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e documenti esistenti nel di lui uffizio per rimetterli a chi di ragione. Le Corti e tribunali daranno all’uopo quei provvedimenti che stimeranno opportuni per ia conservazione delle carte. Capo IH. — Dell'esame per essere ammesso all'uffizio di procuratore. Art. 13. Gli aspiranti all’esame di procuratore dovranno giustificare :

1° Di avere studiato la rettorica e la filosofia in un pubblico collegio, e di averne subito con approvazione l’esame ;

2° Di avere compito il corso universitario per lo studio degli elementi del diritto civile e della procedura civile e criminale, e di averne anche subito con approvazione gli esami ; 3" Di avere atteso per anni tre alla pratica nell’uffizio di un procuratore collegiato. Coloro che aspirano ad essere procuratori presso una Corte d’appello debbono inoltre aver fatto nn anno di pratica presso al procuratore de’ poveri. La pratica può essere contemporanea alio studio degli elementi del diritto civile e delia procedura. Art. 14. L’esame è scritto e verbale. Per coloro che aspirano ad esercitare l’uffizio di procuratore presso una Corte d’appello, l’esame è dato da due consiglieri della Corte, dalì’avvocato generale e da due membri della Camera di disciplina. Per gli aspiranti ad esercitare l’uffizio davanti un tribunale provinciale, l’esame è dato da due giudici del tribunale, dall’avvocato fiscale e da due procuratori membri della Camera di disciplina. La forma dell’esame sarà determinata dal regolamento. Art. 1S. Coloro che hanno compiuto il terzo anno del corso di legge, e ne hanno sostenuto con approvazione l’esame, e così pure i candidati notai, dopo due anni di pratica presso di un procuratore collegiato, possono essere ammessi all’esame. Aspirando essi all’esame per esercitare presso alla Corte d’appello, l’uno dei detti anni di pratica dovrà essere fallo presso al pzocuratore dei poveri. Capo IV. — Di alcuni doveri e diritti dei procuratori. Art. 16.1 procuratori non possono, essendone richiesti, ricusare il loro uffizio, salvochè si tratti di causa evidentemente ingiusta. In caso di rifiuto debbono esporne i motivi al presidente del tribunale presso cui deve agitarsi la causa ; e sono tuttavia tenuti di uniformarsi agli ordini dati in proposito dallo stesso presidente, udito il pubblico Ministero. Art. 17. Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle città in cui trovasi istituito l’uffizio dei procuratore dei poveri, deve prestarsi in aiuto dei medesimo alla gratuita postulazione, secondo gli ordini che riceverà dal presidente del tribunale. Art. 18. È obbligo di ogni procuratore di tenere un registro in carta libera, numerato ed affogliato, per notarvi le scritture che gli vengono consegnate dai suoi clienti, eia restituzione fattane ai medesimi, nominando la persona che le abbia ritirate, sotto pena di una multa estensibile sino a lire 200, oltre a! rifacimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, nel caso di smarrimento di qualche scrittura, avvenuto per sua colpa o negligenza. Àrt. 19. Ogni procuratore è inoltre obbligato di tenere un registro in carta bollata, da vidimarsi preventivamente sul margine di ogni foglio dal presidente del tribunale o da un giudice a ciò commesso, sul quale registro noterà per ordine di data e senza interruzione o lacuna tutte le somme che riceverà dai suoi clienti nell’atto stesso che gli verranno pagate. Dovrà esibire tale registro ogniqualvolta formerà una qualche domanda o in pagamento de’ suoi onorari o pel rimborso delle spese anticipate, e, in difetto di tale presentazione, la sua domanda non sarà ricevibile. Art. 20. 1 procuratori noteranno in calce ad ogni atto che faranno l’onorario loro dovuto, e nella percezione degli onorari dovranno strettamente oniformarsi aila tariffa, nè potranno esigere cosa alcuna per gli atti od altre incombenze spettanti all'isiruttoria non espressamente contemplati in essa tariffa. Avranno tuttavia diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti. Art. 2i, I procuratori non possono, a pretesto di non essere stati provveduti dai loro clienti del danaro occorrente per sopperire alle spese delia causa, ricnsare il loro intervento alle udienze delle Corti o tribunali, dei presidenti o giudici commessi, ed a tutti gli atti della procedura a cui si trovino chiamati. Art. 22. È vietato ai procuratori, sotto pena della sospensione dall’ufficio, oltre al rifacimento dei danni, di ritenere pel difetto di pagamento dei loro onorari, e di rimborso delle spese da essi anticipate, i documenti e le carte ricevute dai clienti. Possono bensì ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese, fino a tanto che i loro clienti siano ingiunti al rimborso delle medesime, oltre al pagamento dei relativi onorari. Art. 23. Ne! caso di condanna nelle spese, il procuratore della parte vincitrice, prima che la sentenza sia eseguita, può chiedere che le spese siano prelevate a suo favore sino a concorrenza del suo credito. La domanda del prelievo deve farsi con ricorso alla Corte o tribunale che pronunciò la sentenza, e tale ricorso vuol essere notificato sia al cliente del procuratore instante che alla parte condannata. La domanda del prelievo potrà anche farsi all’udienza prima della sentenza, ed in tale caso il tribunale potrà ordinarlo colla sentenza medesima. In caso di opposizione del cliente del procuratore instante, la parte condannata nelle spese ne farà il deposito nella segreteria della Corte o tribunale che pronunciò la sentenza. Capo V. — Della postulazione illecita. Àrt. 24. Coloro che, senza avere la qualità legittima di procuratori, saranno convinti di avere atteso alla postulazione usando il nome di qualche procuratore collegiato, saranno condannati per la prima volta ad una multa non minore di lire 200 e non maggiore di ìire 800, ed in caso di recidività ad una multa non minore di lire 800 e non maggiore di lire 1000, oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese. Nel detto caso di recidività saranno pure dichiarati inabili ad essere eletti all’uffizio di procuratore. Art. 25.1 procuratori coliegiati che avranno consentito, prestando il loro nome, alla postulazione illecita, saranno per la prima volta condannati ad una multa non minore di lire 800 e non maggiore di lire 1000, oltre ai danni come nelfarticolo precedente, e uel caso di recidività saranno pu-