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- 1819 Queste corrispoodenze dovranno sempre portare sulla soprascritta fin dica?,iene dell’autorità mittente. Art. 17. Liquidazione esaldo dei conti. Le amministrazioni delle poste sarde ed estensi compileranno mese per mese i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse. 1 sopraccennati conti, dopo essere stati discussi e concordati dalie due amministrazioni, saranno saidati in moneta sonante alia fine di ogni trimestre da quella delie due amministrazioni che risulterà debitrice dell’altra. Art. 18. Corrispondenze mal dirette e per destinatari partili. Le lettere ordinarie od assicurate, i giornali, ìe gazzette, le opere periodi che e gli stampati d’ogni specie con erroneo indirizzo o mal diretti, saranno senza dilazione alcuna reciprocamente respinti per mezzo dei rispettivi uffici corrispondenti pel peso e pel prezzo pei quali S’ufficio mittente avrà rimesso questi oggetti aiì’allro ufficio. Gli oggetti deila stessa natura che saranno indirizzali a destinatari, i quali avessero cambiato il luogo di loro dimora, qualora non possano essere con sicurezza istradati, saranno rispettivamente rimessi gravati del porto che avrebbe dovuto essere pagato dai destinatari. Art. 19. Rifiuti. Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, le opero periodiche e gii stampati d’ogni sorta cambiati fra le due amministrazioni sarda ed estense cadute in rifiuto per ricusa dei destinatario, dovranno essere respinti dall'ima parte all’altra alla fine d’ogni mese e più spesso se sarà possibile. Le lettere ed invii diversi, i cui destinatari non si presentassero, non potranno essere respinti all’ufficio mittente, se non dopo lo spazio di Ire mesi. Quelli di siffatti oggetti spediti in conto verranno resi pel prezzo stesso pel quale saranno stati originalmente computati dall’ufficio mittente. Quelli che fossero stati spediti franchi saranno respinti senza tassa. Art. 20 Esclusione di lettere contenenti oggetti di. valore. Le due amministrazioni sarda ed estense non ammette- ! ranno a destino dell’uno dei due paesi o dei paesi a! di là veruna lettera contenente o supposta contenere oro od argento monetato, gioie o qualunque altro capo sottoposto a diritto di dogana. Nel caso che si trovassero nella buca lettere di questo genere, esse non saranno inoltrale, ma saranno aperte d’ufficio colle daulcle di pratica e restituite. Art. 21. Privativa postale. i Affine di assicurarsi reciprocamente l’integrità del prò- j dotto deììe corrispondenze cambiate fra i due paesi, i Go- ] verni sardo ed estense si obbligano d’impedire con tulli mezzi che sono ia loro potere che queste corrispondenzepassino per altra via che quella delie rispettive loro poste. Àrt. 22. Incarichi attribuiti alle due amministrazioni postali. L’amministrazione delie poste sarde e quella delle poste estensi designeranno di comune accordo gli uffici per mezzo dei quali dovrà aver luogo il cambio deìle corrispondenze rispettive. Determineranno ancora la forma dei conti mentovati all’articolo 17, la direzione delle corrispondenze reciprocamente trasmesse, come pure ogni altra minuta disposizione d’ordine occorrente ad assicurare l’esecuzione delle stipulazioni della presente convenzione. Resta inteso che le misure d’ordine di sopra indicate potranno essere dalle due amministrazioni modificate ogni qualvolta di comune accordo ne riconoscano il bisogno. Art. 25. Eventuali modificazioni dì prezzo pelle corrispondenze estere. Il Governo sardo si riserva di modificare i prezzi stabiliti ne! quadro annesso pel trasporlo delle lettere estere ne! caso in cui le condizioni di transito per gii altri territori subissero un cambiamento. In tal caso il Governo sardo si obbliga a passare prontamente ai Governo estense ogni ufficiale avviso di conseguenza. Art. 24. Durata della convenzione. La presente convenzione riceverà il suo effetto a cominciare da! primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avrà avuto luogo il cambio delle ratifiche e rimarrà inattività per tre anni intieri. Scorso questo termine la medesima si considererà prolungata d’anno in anno ove sei mesi prima della scadenza non venga disdetta da una delle parti contraenti. Durante questi ultimi sei mesi !a convenzione continuerà ad avere piena esecuzione in ogni sua parte. Cosi pure non ne dovrai.no risentire pregiudizio la liquidazione ed il saldo dei conti che anche dopo spirato detto termine dovessero aver luogo fra le dite amministrazioni postali. Art. 28. Ratifiche. La presente convenzione sarà ratificata, ed il cambio delie ratifiche avrà luogo a Torino il più presto possibile. In fede di die i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente evi hanno apposto l’impronta dei loro stemmi. Fatto a Torino per doppio originale questo ni sette dicembre dell’anno di grazia mille ottocento cinquantaquattro. Modena questo giorno diciotto dicembre mille ottocento cinquantaquattro. Segnato — Dabormida. M. -—G. Forni. SESSIONE DEL 1853-54