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giova il riferirsi. Ma la questione rimarrà tuttavia indecisa, e sarà da! Parlamento risolta allorquando si tratterà di proposito della definitiva costituzione dei tribunali di commercio. Frattanto, per mantenere quella perfetta uniformità che per ogni riguardo è desiderabile in tutto che concerne l’amministrazione della cosa pubblica, e specialmente nelle instituzioni giudiziarie, o bisognava attuare l’uffizio del consultore legale non meno presso i tribunali di Torino e di Nizza che presso quelli delle città di Liguria, o bisognava ommetterio anche nei tribunali di nuova creazione. Posciachè nei Consigli del Governo erasi deliberata l’abrogazione dell'articolo 665 del Codice di commercio ove parlasi del consultore legale, si giudicò miglior partito di ommetterne dovunque, almeno per ora, la instiluzione lasciata tuttavia, come dissi, in pendente la questione, massimamente che la introduzione di siffatto elemento nei tribunali di commercio di Liguria, che hanno lodevolmente operato per tanti anni, e quanto alla celerità, e quanto alla saviezza dei giudizi senza mai desiderare tale soccorso, sarebbe senza fallo riprovata dalla pubblica opinione. Quanto alla modificazione dell’articolo 685 del Codice di commercio giova pure avvertire che, coll’approvazione e sanzione data al Codice di procedura civile, la questione venne assolutamente pregiudicata nel senso che la cognizione delle cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300 non possa esercitarsi dal giudice di settimana. Oltreché il Governo aveva, come si è detto, espressamente dichiarata tale sua intenzione, egli è evidente che nelle discussioni intervenute relativamente ad esso Codice, non sarebbesi passata sotto silenzio, qualora si fosse inteso di conservarla, la giurisdizione del giudice di settimana; perocché ad attuarla, a mente del Codice di commercio, era pur mestieri che si dettassero norme speciali di procedura, tantoché se in oggi si volesse disdire ciò che venne implicitamente statuito, si dovrebbe di necessità formare un’appendice al detto Codice di procedura civile. Le ragioni per cui il Governo arasi indotto ad ommettere nel suo progetto ogni regola di procedura spettante al giudice di settimana, si riducono essenzialmente alle seguenti : t° à termini del Codice di commercio la giurisdizione del giudice di settimana avrebbe una ragione di esistere tutta propria, diversificando la medesima da quella che il presidente capo del consolato esercita in nome del magistrato stesso, perocché il presidente, nelle cause che presentino maggiori difficoltà, deve rimettere le parti avanti l’intiero corpo del magistrato; a rincontro il giudice di settimana dovrebbe sempre pronunciare da sé indipendentemente dal tribunale. La competenza del giudice settimanale essendo così distinta da quella del tribunale di commercio, ne seguirebbe l’inconveniente gravissimo, che esso tribunale racchiuderebbe nel suo seno un aitro tribunale, di diversa natura; lo stesso inconveniente che si avrebbe nel supposito in cui nei tribunali provinciali i membri dei medesimi fossero destinati a giudicare per turno le cause non eccedenti il valore di lire 300, salvo l’appelio al tribunale, perocché i giudici del tribunale sarebbero per tal modo convertiti in altrettanti giudici mandamentali. Anche la segreteria del tribunale di commercio resterebbe, sotto un certo aspetto, divisa in due, perchè venendo il giudice di settimana a costituire, come sì è detto, un tribunale d’ordine inferiore e subordinato, a cagion dell’appello, a! tribunale di commercio, come i giudici di mandamento trovansi subordinati ai tribunali provinciali, dovrebbonsi anche tenere separati registri, simili a quelli che per le materie civili debbono tenersi nelle giudicature mandamentali.

2° Nelle cause non eccedenti il valore di lire 300 può ugualmente intervenire la necessità di ammettere incombenti in prova dell’intenzione delle parti; e non di rado il giudice sarebbe impossibilitato a dare sentenza prima di avere compiuto il suo ufficio settimanale, onde la conseguenza che esso giudice dopo di aver udite le parti nelle orali discussioni, esaminati i testimoni, ricevuto il rapporto dei periti, o dovrebbe rimettere la causa ad un altro giudice, o dovrebbe compiere a! suo ufficio oltrepassala la settimana. Ma in questo secondo caso ne seguirebbe ebe ciascun membro del tribunale di commercio avrebbe un dato numero di cause da decidere in proprio; e così lo stesso tribunale si troverebbe scisso in altrettante giudicature. Ollredichè sarebbe incongruo che gli stessi giudici, i quali avessero pronunciata la sentenza in primo grado di giurisdizione, dovessero poi intervenire a deciderla in grado d’appello; e quando pure venissero eliminali dal secondo giudizio, sarebbe del pari inconveniente che i membri dello stesso tribunale fossero alternativamente chiamati a pronunciare sui richiami relativi alle rispettive loro sentenze,

3° Le funzioni di giudici di settimana sarebbero di mala voglia assunte dai giudici dei tribunali di commercio, a ragione de! tempo che dovrebbero consumare nelle udienze sommarie, oltre alle ore destinale alle sedute collegiali; oltredichè per la spedizione delie cause sommarie ricercasi una speciale attitudine, che si può solamente acquistare col lungo abito da coloro che sono destinati a versare di continuo, come accade pei giudici di mandamento, in simili contese. Altro è il pronunciare collegialmente, udita la trattazione della causa, altro è il giudicare all’improvviso fra quelle concitate e clamorose discussioni che succedono fra i litiganti. Della bontà de’ giudici de’ tribunali commerciali sièfatto nelle città di Liguria un felice esperimento; ma del modo onde verrebbe esercitata la giurisdizione tutta propria dei giudici di settimana non si potrebbe farne a priori equo giudizio. Essendosi adunque coll’approvazione del Codice di procedura civile lasciati in disparte i giudici di settimana, il Governo era posto nel bivio, o di dover proporre l’ordinamento di nuovi tribunali di commercio con quell’ampiezza di giurisdizione di che sono investiti nelle città di Liguria, la quale si estende a tutte le cause commerciali senza disiinzione di valore, o veramente di attribuire ai giudici di mandamento la cognizione di quelle non eccedenti il valore di lire 300, anche nelle città in cui trovansi instituiti i tribunali commerciali, modificando in tal parte l’articolo 683 del Codice di commercio. I! primo partito sembrava in verità più consentaneo alla natura della giurisdizione commerciale, ed abbracciandolo si evilava per una parte il solo inconveniente di cui può essere notato questo sistema, cioè che giudici commerciali siano chiamati a giudicare in appello dalie sentenze pronunciate da giudici togati; e per altra parte nulla s’innovava rispetto alla competenza attuale dei tribunali di commercio delle città liguri. Ma il Governo fu mosso principalmente dalla considerazione de! maggior dispendio che sogliono cagionare le sentenze pronunziate collegialmente, e per la carta bollata, e per gli emolumenti dovuti all’erario, e pei diritti di segreteria, a meno che si volessero anche emendare in tal parte le leggi organiche già promulgate, e sull’uso della carta bollata e sulle tasse di emolumento, e si volessero altresì per le cause minori di lire 300 statuire speciali tariffe; le quali disposizioni però darebbero luogo ad una serie grandissima d’inconvenienti.