Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/274

- 1816 — D©CITMENTI PARLAMENTARI Capo III. —'Pagamento del prezzo di riscatto. Àrt. 19. In capo a tre mesi, dopo scorso il termine utile per rifiutare il prezzo già offerto, il Governo con decreto reale assegnerà a ciascun di coloro che non l’hanno rifiutato un valore equivalente in rendite dello Stato al S per cento a! pari. Lo stesso sarà praticato a prò di colui che avrà ottenuta una sentenza definitiva di liquidazione, in cui fosse fissato il prezzo di riscatto. In questo caso, il decreto reale che assegnerà la rendita corrispondente ad esso prezzo, avrà luogo tre mesi dopo che la sentenza sarà stala intimata ail’amaiinistrazione demaniale. Siffatti decreti saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale. Art. 20. Le rendite assegnate come prezzo delle piazze liquidate rimarranno in deposito pel corso di sei mesi presso rammiuistraz.ione generale del debito pubblico per lo esperimento o trasferimento de’ pesi o dritti spettanti a terze persone su le piazze riscattate. Art. 21. Scorso questo termine, se non esistono altri legali impedimenti, i titoli d’iscrizione saranno rilasciati a chi spettano, o liberi o con l’annotazione de’ dritti e dei pesi che vi gravitano. Solo i titoli equivalenti al prezzo di riscatto di ciascuna piazza di procuratore non saranno rilasciati, se non quando il procuratore avrà cessato dall’ufficio, il che s’intenderà di dritto avverato nel caso in cui il prezzo suddetto venisse espropriato. Art. 22. Le annualità rispondenti alle iscrizioni suddette decorreranno dal tempo in cui queste furono assegnate a’ titolari delle piazze soppresse, e dallo stesso giorno costoro andranno soggetti all’imposta sull’ industria, sul commercio e sulle professioni ed arti liberali, stabilita con la legge del 7 luglio 1853. A’procuratori proprietari delle piazze riscattate, non saranno contribuite le annualità, se non dal giorno in cui cesserà il loro ufficio; ma la tassa sulle professioni sarà loro applicata siu dai giorno in cui la presente legge andrà in vigore. Disposizioni generali. Art. 23. Coloro che non avranno fatta ia domanda entro il termine di sei mesi, prescritto dall’articolo 7, potranno farla anche posteriormente. Io questo caso la liquidazione straordinaria delle loro piazze comincierà dopo compiuta la liquidazione generale suiìe domande fatte in tempo utile, e le annualità decorreranno dal giorno in cui sarà loro assegnata la rendita; ma l’imposta di cui è parola nell’ articolo precedente verrà loro applicata appena scorso il suddetto termine di sei mesi. Art, 24. I nuovi procuratori pagheranno un canone annuo, non minore di lire 400 nè maggiore di lire 2000, ne’luoghi ove esiste una Corte d’appello, e non minore di lire 100 nè maggiore di lire 300 in tutti gli altri luoghi. Con decreto reale sarà fissato per ciascun iuogo il canone dovuto entro i limiti da! presente articolo stabiliti. Convenzioni postali tra il Regno Sardo e i ducati di Modena e di Parma. (Modena). Progetto di legge presentato alla Camera il 3 gennaio 1855 dal ministro degli affari esteri (Dabormida), Signori ! — Una convenzione postale venne testé conchiusa fra il Governo di S. M, e quello ducale di Modena: ed è ben con lieto animo che io a voi l’annunzio, o signori, come felice risultato deile cure che il Governo s’impose per rendere il cambio delle corrispondenze sempre più facile e spedito, e portare que’migliori vantaggi che da questo importante ramo di servizio si ha ragione di desiderare. 1 rapporti postali fin qui vigenti tra lo Stato sardo ed il ducato di Modena non erano determinati da una convenzione formale, ma da semplici note ministeriali, le quali, nell’anno 1839, elevando le tasse e mantenendo l’affrancadiento obbligatorio preventivo aimeno alla frontiera de’ rispettivi Stati, introdussero solo la facoltà di affrancare le corrispondenze fino a destino, ristrettivameute alia via meno celere di Sarzana. Qnest’obbìigo d’affrancamento preventivo, oramai abolito verso tutti gli Stati d’Europa, apporta grave incaglio all’avvio delle corrispondenze, dacché, per inscienza o per obblìo trascuratasi l’affrancatura, le lettere rimangono giacenti nell’ufficio postale; l’elevatezza delie tasse poi è d’impedimento allo sviluppo epistolare, che i moderni costumi addimandano, come voi di leggieri rileverete dalle brevi notizie che ho l’onore di esporvi intorno agli attuali diritti di posta suite lettere da e pei ducato di Modena. La tassa d’una lettera semplice diretta da Torino a Massa od a Modena, quando affrancata, se per la via di Sarzana, è di centesimi 75; se per altro stradale, di centesimi 20; e cosi una lettera, che parte da Massa o da Modena per Torino, viene gravata della tassa di lire 1 05 passando a Sarzana, o di centesimi 25 nell’affrancamento obbligatorio ad altra frontiera, oltre il diritto di transito attraverso al ducato di Parma, di centesimi 60 per ogni 30 grammi peso netto. L’importare delle tasse, delle quali le amministrazioni postali dei due Governi debbono tenersi uno scambievole conto, è di lite 1 da pagarsi dal Governo sardo all’estense per ogni peso di 30 grammi di lettere affrancate ne’ regi Stati, o di lire 2 50 sugli affrancamenti fattisi negli Stati estensi che il Governo di Modena sborsa alla Sardegna. Col nuovo trattato postale l’affrancamento fu stabilito facoltativo per ogni qualsiasi strada le lettere siano avviate, e la tassa, grandemente diminuita, fu resa uniforme in centesimi 40 nell’uno e nell’altro Stato, tanto in tassa, quanto in affrancamento. Yi ha eccezione per le lettere che non percorreranno una distanza oltre i 30 chilometri in linea retta, per le quali si è fissata ia tassa dì centesimi 20. La partizione delle tasse fra i due Governi viene ad essere di (jjjptesimi IO per l’amministrazione postale estense, e di centesimi 50 per l’amministrazione sarda, questa assumendosi l’obbligo di pagare al Governo parmense ii diritto di transito. La lassa per gli stampati o pel giornali e per altre opere periodiche fu ridotta da centesimi 10 per foglio a centesimi 5, tutto compreso; ma questa facilitazione, come di consueto, non ha luogo se non mediante affrancamento all’atto d’impostazione.