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ne avranno notizia, dovranno, prima d’api irsi la successione, informarne il console generale, console o vice-console più prossimo delia nazione del defunto. Ail’aprirsi della di lui successione, in caso che ad essa non siano chiamati eredi necessari o testamentari, nè siavi nominato un esecutore testamentario, ed indistintamente in tutti i casi di assenza degli eredi sudditi della nazione del defunto, per qualunque titolo ad essa succedano, i sopranominati agenti consolari potranno, cosi nell’interesse degli eredi come in quello dei creditori dell’eredità, procedere alle seguenti formalità ed incombenze : i° Potranno richiedere ie autorità locali per l’apposizione del sigillo giudiziale su tutti gli effetti mobili e sulle carte tutte del defunto, il qual sigillo non potrà essere rotto se non che in un termine da stabilirsi ed in presenza del console, il quale dovrà quindi apporre la sua sottoscrizione si processo verbale d’un tale atto; T Potranno assistere alla compilazione dell’inventario;

5° Potranno procedere aita vendita, secondo le consuetudini del luogo, di tutti gli effetti mobili o frutti che possano patire deterioramento e che dipendano dall’eredità ;

4° Saranno ammessi aH’amministrazione dei beni immobili in propria persona o per mezzo di un agente delegato sotto la propria responsabilità, senza intervento dell’autorità locale, a meno che ciò sia richiesto da abitanti del paese, ove la successione si sarà aperta, i quali abbiano da far valere i propri diritti sulla successione medesima ; Sollevandosi difficoltà o discussioni tra gl’interessati, queste dovranno essere definite dai tribunali locali, ed i consoli non potranno intervenire in giudizio se non che come rappresentanti della successione medesima; 5" Nel caso inoltre in cui la successione d’uno dei sudditi delle potenze stipulanti si apra ne! modo specificato nel primo alinea del presente articolo, ed in un paese ove non risiede un agente consolare della nazione dei defunto, l’autorità locale, mentre fornirà le nozioni relative ali’avvennto decesso al console più vicino, potrà d’ufficio procedere all’apposizione del sigillo, ed attenderà poi che, od in persona propria o per mezzo d’un agente delegato, questi intervenga nel termine fissato alla rottura del sigillo ed alle operazioni prescritte a guarentigia dei diritti degli eredi ed altri interessati. I sopraccitati agenti consolari potranno, tenuto conto della importanza dell’eredità e delle circostanze che ad essa si riferiscono, far annunziare sulle gazzette le più divulgate del distretto ove risiedono, la morte del loro concittadino, e fisseranno un termine perentorio dentro il quale dovranno i creditori produrre le loro istanze presso il console, il qua! termine dovrà essere proporzionato alla distanza dei luoghi e non mai maggiore d’un anno. Gli agenti consolari non dovranno liquidare !a successione senza il consentimento degli interessati, eccettocbè per la quota necessaria al pagamento totale dei debiti dell’eredità verso i creditori esistenti sul luogo ; dopo di che potranno gli agenti consolari far la consegna delia successione e dei suoi prodotti agli eredi legittimi od ai loro mandatari. In caso però di contestazione sopra l’eredità o sopra la qualità ereditaria dei pretendenti, sulla validità del testamento o sopra l’entità stessa dell’eredità, la consegna della medesima non potrà aver luogo finché non sia risolta o venga altramente provveduto dalla competente autorità locale. Art. H. Le sentenze ed ordinanze in materia civile, ordinaria e commerciale emanate dai tribunali d’una delle alte parti contraenti e debitamente legalizzate, avranno, in seguito a richiesta dei medesimi, verso quelli dell’altra parte e negli Stati di questa la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite anche per la parte riguardante le iscrizioni e l’effetto delle ipoteche ; le quali avranno la stessa forza e valore in favore dei sudditi delTuna potenzanel territorio dell’aitra, che per i propri sudditi, sopra quei beni però che ne saranno possibili secondo le leggi del paese in cui sono situati. Perchè possano eseguirsi, queste sentenze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella di cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l’esecuzione. Questa dichiarazione non potrà però essere negata se non che nei seguenti casi : i° Quando la sentenza o l’ordinanza pecchi di manifesta ingiustizia; SS1’ Quando sia nulla per difetto di giurisdizione, di citazione odi mandato;

3° Quando sia contraria alle leggi proibitive dello Slato nel quale si chiede l’eseguimento ;

4° Infine per difetto di competenza nei giudice o tribunale da cui saranno emanale. Gii atti di giurisdizione volontaria, non che gli atti notarili di qualunque specie, ancorché stipulati prima deìla conclusione dei presente trattalo, avranno rispettivamente nei due paesi l’istessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali o dai notai esercenti nel luogo, quando questi siano stati sottomessi a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati. Art, 12. Tutti i prodotti de! suolo o dell’industria d’uno dei duo paesi o di qualunque altro Stato, la cui importazione non sia assolutamente proibita, pagheranno nei porti dell’altro gli stessi diritti, sia che vengano introdotti con bastimenti sardi o peruviani. Similmente i prodotti che ne saranno esportati pagheranno gti stessi diritti e godranno le stesse franchigie e favori speciali che sono o saranno riservati all’esportazione fatta coi bastimenti nazionali. Art 13. Le alte parti contraenti convengono e promettono che il commercio dei sudditi rispettivi in ambi gii Stati non soffrirà interruzione di sorta, nè dovrà sottostare a qualunque monopolio, contratto o privilegio esclusivo di vendita o di compra qualunque, in modo che i sudditi sardi abbiano negli Stati peruviani piena ed intiera facoltà di vendere e comperare in ogni qualunque luogo loro meglio convenga, ed in tutte le forme che giudicheranno più vantaggiose a sè medesimi, o venditori o compratori, e senza essere obbligati a subire alcuna conseguenza da qualunque siasi monopolio, contratto o privilegio esclusivo di vendita o di compra, e cosi, viceversa, per i cittadini peruviani negli Stati sardi. Le concessioni privilegiate esistenti in favore di qualche società di coojmercio, corporazione od individuo, non potranno, alio spirare del termine, essere rinnovate nei due Stati se non che ammettendo agli stessi favori, e di diritto, i sudditi ed i legni rispettivi alle potenze contraenti.Sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo negli Stali sardi gli oggetti di privativa reale, cioè tabacco, sale, polvere e piombi da caccia e da guerra, e ie carte da giuoco, e ne! Perù gli oggetti di privativa o di proprietà nazionale. Art. 14. Tutti i bastimenti che a norma delle leggi vigenti negli Stati sardi o negli Stati peruviani sono considerati come bastimenti sardi o peruviani, saranno, quanto agli effetti del presente trattato, dichiarati rispettivamente sardi o peruviani. Art, 15, Tutte le navi da guerra dell’una delie due parti