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vati de! porto che avrebbe dovuto essere pagato dai destinatari. Art. 18. Rifiuti. Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, te opere periodiche e gli stampati «fogni sorta cambiati allo scoperto fra le due amministrazioni sarda e parmense cadute in rifiuto per ricusa del destinatario, dovranno essere respinti dati’una parte all’altra alla fine d’ogni mese, e più spesso se sarà possibile. Le tetterà ed invii diversi, i cui destinatari non si presentassero, non saranno respinti all’ufficio mittente che entro lo spazio di tre mesi. Quelli di siffatti oggetti rimessi in conio verranno resi pel prezzo stesso nel quale saranno stati originalmente computati daU’uffscio mittente. Quelli che fossero stati rimessi franchi saranno respinti senza tassa. Art. 19. Esclusione di lettere concernenti oggetti di valore. Le due amministrazioni sarda e parmense non ammetteranno a destino deH’uno del due paesi o dei paesi a! di là veruna lettera contenente o supposta contenere oro od argento monetato, gioie, o qualunque altro capo sottoposto a diritto di dogana. Nei caso che si trovassero nelle buche lettere di questo genere, esse non saranno inoltrate, ma verranno aperte e restituite senza indugio al mittente. Art. 20. Privativa postale. Affine di assicurarsi vicendevolmente l’integrità del prodotto delle corrispondenze cambiate fra i due paesi, i Governi sardo e parmense si obbligano ad irirpsd-fe coti tutti i mezzi che sono in loro potere che queste corrispondenze non passino per altra via che quella delie rispettive toro poste. Art. 21. Incarichi attribuiti alle due amministrazioni postali. L’amministrazione delle poste sarde e quella delle poste parmensi designeranno dicomune accordo gli uffizi per mezzo dei quali dovrà aver luogo il cambio delle corrispondenze rispettive. Determineranno ancora la forma dei conti mentovati al l’articolo 16, la direzione delle corrispondenze reciprocamente trasmesse, come pure ogni altra minuta disposizione d’ordine occorrente ad assicurare l’esecuzione delle stipulazioni della presente convenzione. Resta inteso che ie misure di sopra indicate potranno essere dalle due amministrazioni modificate ogniqualvolta, di comune accordo, ne riconoscano il vantaggio. Ar*. 22. Eventuali modificazioni di prezzo sulle corrispondenze estere. Il Governo sardo si riserva di modificare i prezzi di sopra stabiliti pel trasporto delle lettere estere nel caso in cui le condizioni di transitop-ergli altri territori subissero un cambiamento. Art. 25. Durala della convenzione. La presente convenzione riceverà il suo effetto a cominciare dal i° marzo 1853, e rimarrà in attività per tre anni intieri. bcorso questo termine la medesima si considererà prolungata d’anno in anno, ove sei mesi prima delia scadenza non venga disdetta da una delle parti contraenti. Durante questi ultimi sei mesi la convenzione continuerà ad avere piena esecuzione in ogni sua parte. Così pure non ne dovranno risentire pregiudizio la liquidazione ed il saldo dei conti che, anche spirato detto termine, dovessero avere luogo fra le due amministrazioni postali. Art. 21. Ratifiche. La presente convenzione sarà ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrà luogo a Torino ii più presto possibile. In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente e vi hanno apposto l’impronto dei loro stemmi. Fatto in doppio originate e firmato: A Torino questo dì quindici gennaio dell’anno di grazia mille ottocento cinquantacinque. Firmato: C. Cavour. A Parma questo dì diciannove stesso mese ed anno. Firmalo: G. Palla vicino.