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E perchè il corpo dei procuratori si trovi più strettamente interessato a promuovere nei suoi alunni lo studio e ì’applicazione, ed a sostenere così il decoro della professione, ad esempio di ciò che si pratica pel notariato, essi procuratori vengono associati all’esame. Il capo IV ha per argomento alcuni speciali doveri e diritti dei procuratori. L’uffizio de! procuratoreessendo reso necessario dalla legge, e le parti essendo perciò costrette a farsi rappresentare io giudicio da uno di tali ufficiali, ne consegue che il loro ministero sia obbligatorio, affinchè ciascuno abbia il modo di promuovere e difendere il diritto che stima di avere. Però così fatta obbligazione non debb’essere troppo assoluta e rigorosa, ma temperata in guisa che il procuratore non sia per una parte costituito giudice delle ragioni dei suo cliente, ma per altra parte non sia neanco costretto a servire dì strumento all’ingiustizia (articolo 16). II dovere pei procuratori di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, di tenere un registro per le scritture che ricevono dai clienti, quello di notare in calce ad ogni atto il diritto che percepiscono, e di attenersi rigorosamente in fatto di onorari alla tariffa, sono cose già antiche nella nostra legislazione (articoli 17,18, 20) (1), e trovansi opportunamente incluse in questo progetto; aggiuntovi l’obbligo ai procuratori di tenere un registro (articolo 19) per notarvi, con ordine di data e senza interruzione o lacuna, tutte le somme che ricevono dai loro clienti (2), la presentazione de! quale registro sia poi necessaria ogniqualvolta si facciano a reclamare il pagamento dei loro onorari o delle spese anticipate. È ripetuta ugualmente l’antica proibizione ai procuratori di ritenere, sotto pena della sospensione, gii atti e i documenti dei clienti a pretesto dei loro onorari, ma colì’opportuna dichiarazione che avranno facoltà di ritenere quegli atti nei quali avranno essi anticipate le spese, finché il cliente non sia ingiunto ai pagamento delle medesime (3). Se ai procuratori è vietato di ritenere i documenti, se essi non possono neanco rifiutarsi di comparire e di rappresentare i toro clienti nelle udienze pel solo difetto di danaro, è giusto che ia legge somministri loro ogni dicevol mezzo di ricuperare le spese anticipate; per ciò è che il Codice di procedura francese (articolo 153) concede loro il diritto di chiedere il preli evo delle spese, qualora dichiarino di averne anticipata la maggior parte, ed esso prelievo può essere ordinato nella stessa sentenza. Tale disposizione essendo conforme alla ragione deiìe cose, venne anche introdotta in questo progetto, modificata però nel senso che la domanda del prelievo sia proponibile e prima e dopo ia sentenza, e vi è pure ordinato il modo di procedere in proposito. 1! capo V è infoiato Bella postulazione illecita. Postochè la legge attribuisce ai procuratori costituiti in uffizio la facoltà privativa di postulare, se ia postulazione viene esercitata da coloro che non hanno titolo ufficiale, diventa un fatto illecito che vuol essere represso, affinchè la legge non rimanga inosservata in difetto di penale sanzione. E la repressione deve colpire non tanto le persone che vi danno opera, ina i procuratori che vi prestano mano lasciando che del loro nome si valgano certi individui privi di carattere, di moralità e di attitudine; e ciò dicasi pure dei sostituiti che (1) RR. CO. lib. li, tit. x, § 4, tit. xi, §§ 4 e 8, tit. xii, § 2, (2) Articolo 151 della tariffa francese promulgata col decreto imperiale 16 febbraio 1807. (3) RR. CC. lib. ii, tit. xn, § 4, 1. 25, ff. de procurai, in fine, 1. francese 3 brumaio, anno li, articolo 17. abusano della loro qualità e della fiducia dei loro capi, g postulando per conto proprio, od associandosi ad altri individui ai quali prestano il nome dell’ufficio a cui appartengono. Le disposizioni penali incluse in questo capo sono dunque rivolte a reprimere cotale specie di reato; repressionesuggerita, non tanto dall’interesse particolare dei procuratori, quanto dall’interesse generale della società, sulla quale può ricadere il maggior danno. Presso di noi non eravi legge che regolasse positivamente questa materia, ma il fatto della postulazione esercitata da persone prive di legittima qualità fu sempre riputato illecito, e le prestanze di nome furono punite in via disciplinale dai magistrati, e massime da! Senato di Piemonte, del quale si hanno in proposito vari ordinati, e si ricordano severi provvedimenti (t). Il capo VI ed ultimo del progetto tratta finalmente della Camera di disciplina. Più che in ogni altro ceto di persone, in quello dei procuratori, le colpe degli individui sogliono dalle pregiudicate opinioni degli uomini essere riversate sull’intiero corpo; chè anzi sopra di loro si riflette sovente la mala fama delle persone, che senza avere il carattere uffiziale dei procuratori, coirinframmettersi nelle cose forensi, ne assumono falsamente il nome, È quindi mestieri che ia legge fornisca ai procuratori il mezzo di riscattarsi da questa specie di sociale ingiustizia, costituendoli, come già fu detto, solidari dell’onore e della riputazione del loro corpo. Alle Camere di disciplina, e in difetto di una Camera all’intiero collegio, ove, attesa la pochezza del numero dei causidici, la composizione di uno speciale consiglio per via di elezione si ridurrebbe aiì’esclusione da! medesimo di pochi individui, sarà dunque affidata la conservazione della disciplina (articolo 28). Esse Camere non solo promuoveranno l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, e piglieranno l’iniziativa d’ogni più severa repressione, ma eserciteranno una vera censura e noteranno quegli atti che senza essere espressamente condannati e colpiti da penali sanzioni,offendono tuttavia la delicatezza, macchiano la riputazione di chi li commette e detraggono al decoro del ceto che li comporta. Le attribuzioni delle Camere di disciplina sono nel progetto (articolo 25) distintamente enumerate e definite; ma quanto alla natura dei provvedimenti e delle pene disciplinali che potranno applicarsi dalle medesime per le minori infrazioni, quelle cioè che non saranno meritevoli della sospensione o deita destituzione, il Governo reputa opportuno il riferirsi per identità di ragione alla legge regolatrice della disciplina dell’ordine giudiziario (articolo 30), aggiuntavi soltanto una pena disciplinale veramente appropriata alla costituzione del corpo dei causidici, che è quella dell’interdizione dell’entrata nella camera delle adunanze de! collegio. L’applicazione della sospensione e della destituzione essendo pene talmente gravi da cui dipende la sorte dell’incolpato, è riservata ai tribunali ed alle Corti. Le Camere di disciplina avranno bensì la facoltà di promuoverle ; ma, attesa la gravità dei fatti chedeggiono formare il soggetto della inquisizione, il Ministero pubblico è abilitato a chiedere di uffizio il provvedimento, senza che la Camera di disciplina (1) In Francia l’imperiale decreto 19 luglio 1810 sulla postulazione illecita non fece che riprodurre antiche proibizioni e penali sanzioni di Carlo VII, di Luigi XII e di Enrico li-