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Per avvicinare l’amministrazione della giustizia ai litiganti nelle Cause almeno di minor momento, e perchè le spese non siano sproporzionate all’entilà delie cause stesse, il Ministero coll’articolo 3 del suo progetto vi propone di dare ai giudici di mandamento la cognizione di tutte le cause commerciali, il cui valore non superi le lire 300, salvo l’appello al tribunale di commercio per le cause il cui valore ecceda le lire 100, a mente del secondo alinea dell’articolo 685 del Codice di commercio, La vostra Commissione non ha creduto di adottare intieramente questa disposizione. Essa riconobbe che, mentre si attende un definitivo organamento dei tribunali di commercio, col quale potrà forse provvedersi, perchè anche quelle cause di minore rilievo sieno giudicate da commercianti esercenti la loro giurisdizione nei singoli mandamenti, il migliore ed anzi il solo mezzo per avvicinare l'amministrazione della giustizia ai litiganti nelle cause di minore rilievo e fare risparmio alle parti dispese, quello fosse dal Ministero proposto; ma di tale mezzo la Commissione ha creduto che non si dovesse far uso oltre l’assoluto bisogno, e che in conseguenza per tutti i negozianti che risiedono e in tutti gii atti di commercio che si fanno nel distretto del mandamento ove ha sede il Iribunale di commercio, la giustizia, anche per le cause di un valore non eccedente le lire 500, dovesse essere amministrata dai commercianti. La Commissione cioè ha creduto doversi, al sistema proposto dal Ministero coll’articolo 3 dei progetto che cade in discussione, preferire quello introdotto nel Codice di commercio; dare cioè ad un giudice del tribunale di commercio destinato a turno di settimana la cognizione delle cause non eccedenti il valore di lire 300 riguardanti commercianti residenti od atti commerciali seguiti nel distretto del mandamento in cui si trova la città ove ha sede il tribunale di commercio, lasciando negli altri mandamenti ai giudici locali la cognizione di siffatte cause, salvo il ricorso per riparazione o l’appello davanti il tribunale di commercio nella conformità Stabilita nell’articolo 688 del Codice commerciale. A venire in questa sentenza fu indotta la Commissione da! riflesso sostanzialmente che adottando il sistema introdotto nel Codice commerciale, mentre si provvedeva meglio ancora che col nuovo sistema proposto dal Ministero ad una pronta e meno costosa amministrazione della giustizia, meno si detraeva alla giurisdizione dei tribunali di commercio e si rendeva intanto partecipe dei benefizio che ia nuova instituzione deve portare un maggior numero di negozianti. Non trattenne la Commissione il riflesso che, adottammo il sistema del Codice, venisse a stabilirsi una disparità di trattamento tra i negozianti soggetti alla giurisdiziope dello stesso tribunale, relativamente alle cause il cui valore non arriva alle 300 lire. L’appunto meriterebbe serie considerazioni se la discussione si raggirasse sopra un progetto di logge diretto ad instituire tribunali di commercio in tutte le provincie dello Stato. Ma trattandosi di un progetto di legge il quale ha lo scopo soltanto di instituire tribunali di commercio in due città ; di nn progetto il quale è informato dal pensiero, non di stabilire tribunali di commercio in lutto lo Stato, ma là soltanto ove si mostri maggiore il bisogno, l’appunto perde in verità la sua forza. Per quei motivi stessi, per cui ma! a ragione griderebbero alla disparità di trattamento i negozianti residenti in provinole, nelle quali, rare e semplici essendo le contrattazioni, non si insfituirebbe tribunale di commercio, parve alia vostra Commissione infondala la lagnanza che relativamente alle cause il cui valore non eccede le 300 lire si facesse dai commercianti residenti fuori del mandamento ove ha sede il tribunale di commercio. E tanto più ferma stette la Commissione in questa sua sentenza, in quanto che non trovò ragione per cui non polendo i pochi godere del benefizio, dovessero i molti esserne privati. Nè la arrestarono le difficoltà che nella esposizione che precede il progetto ministeriale furono affacciate; imperocché parve alla Commissione che quelle difficoltà, se pure esisievano, fossero in pratica meno gravi di quel che paiano al Ministero. Nel grandi centri commerciali, come sono Torino e Nizza e gli altri paesi nei quali già irovansi stabiliti tribunali di commercio, le cause il cui valore non arrivi a 300 lire non sono molte, e sono di tal natura che la loro decisione raramente presenta difficoltà. Non sono quindi fondati timori quelli manifestati da! Ministero, che cioè le occupazioni inerenti all’uffizio di giudice di settimana possano essere troppo gravi pei commercianti, e non abbiano questi d’altronde quella speciale attitudine che si desidera per la spedizione istantanea delle minori cause. Nelle città ove da lungo tempo esistono tribunali di commercio, i giudici disirapegnando le funzioni di commissario nei giudizi di fallimento a di delegali del tribunale per sentire testimoni, o fare altri atti di istruttoria, hanno dato bastanti prove di buona volontà e di attitudine perchè non si abbia a dubitare, se essi sieno capaci di sostenere l’uffizio di giudici di settimana per esercitarvi la giurisdizione che loro assegna l’articolo 688 del Codice di commercio. E nelle città di Torino e di Nizza sono pur noti abbastanza i servizi che all’amministrazione deila giustizia resero i consoli addetti ai magistrati del consolato perchè si possa sospettare ohe i commercianti di quelle piazze netl’esereizio delle funzioni di giudici abbiano a rimanere ad altri secondi. La Commissione adunque ha creduto che non si dovesse respingere senza esperimento ii sistema dei Codice commerciale ; esso, se non altro, mettendo in maggiore ev’denza la capacità individuale dei giudici, renderà migliori le elezioni, alle quali., adottandosi il progetto di legge relativo alla composizione definitiva dei tribunali di commercio, deve sostanzialmente essere commessa la scelta dei giudici. Adottando questo sistema ed il medesimo applicando per le ragioni sopra addotte a tutti i tribunali di commercio attualmente esistenti, ìa Commissione ha visto la necessità di stabilire alcune regole di procedura da osservarsi nelle cause che si agitano davanti i giudici settimanali preindicati, e ciò essa fece cercando di adottare forme sempiici e spedite. E dietro queste considerazioni, essa presenta alla vostra approvazione il seguente PROGETTO DI LEGGE. Ari. 1. I magistrati dei consolato di Torino e di Nizza cesseranno dalle loro funzioni il 31 marzo 1888, e rimarranno da tale giorno soppressi. Art. 2. Il 1° aprile 1858 nelle città di Tonno e di Nizza entrerà in finzione nn tribunale di commercio che ii Governo è autorizzato ad inslituire in ciascuna di dette città, osservate, quanto alla loro composizione, le norme stabilite nel libro quarto, titolo primo del Codice di commercio, ora -