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mancando di documenti diretti, avessero nelìe mani un titolo che ne tiene ìe veci. Però, in questa ipotesi, del pari che in quella deiia liquidazione corretta dai tribunali, vi proponiamo di mettere a carico de! ricorrente le spese dei giudicio, quando ii giudice trovi che meritamente il Governo respinse come insufficienti ie prove, sebbene esso giudiziariamente ne accolga di quelle che amministrativamente non potevano essere attese, I! modo generale del pagamento è posto dall’articolo 19. I termini in esso stabiliti, e le altre clausole siamo venuti ora qua ed ora ìà giustificando ce! corso di questa relazione. L’articolo 20 contiene e dichiara un principio di giustizia ineluttabile. li prezzo di una piazza deve necessariamente tenere luogo deila piazza riscattata, e può essere soggetto ai pesi medesimi che su quella gravitano a prò dei terzi. 1! termine di sei mesi crediamo indispensabile a tutelare somiglianti diritti. L’articolo 21 è la conseguenza dell’articolo precedente. Solo ai procuratori non potranno essere rilasciate le rendite se non dal dì che cessa il loro ufficio. Avendoli esonerati e dal canone e dalia malleveria, è ragionevole che ii prezzo di riscatto sia ritenuto da! Governo sino a che, con Pufficio conservato, continuano i guadagni e i doveri di chi io esercita. Per questa medesima ragione la d’uopo che si ritengano gl’interessi durante il tempo medesimo. Quanto poi ai proprietari delle altre piazze, vi proponiamo di statuire che decorrano a loro prò gl’interessi da che le rendite saranno loro assegnate in pagamento del prezzo delle loro piazze. Ma, riflettendo che tra ii giorno in cui ia liquidazione è domandata e quello in cui è compiuta mediante l’assegnamento suddetto, deve necessariamente intercedere un tempo piuttosto considerevole, ci è parso giusta cosa Io esonerare, durante questa spazio di tempo, gli esercenti già proprietari delle piazze soppresse dal pagamento delle imposte statuite con la legge de! 7 luglio 1853. Considerando inoltre che ia difficoltà del procacciarsi i documenti necessari o l’assenza o allra causa potrebbe in qualche caso ritardare oltre sei mesi la domanda di liquidazione, noi abbiamo creduto che questo termine con abbia ad essere perentorio. Solamente il vantaggio di poter fare più tardi la domanda medesima è compensato dal danno di riscuotere anche più tardi il prezzo della piazza e gl’interessi corrispondenti, senza godere del beneficio della esenzione della tassa per le patenti. A tal modo quest’articolo dì legge, mentre invita a fare la domanda in tempo e mette a questo invito sufficiente sanzione, lascia la possibilità di rimediare ad una oraessioue o ad una involontaria mancanza, a cui non si potrebbe, senza esorbitante severità, porre per sanzione la perdila della proprietà del richiedente. Da ultimo l’articolo 21, assoggettando a! pagamento di un canone annuo i nuovi procuratori, tende ad equiparare la sorte loro a quella dei presenti titolari delle piazze, i quali si hanno a rivalere degl’interessi delle somme sborsate per la compra di siffatte piazze, e dopo la soppressione si avranno a rimborsare d’una parte dei prezzo pagato con gl'indiretti vantaggi loro conceduti. Ci è sembrato poi più conforme alla diversità dei frutto che si raccoglie dall’esercizio della professione di procuratore in questa o quella città, che siano prescritti per legge i limiti estremi del canone, lasciando la cura al Governo di studiare le condizioni speciali dei luoghi, per tassarli nel modo più giusto e più conveniente possibile, Signori: essendoci studiati di accordare tra loro la giustizia, l’equità e i riguardi dovuti alle presenti nostre condizioni finanziarie, confidiamo che la Camera voglia approvare il presente progetto destinato ad effettuare un desiderio già da molti anni avvertito e rimuovere privilegi riprovati dalla ragione e contrari all’indole dei nostri ordinamenti politici ed economici. PROGETTO DI LEGGE. Capo I. *— Biscatto e soppressione delle piange. Àrt. 1. Le piazze ancora esistenti di procuratore, di speziale, di liquidatore, di misuratore, di venditore di robe vive, di droghiere o di qualsiasi altra specie, sono riscattate e soppresse. La loro soppressione non toglie a coloro, a cui presentemente appartengono, l’esercizio della professione, del mestiere o del commercio che ne forma l’oggetto, nè l’ufficio personale che trovasi annesso ad alcune di esse. Art. 2. Non sono considerate come piazze soggette a soppressione nè a riscatto gli uffici, le facoltà o le attribuzioni di qualsiasi natura conferite a vita, non ostante che sia stato imposto ai concessionari il peso di una finanza, di un canone o d’altra contribuzione comunque denominata. Art. 3. Le piazze saranno riscattate per un numero di lire nuove corrispondente a! numero di lire vecchie originariamente sborsate dai loro concessionari con l’aumento : а) Della metà di siffatto numero di lire nuove per quelle di procuratore e di liquidatore ; б) Di un quarto per quelle di farmacista ; e) Di un quinto per ciascuna delle altre diverse specie. Quest’aumento è destinato a compensare le differenze monetarie ed a tener luogo di qualsiasi altra indennità. Se la finanza primitiva fu pagata in lire nuove o in altri valori, il cui ragguaglio verrà fatto in lire nuove, l’aumeBto suddetto sarà scemato di un decimo della finanza. Per ciascuna piazza di procuratore in Torino, sarà pagato il prezzo di lire nuove 28,000. Àrt. 4. I procuratori, le cui piazze sono soppressi godranno itmllre dei seguenti vantaggi :

1° Saranno esenti dal canone imposto ai nuovi procuratori ;

2° Saranno dispensati dalia malleveria di cui è parola nella legge del loro riordinamento ;

3° Ciascuno di essi avrà per una sola volta la facoltà di designare il suo successore neli’ufncio, salva sempre l’approvazione del Governo ;

4° li numero attuale di procuratori verrà conservalo per altri 13 anni. Se uno dei procuratori presentemente proprietario di una delle piazze che si sopprimono, venisse a mancare, ai vivi, ovvero cessasse dall’uffizio prima di aver fatto uso delia facoltà concedutagli nel numero terzo, i suoi eredi, nel primo dei due casi solamente e i suoi creditori in entrambi, potranno usarla in sua vece. Il successore non avrà diritto ad alcuno dei vantaggi enumerati nel presente articolo, e sarà considerato come ogni altro procuratore nominato dal Re. Art. S. Le piazze donate e le altre la cui finanza primitiva non può essere provala con precisione, saranno riscattate pel prezzo medio delie altre piazze delia stessa specie concedute