Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/268

piccolo campo poche tese di terreno a carissimo prezzo; intanto, se gliene chiedete, vi dirà che il suo denaro gli rende tanto per cento, e ciò perehè calcola i profitti su! costo della terra, e dimentica il suo salario, » Al modo stesso il prezzo di ciascuna piazza è l’impiego di una somma di denaro corrispondente ai profitti delia piazza, senza distinguere accuratamente l’interesse del denaro speso dai lucri della professione esercitata. Perciò avviene che ogni piazza delia stessa specie e nel luogo stesso, ogni piazza di procuratore in Torino, verbigrazia, consti d’un ufficio e di un privilegio delia medesima importanza, tuttavia questa è venduta 63 e talvolta 70[in. lire, e quella 45 o 40im. Questa differenza di 28 a 50pn. lire ben può affermarsi che sia l’effetto esclusivo della individuale convenienza degli acquirenti, delia clientela delle piazze e di altri riguardi puramente estrinseci e personali. Nè è da credere che nelle 40o4S(m. lire spese per le piazze di minor costo non siavi una parte che spetti ai medesimi elementi estranei al reale loro valore. Ed ove questa parte fosse eguale a due terzi od alla metà della differenza qui sopra indicata, il prezzo vero ed intrinseco di ciascuna piazza sarebbe ridotto a poco più di 20 a 28 mila lire. A questa causa di variazione a cui può andar soggetto il valore venale d’una piazza che oggi può essere comprata per 70 e dopo alcun tempo venduta per 40[m. lire, è da aggiungerne un’altra che ha dovuto pur sempre entrare in conto si nella definizione del prezzo e sì nella stima delle piazze, quando vennero addette a guarentire i diritti dei terzi. Siffatta prevedibile causa di scemamento del loro valore sta nella facoltà illimitata del potere legislativo di restringere, senza debito veruno di compenso, il prezzo degli atti di procedura e gli onorari o le vacazioni che vogliau dirsi dei procuratori, ovvero di rendere più semplici e più spediti i procedimenti e di conferire in molti casi alle parti il diritto di stare da loro in giudizio ; i quali provvedimenti potrebbero bastare da loro medesimi a ridurre di metà e di due terzi il valore delie piazze da procuratore. Ed è da porre mente che alcuni di siffatti provvedimenti furono già presi da! legislatore mediante il nuovo Codice di procedura e la nuova tariffa; sicché realmente il prezzo pei quale furono sinora comprate le piazze di procuratore sarebbe anche per questo motivo da tenersi come di gran lunga maggiore del giusto loro valore attuale. Queste osservazioni però non intendiamo che valgano a respingere affatto ogni espediente che temperi ed addolcisca la troppo rigorosa giustizia. Solo abbiamo inteso mostrare che questi temperamenti si commuterebbero iti ingiusta parzialità, se inducessero in troppo facile e troppo larga indulgenza. A noi è sembrato equo l’aumento della metà, d’un quarto o di ua quinto del prezzo primitivo delle piazze, secondo la diversa importanza del loro valore venale, lì quale aumento serve in parte a compensare le differenze monetarie, e in parte a riparare i danni delia soppressione, più o meno esagerati dal privato interesse, ma largamente ricambiali dall’universale vantaggio. Quanto ai procuratori però, il valore delle cui piazze era salito certamente ad un’assai considerevole altezza, abbiamo avvisato di accrescere indirettamente il compenso ad essi accordato, concedendo loro alcuni speciali benefizi, ed evitando il dissesto che loro arrecherebbe l’abolizione delle piazze, ove si sostituisse al presente sistema un altro assai più conforme ai principii di libertà ora prevalenti nella patria legislazione. Abbiamo quindi, per avviso dei nostro collega guardasigilli, proposto di conservare il loro numero attuale, il che permette a ciascuno di essi di continuare a godere di quei medesimi guadagni i quali hanno finora contribuito a tanto elevare il prezzo delle loro piazze. Se non che questo beneficio essendo, a parer nostro, un vero privilegio, abbiamo opinato di restringerlo a 18 anni, spazio di tempo che ci parve corrispondere alla durata media dell’esercizio della professione per gli attuali titolari delle piazze. Conservando loro i medesimi guadagni, li abbiamo pure esentati dal pagamento d’un canone imposto a tutti gii altri che non posseggono presentemente una piazza o che saranno nominati in loro vece e che perciò non hanno a rivalersi come i primi degl’interessi del prezzo da loro sborsato. Questa esenzione però darebbe una somma troppo considerevole a capo a 13 anni, e però è in gran parte compensata dalla ritenuta degli interessi del prezzo di riscatto sino alla cessazione dall'ufficio. La dispensa dalla malleveria è un terzo beneficio, giustificato dalia maggior fiducia che meritano uomini i quali già diedero prova di se medesimi neli’esercizio delia loro prò-* fessione, e che d’altra parte hanno nelle mani del Governo il deposito de! prezzo di riscatto loro dovuto, sebbene in parécchi casi questo possa essere già colpito da iscrizioni ipotecarie. Maggiore anche dei precedenti vantaggi è quello che non senza esitazione siamo indotti a proporvi che venga loro conceduto, cioè la facoltà di designare il successore per una volta sola. Questa designazione essendo subordinata all’approvazione del Governo, non è esercizio d’una facoltà assoluta ; ma, ciò con ostante, gioverà certamente a procacciare agli attuali titolari un guadagno di non lieve considerazione, e però l’abbiamo estesa agii eredi ed a’creditori là dove il titolare della piazza abolita non ne facesse «so direttamente. Non dissimuliamo pertanto che questa designazione, se avesse a passare in eonsuetudine, convertirebbe l’attuale ordinamento dei procuratori in altro che l’esperienza d’uno Stato vicino chiarì pessimo fra tutti ; e però apponemmo la clausola dì non intendersi conceduta che per una volta sola. Ad alcuni per io contrario parrebbe cosa naturale il perpetuarla sotto il pretesto che la clientela è una vera proprietà trasmissibile. Ma, a mostrare il niun fondamento di questa opinione, basterà il riflettere che, se ciò fosse vero, tutte le altre professioni e le arti e i commerci potrebbero invocare lo stesso privilegio, per il quale sarebbero in perpetuo infeudali. La designazione de! successore essendo dunque nel nostro progetto un vantaggio accordato come supplemento di prezzo non può essere convertito in regola ed elevato a sistema. Che, se ciò fosse, l’abolizione delle piazze sarebbe una mera finzione. In effetto in Francia, sebbene i procuratori non abbiano altro diritto che quello di presentare ua successore, perchè il Governo lo nomini, ptfie nel fatto trasmettono e vendono i loro uffizi a prezzi carissimi. Non vogliasi poi credere che questi vantaggi tornino unicamente a profitto dei signori procuratori e non dei terzi che vantino ipoteche sulie piazze soppresse. Perchè è detto in altro articolo del progetto, e noi l’abbiamo già rammentato, che il prezzo di riscatto rimarrà ia deposito presso il Governo sino a che i! procuratore continuerà nell’ufficio. Ond’è che, se costui non adempisse le sue obbligazioni verso i terzi o non cercasse di cautelare altrimenti i loro diritti, ne seguirebbe senza dubbio la espro-