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priazione dei deposito, ia quale importerebbe per conseguènza ia perdita deli’ufficio. Ora non è da presumere che alcun procuratore voglia incorrere in tal perdita ; ed è tanto meno da temerlo, per quanto il continuare nell’ufficio gii procaccia utili sufficienti a rispondere alle sue obbligazioni. Quanto poi ai procuratori di Torino parrà a prima giunta che siasi fatta in loro vantaggio una eccezione al principio de! riscatto fissando nel progetto il prezzo di ciascuna loro piazza a lire 25jm. piuttostochè lasciarlo determinare con le regole comuni. Ma realmente quest’apparente parzialiìà non esiste, e le speciali condizioni delle ìoro piazze esigono che i! prezzo di riscatto venga prudenzialmente fissato per legge. In effetto il collegio dei procuratori in Torino fu eretto a corporazione privilegiata mediante capitoli ossia statuto proposto da loro medesimi in corpo adunati ed approvato ne! 1506 da! duca Cario. In quello statuto è detto, fra le altre cose, che il collegio solo potesse aggregare i procuratori e conferire l’ufficio dopo esame fatto sia dai collegio medesimo sia dal suo priore (I), e che, se qualche figlio di procuratore alla morte dei padre volesse proseguire l’esercizio deila paterna professione ne avesse il diritto, purché trovato idoneo dal priore e dai consiglieri dei collegio (2); anzi fu stabilito che, se questo figlio fosse ancora in pratica e volesse perfezionarsi, il potrebbe, facendosi ammettere dopo compiuta ia pratica (3); ed infine che, morendo alcun procuratore senza figliuoli atti alia pratica, potesse lasciare, legare, rimettere e donare il suo ufficio (4). L’atto sovrano con cui vennero approvati siffatt statuti, dice espressamente: « Diamo, concediamo e conferiamo i detti capitoli, e quanto in essi è contenuto approviamo. E perciò che è d’uopo concediamo che sieno i detti capitoli osservati come aventi forza di perpetuo privilegio » (5). In progresso di tempo poi prevalse ia consuetudine di trasmettere le piazze alienandole anche più liberamente che non comportassero i primitivi statuti. li che fu autorevolmente riconosciuto; ed il collegio si venne anche aumentando di numero sino a trentanove procuratori, mentre i primitivi statuti prescrivevano che non potesse mai accrescersi a! di là dei venticinque. (1) * Nemo possit vel debeat ad officium procurationis exercendum in dicta civitate admitti nisi prius bene et diligenter examinatus fuerit per ipsos doruinos procuratores aut solum per dominum priorem. » (2) « Si filius alicuius ex procuratoribus decedentis, tempore mortis patris volens prosequi in exercitio paterno, raperiatur idoneus per dominum priorem ac consiliarios, admittatur, et locum patris obtineat, etc, » (3) « Et dato quod talis filius tempore mortis patris non inveniatur in exercitio procurationis, et velit prosequi cum aliquo ex dictis procuratoribus usque, ad perfectionem, quod similiter admittatur, perfectione completa. » (4) « Item statuerunt et ordinaverant quod, si aliquis ex dictis procuratoribus decedat sine liberis ad praticarli non aptis, aut promoveri volentibus, et talis moriens tempore eius mortis liabeat substitutum, filium legalem et idoneum, possit causas suas legare, relinquere, dimittere et donare, et talis legatarius vel donatarius volens prosequi ad exercitium procurationis, admittatur per dom. priorem et consiliarios. » (5) « Damus et conferimus et concedimus per praesentes, ipsa quidem capitula et omnia in eis contenta, rata et grata habentes, ipsa approbamus et confirmamus, et, quatenus opus sit, eadem procuratoribus ipsis prmsentibns et futuris, forma tamen, ipsorum capitulorum servata, invMispecicdis et perpetui privilegii congedimm, » E che ia consuetudine riconosciuta da atti autorevoli avesse aggiunto al diritto di legare o donare in caso di morte anche altre specie di alienazioni, risulta dalla patente di Carlo Emanuele de! i 620, in cui è detto che, avendo i patrimoniali preteso che la nominazione dei procuratori ed il conferimento delie loro piazze spettasse al Principe, i procuratori dimostrarono che « per concessione, privilegi, ordinamenti, statuti ed antico uso, tal facoltà di conferire dette piazze, uffici e luoghi dei procuratori con la libera disposizione di quelle ed ammissione loro, ha spettato e spetta al collegio e procuratori suddetti, e che di tali piazze e luoghi sempre a beneplacito dei predecessori ioro, ecc., hanno contratto e disposto, massime in virtù di detti statuti, ordinamenti, privilegi e solito sin qui osservato. » Aggiungesi poi in detta patente che così fatti statuti e privilegi furono «ampliati e confermati eziandio in forza di contratto e con causa onerosa, in quali gli havemo particolarmente accordalo di non accrescere nè aumentare il numero delle piazze 39. » Vaie a dire che prima del 1620 i procuratori avevano ottenuto gratuitamente e poi fatto confermare onerosamente le loro piazze con diritto di alienarie. Questa facoltà era, per così dire, coìlegiaie ad un tempo ed individuale, perciocché l’ufficio alienato non poteva essere esercitato senza l’approvazione de! collegio. Ove dunque nei 1620 e dopo nessun’aìtra pecunia avesse sborsata il collegio de’ procuratori, ed ora si venisse al riscatto delie piazze, noi crediamo che avrebbesi a dare un qualche valore originario ad esse piazze dapprincipio conferite gratuitamente come privilegio perpetuo e trasmissibile. Perciocché giustizia vuole che anche i privilegi perpetui, le piazze originariamente donate, essendo poi entrate in commercio come beni trasmissibili e venali, abbiano ad essere riscattate per un prezzo corrispondente a quello di simili privilegi o piazze vendute intorno ai medesimo tempo. (Fedi articolo 5 del progetto.) A questo primitivo valore converrebbe aggiungere le somme pagate per l’ampliazione e confermazione di essi privilegi, e delie quaii si fa cenno nello squarcio sopra trascritto della patente del i620 (1). Ma in realtà, essendo le piazze de’ procuratori di Torino antichissime, e le soie conferite in quel tempo, non si potrebbero avere termini di raffronto da poter loro assegnare per analogia un valore primitivo ragionevole. Nè si hanno tracce sicure di tutte le somme da loro sborsate prima del 1620 per far ampliare e confermare ie facoltà intrinseche dei loro privilegi. Solamente dalle patenti del 1620 e del 1623 apparisce che essi in cotesti due anni, per ottenere nuovi allargamenti ed altra solenne ricognizione de5 diritti loro, pagarono 44,800 fiorini. Aggiungasi che i! conferimento primitivo e gratuito delie piazze fu fatto ad un collegio di 25 individui; che questo coi legio si venne poi aumentando in numero da 25 a 32, da 32 a 36 ed infine a 39 ; che in varie occasioni pagò diverse somme, le quali non sì potrebbero pereto tutte spartire tra 39 attuali membri del collegio, nè petrebbonsi fra essi distinguere coloro che han causa da’ primi 25 o da quelli che di mano in mano si vennero aggiungendo al collegio sino ai 1620. (Il Diffatti trovasi, per esempio, nel 1579 (12 giugno) una confermazione de’ privilegi de’ causidici, con aumento del numero dogli uffici sino a 30, mediante la finanza di scudi d’oro | 500; e nel 1585 (28 dicembre) un’altra confermazione per altri ! scudi d’oro 500.