Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/303

contracnti potranno entrare, stazionare e ripararsi nei porti dell’altra il cui accesso sia conceduto alla nazione più favorita; queste saranno soggette alle stesse regole e godranno degli stessi vantaggi. Art. 16. Ogniqualvolta una delle parti contraenti fosse in guerra con uno Stato terzo, nessun suddito o cittadino dell’altra parte contraente accetterà commissione o lettera di marea, affine di aiutare o cooperare ostilmente contro la prefata parte belligerante sotto pena di essere trattato come pirata. Art. 17. Si stipula espressamente che niuna delle due parti contraenti ordinerà od autorizzerà verun atto di rappresaglia, nè dichiarerà la guerra contro l’altra per lagnanze, ingiurie o danni, finché la parte che si crede offesa non abbia presentato all’altra un’esposizione dei fatti, accompagnata dalle prove o testimonianze competenti, domandando giustizia e soddisfazione e che queste le siaDO state negate o differite senza ragione. Art. 18. Le due parti contraenti adottano nelle mutue loro relazioni il principio che la bandiera copre la proprietà; per conseguenza, se usa delle parti rimanesse neutrale, allorché l’altra è in guerra con una terza potenza, le merci coperte dalla bandiera neutrale saranno esse pure reputate neutrali, quantunque appartengano ai nemici dell’altra parte contraente, eccettuato il contrabbando di guerra. Convengono egualmente che ia libertà della bandiera assicura quella delle persone, e che pertanto i sudditi o cittadini appartenenti ad una potenza nemica, trovati a bordo di un bastimento neutrale, non potranno essere fatti prigionieri a meno che fossero militari in servizio attivo della stessa potenza. Conseguentemente alto stesso principio oda quello dell’assimilazione della bandiera e delle merci la proprietà neutra che si trova a bordo di un bastimento nemico sarà considerata come nemica, eccetto il caso che sia stata imbarcata sui delio bastimento prima della dichiarazione di guerra o prima che se ne avesse notizia ne! porto della procedenza de! medesimo; e convengono che, passati sei mesi dopo la dichiarazione, non se ne potrà allegare ignoranza Art. 19. Le aite parti contraenti non applicheranno il principio stabilito nell’articolo precedente in favore di quelle potenze che non Io riconoscono: di modo che quando il nemico non riconosca tale principio, le merci di sua proprietà trovate a bordo di un bastimento della parte neutra saranno trattate come proprietà nemica, e quindi conseguentemente le merci appartenenti alla nazione neutrale trovate sopra legni nemici saranno libere, se si proverà che appartengono alla nazione neutra. Art. 20. Se una delle due alte parti contraenti si trovassi in guerra con-un’altra potenza, nazione o Stato, i cittadini o sudditi dell’altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio cogli Stati dell’inimico, ad eccezione dei luoghi che fossero realmente bloccati. Ben inteso però che questa libertà di commercio e di navigazione non comprende gli articoli reputati di contrabbando di guerra, quali sarebbero le armi da fuoco e le armi bianche sia montate che spezzate, i proiettili, polvere, effetti di vestiario militare, cavalli ed attrezzi militari, nonché tuiti gli oggetti o strumenti di qualunque sorta essi siano, fabbricati o destinati per uso di guerra. la nessun caso un bastimento mercantile, appartenente ai cittadini o sudditi di uno dei paesi contraenti che sia diretto ad un porto bloccato dall'altro Stato, potrà essere sequestrato, catturato, nè condannato, se prima non gli sarà stata notificata l’esistenza del blocco da un bastimento della squadra che vi avrà messo il blocco. Ed affinchè non possa allegarsi ignoranza dei fatti e sia lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli nella forma dovuta, ritorna a presentarsi avanti allo stesso porto durante il blocco, dovrà il comandante del bastimento da guerra, la prima volta che lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, il luogo ed altura in cui lo avrà visitato, e gli sarà fatta la notificazione de! blocco, ritirando dal capitano del bastimento mercantile un’analoga dichiarazione firmata dal medesimo. Art. 21. Non si permetterà nel territorio dell’una delle due parti contraenti di fare arruolamenti od i così detti ingaggiamenti, di organizzare truppe, nè di costrurre, armare od equipaggiare bastimenti da guerra o corsali contro il territorio, i cittadini o negozianti dell’altra delie due parti contraenti. Art. 22. Gl’inviati, ministri, incaricati d’affari ed altri agenti diplomatici di Sardegna godranno nel Perù, oltre ai privilegi ed immunità che loro concede il diritto delle genti, tutti : favori ed esenzioni accordati o da accordarsi a quelli delie nazioni le più favorite; e così reciprocamente per gli agenti diplomatici del Perù negli Stati sardi. Art, 25. Sut territorio d’ambe le parti contraenti potranno reciprocamente i due Governi stabilire dei consolati per la protezione della navigazione e del commercio dei rispettivi sudditi. II Governo territoriale conserverà il diritto di determinare i luoghi in cui gii convenga ammettere agenti consolari, impegnandosi i due Governi a non stabilire su questo particolare alcuna restrizione o proibizione che non sia nel paese comune a tutte le altre nazioni. Art. 24. Le due alte parti contraenti convengono inoltre di stipulare al più presto che loro convenga una convenzione consolare, nella quale si dichiarino specialmente le facoltà e le immunità dei consoli, vice-consoli od altri agenti consolari delle potenze rispettive. Finché non sia conchiusa la detta convenzione, si stipula intanto fra le alte parti, contraenti che i consoli generali; consoli e vice-consoli godranno delle prerogative annesse alia loro qualità nel rispettivo distretto consolare, tosto che abbiano presentato le loro patenti ed ottenuto Vexequatnr per l’esercizio delle loro funzioni, il quale documento si spedirà toro gratis e senza spesa di sorta. Ottenuto Vexequatur ì consoli generali, consoli e vice-consoli saranno considerati come tali dalle autorità giudiziarie ed amministrative del paese ove risiedono. ^ Art. 25. I consoli ed agenti consolari non sudditi del paese nel quale risiedono godranno dei privilegi generalmente accordati alla loro carica. Andranno esenti dall’alloggio militare e da ogni contribuzione personale, eccetto quelle che dovessero pagare a cagione del loro commercio o delle loro proprietà e quelle a cui sono soggetti i cittadini ed abitanti del paeselli cui risiedono. In quanto al rimanente saranno soggetti alle leggi del paese. Art, 26. Gli archivi, le cancellerie consolari e le lorò carte saranno inviolabili. Questi non potranno sotto alcun pretesto e iri nessun caso essere visitati od occupati dalle autorità locali. Art. 27. Gli agenti consolari rispettivi potranno chiedere l’arresto dei marinai disertori, o di qualunque persona che faccia parte dell’equipaggio di un bastimento da guerra o mercantile di sua nazione per inviarlo a bordo od a! suo paese, A tale effetto essi dovranno dirigersi per iscritto alla competente autorilà locale e giustifica re, mediante l’esibizione dei ruoli e di altri documenti che siano dei caso, come gl’in-