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niti colia sospensione ed anche, secondo i casi5 colia destituzione. Art. 26. I sosiituiti procuratori che avranno atteso alla postulazione per conto proprio, o che saranno conosciuti colpevoli di complicità nel detto reato di postulazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite nell’articolo 24, e nel caso di recidività saranno puniti colia sospensione ed anche, secondo ì casi, inibiti definitivamente di esercitare l’uffizio di sostituito, e dichiarati inabili ad essere eletti all’uffizio di procuratore. Art 27. L’azione per le contravvenzioni contemplate nei precedenti articoli sarà esercitata, sia ad istanza delia Camera di disciplina dei procuratori, che d’uffizio dal pubblico Ministero. Caro VI. — Delle Camere di disciplina. Art. 28. Presso ogni Corte d’appeilo e presso ogni tribunale provinciale, ove non siede una Corte d’appello, se il collegio dei procuratori è composto di otto individui almeno, v’ha una Camera di disciplina eletta da esso collegio a maggioranza di voti. Se il numero dei procuratori è minore di otto, le attribuzioni della Camera di disciplina vengono esercitate dall’iutiero collegio. Art, 29. Le attribuzioni della Camera di disciplina consistono : i° Nell’attendere all'osservauza della legge e dei regolamenti, ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinchè il loro ufficio venga esercitato con quei principi! di rigorosa probità e delicatezza che deggiono costituire la base fondamentale deìla loro professione;

2° Nell’inviyilare sulla condotta dei sosti lui ti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità:

5° Nel dare i provvedimenti disciplinali che sono di sua competenza, e nel promuovere quelli che sono di competenza nelle Corti o tribunali ;

4° Ne! prevenire o conciliare le differenze che possono insorgere tra i procuratori e tra essi ed i loro sostituiti, non che tra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti per oggetti attinenti all’esercizio deìie loro funzioni; !i° Nel dare un avviso motivato sulle an.zideUe differenze e sulle questioni relative alla lassa degli onorari e delle spese ;

6° Ne! determinare la somma che i procuratori debbono annualmente contribuire per le spese comuni. L’annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita delia malleveria. Art. 50. I provvedimenti che la Camera di disciplina può dare, e le pene disciplinali che può direttamente applicare all’tfletto di reprimere le infrazioni alla disciplina commesse dai procuratori, sono le medesime statuite dalla legge sulla disciplina per l’ordine giudiziario, salvo quanto alle pene deila sospensione e della destituzione, le disposizioni degli articoli 52 e seguenti. Art. 31. La Camera di disciplina può anche pronunciare l’interdizione dell’entrata neìla Camera delle adunanze del collegio per un tempo non minore di un anno, estensibile a quattro anni in caso di recidiva. La interdizione dell’entrata nel la Camera delle adunanze importa la privazione del diritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina durante la stessa interdizione. Art. 52, Se il soggetto della incolpazione apparirà talmente grave da poter meritare la pena della sospensione o della destituzione, la Camera si aggiungerà per estrazione a sorte due altri membri del collegio, e così formata darà il suo avviso motivato sulla sospensione e sua durata, o sulla destituzione, e trasmetterà copia della sua deliberazione alla Segreteria delia Corle d’appello o del tribunale a cui spetterà il provvedere, non che a! pubblico Ministero. Art. 53. La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di un mese o maggiore di un anno. Art. 34. La pena delia sospensione è pronunciata, quando ne sia il caso, dal tribunale provinciale o dalla Corte di appello, se il fatto che vi dà luogo risguarda affari di competenza delia medesima. Essendo pronunciata dal tribunale sedente nella città ove siede pure la Corte d’appelio, la sentenza è resa esecutoria dalla Corte medesima a cui deve essere trasmessa d’ufficio. Art. 35. Quando il tribunale o la Corte d’appello giudichi applicabile la pena della destituzione, la sua decisione è trasmessa a! ministro della giustizia, perchè ne sia fatta relazione al Re. Se la pena delia destituzione è giudicata applicabile dal tribunale provinciale sedente nella città in cni siede la Corte d’appello, la decisione è trasmessa d’ufficio alla detta Corte, e da questa, se la rende esecutoria, al ministro della giustizia. Art. 56. Il procuratore contro del quale sia emanata una decisione che lo dichiari meritevole deìla destituzione, finché non sia emanato un sovrano provvedimento in proposito, rimane di pieno diritto sospeso dalle sue funzioni. Art. 37. Il Ministero pubblico, essendone il caso, può promuovere d’uffizio la sospensione o la destituzione di un procuratore, senza previa deliberazione delia Camera di disciplina. Art. 38. Tralasciandosi dalla Camera di disciplina di pronunciare l’applicazione delie pene disciplinali di sua competenza, ta Corte d’appello od il tribunale provinciale provvedere all’uopo, o d’uffizio o sulla richiesta del Ministero pubblico. Art. 39. I provvedimenti e le pene disciplinali, stabilite nella presente legge per lo infrazioni alia disciplina, commesse dai procuratori, sono anche applicabili a quelle dei sostituiti. Trattandosi delia sospensione o destituzione non è necessario, quanto ai sostituiti, l'aggiunta alla Camera di disciplina di altri procuratori a tenore dell’articolo 32. La destituzione del sostituito è pronunciata in modo assoluto dalia Corte o dal tribunale. Art, 40. Contro alle deliberazioni della Camera di disciplina non è ammessa l’opposizione, nè si dà appello. Art. 41. Le sentenze dei tribunali portanti l’applicazione della pena della sospensione o della destituzione sono appellabili. Art. 42. Le deliberazioni delie Camere di disciplina potranno scriversi su carta libera. Art. 43. Le multe die le Certi ed i tribunali pronnneieranno in forza delia presente legge saranno versate per metà nelle casse delle rispettive Camere di disciplina. Art. 44. Per la composizione e rinnovazione delle Camere di disciplina, per le attribuzioni degli uftiziali delle medesime, pel modo delle elezioni, per ie regole di disciplina speciali ai sostituiti ed ai pratica Dii, e pel modo di procedere nelle materie disciplinali, provvederà il regolamento. Disposizioni transitorie. Art. 45. Finché non siasi per legge stabilita la soppressione delie piazze dei procuratori di proprietà privata tuttora esi-