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È bensì vero che le sentenze pronunciate dai giudici di mandamento andranno soggette all’appello, ma gli appelli saranno rari, come sono rari nelle cause meramente personali di natura puramente civile. Poiché il Codice di commercio attribuisce ai giudici di mandamento stabiliti fuori della città in cui siede ii tribunale di commercio la cognizione delie cause commerciali, il Governo avvisò che, ampliando lo stesso principio, si potesse estendere tale competenza ai giudici delia città stessa. Così operando, la competenza dei tribunali di commercio di Genova e di altre città liguri, sarà di alquanto ristretta ; ma cosiffatta modificazione recherà ai litiganti il certissimo vantaggio di una ragguardevole diminuzione di spese, che presso a quei tribunali erano veramente gravi. Questi sono adunque ì due principali oggetti del progetto di legge che la Camera dei deputati approvò a grande maggioranza nella seduta del 8 corrente marzo. Esso è diviso in sette articoli : I due primi riguardano la soppressione dei eonsolati, e la creazione dei tribunali di commercio in Torino e Genova, ommesso intanto il consultore legale. II terzo è puramente relativo alle spese dei locali che a cominciare dal 1° gennaio 1836 saranno a carico delle provincie, come si pratica pei tribunali provinciali. lì quarto ed il quinto provvedono per ìa continuazione delle cause e criminali e civili che i consolati lascieranno indecise al momento in cui cesseranno dalle loro funzioni. Ed a questo riguardo vuol essere specialmente notata la disposizione spettante alle cause di rivocazione, la cognizione delle quali si vuole deferita insieme con quelle di appellazione alle Corti di appello. È sembrato inconveniente che i tribunali di commercio sieno investili dell’autorilà di rivocare le sentenze pronunciate dai magistrati del consolato, nei quali hanno voce decisiva, nelle materie che non sono di semplice perizia, o di uso mercantile, i soli giudici legali. Oltredichè le sentenze dei consolati, anche nelle cause direttamente introdotte avanti di essi, sono inappellabili ; da quanto nascerebbe l’altro inconveniente che, quantunque non fosse appellabile la sentenza del consolato contro di cui si proponesse la invocazione, resterebbe quindi appellabile quella pronunciata dal tribunale in tale giudicio. L’articolo sesto reca la disposizione che attribuisce anche ai giudici delle città ove trovansi stabiliti tribunali di commercio la cognizione delle cause non eccedenti il valore di lire 300. E finalmente l’articolo 7 contiene la conseguente abrogazione in parte delIVrticolo 685 del Codice di commercio, ed insiememqnte la totale abrogazione delle lettere petenti 24 aprite 1845, le cui disposizioni, non esclusa quella riguardante il consolato di Ciamberì, a cui eransi riservate attribuzioni di ordine amministrativo, malamente conferite ad una autorità giudiziaria, rimarrebbero ora senza oggetto. Il Ministero prega il Senato di voler prendere in considerazione l’urgenza di questa legge, il mancamento della quale recherebbe all’esecuzione del Codice di procedura civile un grande, sebbene parziale, ostaeoìo, e produrrebbe un grave disordine nell’amministrazione della giustizia, per le materie commerciali nelle provincie di Torino e di Nizza. PROGETTO DI LEGGE. Art. i e 2. Identici alla proposta della Commissione della Camera. Art. 3. Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio instiluiti in Torino e Nizza saranno a carico delle rispettive provincie a cominciare dal primo del 1856. Art. 4. Le cause criminali e correzionali che i magistrati dpi consolato di Torino e Nizza lascieranno indecise saranno proseguite e giudicate dalle Corti d’appello e dai tribunali provinciali a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilite nel Codice di procedura criminale. Art. 5. Le cause civili state introdotte in via di appellazione o pendenti in via di rivocazione avanti ai detti magistrati del consolato, che si troveranno indecise il primo aprile 1855, saranno portate, mediante un atto di citazione, avanti alle Corti di appello di Torino e di Nizza, e saranno ulteriormente instrutte e spedite a mente dell’articolo 583 del Codice di procedura civile. Le cause vertenti in prima instanza saranno continuate davanti ai tribunali di commercio da instituirsi, senza necessità di nuova citazione. Art. 6. Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300, anche nelle città ove trovasi instituito an tribunale di commercio, saranno giudicate dai giudici di mandamento, salvo l’appello, a mente del secondo alinea dell’articolo 685 di detto Codice di commercio. Art. 7. Il detto articolo 685 nella parte riguardante la giurisdizione attribuita al giudice di settimana, è abrogato. Sono parimente abrogate le lettere patenti 24 aprile 1843. Reladone fatta al Senato il 17 marzo 1855 àaWuffido centrale composto deÀ senatori Colla, Benso, Coller, Marioni, e Jactjueuioud, relatorc. Messieurs ! — Quoique le Code de commerce soif en vigueur depuis la premier janvier 1843, ia justice commerciale n’a point encore été organisée conformément aux dispositions de ce Coda, par la création de tribunaux composés exclusivement déjugés commerçans et d’un consulteur légal nommés par le Roi. L’ancienne organisation des tribunaux de commerce fut provisoirement conservée par les lettres patentes du 24 avril 1843; les consulats de Turin et Nice furent maintenus notamment avec la juridiction commerciale, pénale et économique dont ils étaient investis, jusqu’à ce que la forme de procéder devant les tribunaux de commerce eût été déterminée, au moyen d’une procédure spéciale et uniforme. L’article 715 dispose, en effet, que la forme de procédure dans les causes de commerce serait déterminée par le Code de procédure civile. . La suppression des consulats de Turin et de Nice et la création d’ua tribunal de commerce dans chacune de ces deux villes doivent donc être effectuées comme une conséquence nécessaire de la mise en vigueur du Code de procédure civile. Le législateur y a tracé les régies de procédure devant les tribunaux de commerce, tels que le Code les a institués. Il n’a mentionné nulle part les consulats de Turin et de Nice. Rien plus, il a statué (article 12) que la compétence en matière commerciale serait réglée par le Code de commerce. H a abrogé (article 1138) toutes les lois, tous les usages et règlements relatifs à la procédure civile, et par conséquent la juridiction et la procédure spéciale des consulats. Enfin, l’esprit du Code de commerce, et le te;,te des lettres patentes du 24 avril 1843 démontrent que les consulats de Turin et de Nice devront cesser absolument dès que le Code de procédure civile sera exécutoire.