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sivi o antecedenti alia alienazione della piazza d’ignoto valore. Finalmente non essendo impossibile, quantunque sia poco probabile, che esistano,aneora alcune delle piazze, le quali talvolta concedevansi per un determinato periodo di tempo, poniamo per cento e più anni, si è creduto aggiungere un articolo che ne determini il prezzo del riscatto. Esso è chiaro da per sè medesimo, quanto al suo contenuto ; perciocché la rendita di trent’anni è da considerarsi quasi come perpetua e sufficiente a rimborsare la finanza primitiva del privilegio, ond’è che questo è da restituirsi per intero a chi avrebbe diritto di godere quella per altro sì lungo spazio di tempo. Per la medesima ragione il prezzo restituito sarà proporzionalmente scemato, ove la durata del privilegio fosse minore. Alle norme del riscatto seguono quelle della liquidazione. Da che il Governo sopprime le piazze ed offresi pronto a renderne il prezzo di riscatto, si fa chiaro che ciascun privato proprietario di una di quelle ha il diritto di richiedere siffatto prezzo ; ma, perchè la liquidazione è operazione lenta e spesso complicata, è utile che queste domande sieno, per quanto è possibile, fatte contemporaneamente. A ta! modo il liquidatore, confrontando i titoli e ragguagliando i prezzi, può più facilmente adempiere gli obblighi che dalla legge gli sono imposti. Di qua il termine di sei mesi per la presentazione delle domande. E perchè colui che domanda deve provare, ne segue per lui la necessità di presentare i titoli menzionati nell’articolo medesimo. Per agevolare poi la presentazione della domanda e dei titoli, abbiamo immaginato il metodo tracciato dall’articolo 8. Il Governo, avendo agenti su tutta la superficie delio Stato, può senza discapito offrire questa facilità ai proprietari delle piazze ; e, d’altra parte, adoperando gl’insinuatori a ricevere i documenti, a collazionarne le copie ed a sottoscriverle, si somministra ai richiedenti il mezzo di supplire a titoli originali nella lontana ipotesi della loro dispersione. Ciò fatto, due casi possono occorrere ; o che le domande e i titoli non incontrino dubbio e difficoltà di sorta, ovvero che l’una sia controvertita e gli altri insufficienti. NeÉ>primo caso il Ministero eseguisce la liquidazione tra gli otto mesi dopo il semestre utile per produrne la domanda , e nel nono pubblica sulla gazzetta l’offerta del prezzo ; se questa non è respinta nel corso di tre mesi, iì pagamento avrà luogo in capo a quest’ultimo periodo di tempo. Di sorte che nella ipotesi suddetta, e che si verificherà nella liquidazione della massima parte delle piazze, queste saranno liquidate e il loro prezzo sarà restituito ne! corsodi un anno. Chi considera li tempo necessario a porre in ordine le ben numerose domande, esaminare i documenti, distinguere i sufficienti dagl’insufficienti e determinare il prezzo di ciascuna piazza, non troverà certamente troppo lungo quel periodo di tempo, formato per lo più di termini che ridondano principalmente a vantaggio del proprietario delle piazze. Nel secondo caso poi, cioè quello in cui le domande fossero controvertite perchè fatte da più individui per la medesima piazza, o i documenti fossero credati insufficienti, il Ministero, a capo a sei mesi posteriori al semestre utile per avanzare le domande, vale a dire a capo ai primi sei mesi degli otto che dura la liquidazione ordinaria, pubblicherà due elenchi distinti di siffatte piazze. Gl’interessati quindi troveranno due mesi dopo, nelle mani degl’insinuatori a cui essi le consegnarono, tutte le carte originali, e potranno ritirarle per lo esperimento giudiziario dei loro diritti. È evidente ebe nelle ipotesi qui fatte, deve di necessità sospendersi la liquidazione per dar tempo alla decisione giudiziale. Sicché, quando il giudice avrà definito a chi appartiene la piazza reclamata da più individui, o quando avrà giudicate sufficienti le prove della proprietà di una piazza o del suo valore, al Governo non rimane da fare altro che eseguire la sentenza dell’autorità giudiziaria. I! modo di eseguirla non può essere diverso da quello indicato negli articoli 16 e 17, ed il termine di sei mesi è indispensabile, chi voglia riflettere aita complicazione cui danno luogo simili incidenti di liquidazione. Oltre però delle controversie tra più individui che pretendono la proprietà della medesima piazza e tra ii Governo e coloro che richiedono la liquidazione, quanto al valore dei documenti presentati, possono sorgere altresì questioni relative al prezzo offerto dal Governo. Simili questioni tra il venditore riscattante e coloro che rappresentano i compratori delle cose riscattate sono necessariamente di competenza dei tribunali. Perciò nel progetto si vorrebbe tasciare ai proprietari delle piazze il termine di tre mesi per opporsi al prezzo offerto, presumendo che vogliano accoglierlo, ove noi respingano in detto trimestre. E chiaro che, in caso di contestazione a tale riguardo,)! Governo dovrà eseguire la sentenza del giudice, assegnando il prezzo giudiziariamente liquidato. Se non che ci è parso conforme ai principii di giustizia che, quante volte i tribunali modificassero il prezzo offerto dal Governo, non perchè questo siasi dipartito dalla legge nel liquidarlo, ma perchè il proprietario deìla piazza produca innanzi al giudice qualche nuovo documento, le spese del giudizio sieno a carico di lui, essendo suo il benefizio di aver potuto, benché tardi, rimediare alla trascurata presentazione di quel documento e sua la colpa di siffatta trasenraggine. E per ciò che concerne il merito e la forza dei documenti, tre vie può scegliere la legge ; essa può stabilire che non si abbiano a riconoscere altri documenti validi che i soli titoli originali o le copie loro autentiche ; può ammettere prove suppletorie e farne giudice il Governo ; può infine ammettere simili prove e farne giudice il tribunale ordinario. Il primo metodo sarebbe troppo esclusivo e severo, trattandosi di piazze alienate da tempo assai remoto; il secondo sarebbe ingiusto, essendo il Governo una delle parti nella liquidazione delle piazze, e no» potendo perciò farla da giudice ; il terzo dunque è il più equo e risponde meglio al comune diritto. Noi pertanto abbiamo avvisato che il Governo medesimo dovesse riconoscere i documenti suppletori, quando questi fossero confortati da un attestato sia del Governo francese pei tempo che amministrò queste nostre contrade, sia della Commissione superiore di liquidazione, dai quale attestato apparisca di non essere stata liquidata la piazza cui riflettono quei documenti. Perciocché in simile caso la mancanza dei titoli originali sarebbe occasionata dalia loro presentazione fatta altra volta per il riscatto delia piazza a quel Governo o a quella Commissione che non lo effettuarono, la quale cosa ha potuto talvolta avvenire. Con questo espediente è lasciata libertà ai privati di giovarsi di tutte le prove consentite dalle leggi innanzi ai tribunali, e dall’altra parte è agevolata la via a coloro che.