi trovansi costituiti, a!pari dei cittadini. Ma appunto perchè, in ciò che spetta all’amministrazione della giustizia, i forestieri debbono ricevere un’assoluta parità di trattamento, giacché il principe abbandona ai commercianti la elezione dei propri giudici, e ciò a ragione de! vivo interesse che hanno in taii elezioni, è pur conveniente che la stessa facoltà non sia dinegata agli stranieri che trovansi in condizioni de! tutto eguali.