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messo perpetuo di portare armi offensive e difensive, non volendo (dice la patente del 1623) « che per qualunque ordine di rivocazione di licenza del porto d’armi da farsi s’intenda mai la presente rivocata, ma resti sempre valida e ferma, il che tutto abbiamo fatto e facciamo, concesso e concediamo sì per le ragioni come considerazioni e finanze suddette (cioè quelle di due mila ducati da tredici fiorini sborsati nei 1620) che mediante doppie quattrocento d’Italia da fiorini quarantasette, ecc. » Ciò non ostante i procuratori non han reclamato ne certamente reclamerebbero compenso di sorta per essere abolite le giurisdizioni feudali, e per aver perduto il privilegio del fóro, e la facoltà di percorrere, senza permesso, la città e le campagne con armi offensive e difensive. Eppure essi pagarono di bei quattrini per queste concessioni, nulle ipso iure, perchè risguardanli regalie inalienabili. Vale a dire che, se l’alienazione di certi uffici e privilegi che addimandansi piazze non è da dichiararsi nulla senza indennità di sorta, i loro possessori debbono ripetere questo beneficio dalle leggi, che, rispettandogli errori prevalsi in altri tempi, assimilarono quelle piazze a beni immobili. Insistendo però sugli effetti di questa finzione legale, taluni interessati ricordano l’articolo 407 del Codice civile, il quale, menzionando le piazze di causidico e di attuari ed altre ancora esistenti, sogginnge le parole: di proprietà privata, e le dichiara Immobili. Sicché, dicono essi, tali piazze sono heni immobili di proprietà privata; dunque sono soggette ad espropriazione. Ma questa dichiarazione del Codice non distrugge il principio che l’alienazione de’ beni demaniali di qualsiasi natura è nulla per legge fondamentale; e che solo nei casi in cui l’alienazione fosse avvenuta « per urgente necessità, evidente utilità o per permuta o riscatto di altri beni demaniali (articolo 427 del Codice civile), all’annullamento dell’alienazione è sostituito il riscatto, appunto perchè l’acquirente è riguardato come vero proprietario della cosa, durante il tempo interceduto tra l’acquisto e la ricompra. Ritenendo adunque che le parole della legge, per le quali le piazze sono dette di proprietà privala, debbano avere tutto l’effetto che la legge medesima ha, nella ipotesi di alienazione per necessità o utilità pubblica, ne segue unicamente che all’annullamento possa essere sostituito il riscatto, ma non mai che al riscatto debba essere sostituita ia espropriazione forzata. Notisi inoltre, in conferma di quanto abbiamo esposto, che gli articoli 2163 e 2167 del Codice civile medesimo dicono in chiari e precisi termitii, che la ipoteca non può costituirsi che sopra beni immobili. L’articolo 2168 poi riconosce come capaci d'ipoteca le rendite sopra lo Stato. Queste rendite dunque sono immobili di proprietà privata. Ciò non pertanto, se mai i! valore corrente di simili rendite, come suole avvenire in alcuni casi, salga a! di sopra del loro valore nominale, lo Stato avrà sempre il diritto di liberarsene, restituendo al proprietario il valore nominale di esse rendite, per effetto dell’altro articolo di legge che dichiara sempre redimibili le rendite perpetue. Similmente dunque, sebbene gli articoli 407 e 1268 qualifichino immobili le piazze e le assoggettino ad ipoteche, pure esse sono riscattabili per virtù degli articoli che stabiliscono l’inalienabilità ed il riscatto dei diritti e dei beni regali e demaniali. Aggiungasi che la giurisprudenza patria intorno a questa materia è stata costantemente conforme ai principii da noi adottatiSessioke del 1853-51 — Documenti — Voi. 111. $21 Dal 1749 al 1818 furono soppresse successivamente le piazze di procuratori in Cherasco, Possano, Savigliauo, Ferrier, Guillard, Alessandria e Mortara, restituendo ia finanza primitiva. Nel 1828 furono poi soppresse le piazze di procuratori in Sospello, e quantunque valessero in commercio il doppio del prezzo di concessione, il Governo le abolì mediante il rimborso della finanza primitiva con l’aumento del quinto. Similmente nel 1837, tre mesi dopo la pubblicazione del Codice, i cui articoli sono stati invocati contro il riscatto, lo stesso augusto legislatore, che di questo Codice aveva dotato i suoi Stati, ordinava con legge speciale la liquidazione delle piazze di procuratore in Casale aumentando, per riguardi di equità, la finanza primitiva di un terzo del suo valore. E furono altresì ricomprate con norme analoghe le piazze di notaio, assimilate dalle leggi a quelle di procuratore, non che le piazze di attuari, d’insinuatore, e di segretario di prefettura e di giudicatura, anche esse composte di privilegio e di ufficio. Contro questi ineluttabili argomenti legali si è cercato di far prevalere i riguardi dell’equità. Grande, si è detto, essere la differenza tra il valore corrente di certe piazze età loro originaria finanza, avere il Codice permessa l’ipoteca sulle piazze, ed essere queste destinate in parte a guarentire crediti di terze persone che dal riscatto sarebbero danneggiate. Il fatto sta che le sole piazze di procuratori in certe città dello Stato hanno un valore commerciale di gran lunga superiore alla primitiva finanza; le altre no ; chè i frutti dei privilegio di che constano non sono venuti ai modo medesimo aumentando. In ogni modo vedremo qui appresso che i riguardi di pura equità non sono stati da noi dimenticati ; ma li giudichiamo insufficienti a giustificare le pretensioni di coloro che vorrebbero per essi sostituire la espropriazione ai riscatto. Posto che per diritto fondamentale dello Stato le piazze costituiscano una proprietà in ogni tempo riscattabile, ed essendosi nel fatto riscattate or queste ed or quelle, e tentato più di una volta di riscattarle tutte, nè i possessori delie piazze, nè i terzi non potevano escludere dalla estimazione loro la possibilità del riscatto. E ciò è tanto innegabile, o signor!, che, sebbene da più anni il Governo attendesse a studiare il modo più acconcio di sopprimere e riscattare le piazze, e che questo fosse noto a tutti, pure le piazze ultimamente vendute in vari punti dello Stato hanno conservato in ragione media il loro ordinario valore venale ; oltre che il prezzo delle piazze, massime di quelle nel cui esercizio entra per molto l’abilità e la moralità dell’esercente, contiene una parte assai notevole, la quale è estranea al loro valore intrinseco ed effettivo. Questa parte è quella che rappresenta la clientela, e perciò indirettamente la capacità e la probità del venditore delia piazza, nonché l’abilità ed il bisogno del compratore il quale, non potendo altrimenti, a cagione del privilegio, rendere fruttifero il suo ingegno e le acquistate cognizioni, si piega volentieri a convertire in prezzo dell’ufficio privilegiato it capitale corrispondente ad una porzione almeno dei maggiori guadagni che egli giudica di poter fare e che nel sistema di libertà sarebbero più larga rimunerazione delle sue fatiche. « Spesso (scrive un illustre pubblicista) la retribuzione che si qualifica profitto del capitale è nel tempo slesso retribuzione del lavoro e rendita di un agente naturale. Così, per esempio, un piccolo proprietario, un piccolo coltivatore che ha accumulato qualche risparmio, compra al lato del suo