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fanno nell’esercizio di tali funzioni, per cui si rendono degni e meritevoli d’essere poi chiamati ad esercitare l’uffizio in proprio nome. Rispetto al numero dei procuratori, il Governo non crede neppure che occorra, almeno per ora, di variare lo stato delle cose. V’ha certamente chi di mal occhio scorge questa specie di monopolio che la legge mantiene ed assicura ai procuratorie che, non potendosi sopprimerlo affatto, vorrebbe almeno vederlo esteso a benefizio di un maggior numero di persone. Il monopolio dei causidici è una necessità sociale. E di vero quando in Francia, mediante l’abolizione dei procuratori pronunciata dalla legge 3 brumaio, anno II, si volle fare esperimento di una libertà assoluta di postulazione, il fòro trovossi subitamente invaso da una folla di gente priva di cognizioni, d’abilità e di pudore, la quale, essendo senza freno di sorveglianza e di disciplina, stranamente abusava della credulità dei litiganti. Di questa genia che, senza avere un carattere uffiziale e senza esibire alcuna specie di garanzia pei cittadini, suole inframmettersi nelle contese forensi, noa avvi dovunque difetto, e fra noi ci volle, nei passati anni, molta costanza per eliminarla dai tribunali inferiori,e massime dalie giudicature di mandamento ove mostrava»! assai frequente. Ma se il monopolio dei procuratori è necessario, tantoché se eglino dovessero rimanere soppressi, sarebbe forza di trasferirlo negli avvocati a cui si darebbe il carico di postulare e rappresentare le parti, non è perciò meno evidente che alla società importa che il numero dei causidici non sia ampliato fuori dello stretto bisogno. Vanno per verità errati coloro che alla postulazione vorrebbero estendere quel principio della libera concorrenza ad ogni maniera di utile lavoro per cui voglionsi governare le arti e le industrie. In ogni causa v’ha d’ordinario una delle parti che giustamente si appoggia al diritto, echi la rappresenta e la difende fa opera lodevole e santa. V’ha pure di frequente un’altra delle parti che si oppone al giusto ed a! vero, e commette opera iniqua e biasimevole chi sostiene e fomenta i suoi propositi. Altre cause vi sono nelle quali si contende in buona fede per l’una e per l’altra parte, perchè o la oscurità ed ambiguità della legge, o la complicazione dei fatti e delie circostanze, rendono la questione veramente dubbia. Vi sono infine certe cause nelie quali sì l’una che l’altra delle parti non è pienamente fondata sulla ragione. Ognuno vede pertanto che nelle liti vengono ognora a conflitto il giusto e l’iniquo, la verità e l’errore, la dialettica e la sofistica, e che perciò ogni lavoro impiegato nella struttura dei processi none sempre un lavoro utile e profittevole; chè anzi talvolta cotesto lavoro sì riduce ad una pretta negazione del bene (1). Se l’aumento dei procuratori dovesse certamente riuscire a diradare le liti, ad impedirle e soffocarle nei loro nascere, (1) L’article de la chicane a ceci de funeste pour la société, qu’il excite dans l’âme deux sentimens très-anti-sociaux ; la cupidité qui cherche son profit aux dépenses d’autrui et la vanité qui s’opiniâtre à constater qu’elle n’a pas tort. Quand l’envie de gagner s’adresse à l’industrie elle peut être innocente ; la le profit résulte d’une valeur réellement créée et qui ne coûte rien a personne; mais la chicane ne produit rien ; elle ne fait gagner personne à moins de faire perdre quelqu’un. (J.-B. Say, Cours complet d’économie politique, toni. IV, chapitre xxviii). . Sessione del 1853-54 — Documenti — Vol. Hi. 226 non vi sarebbe da esitare in proposito. Ma si è notato, o signori, che presso ai tribunali ove decresce l’affluenza degli affari, i volumi appaiono più infarciti di scritture. Epperò il legislatore deve procedere assai cauto per non accrescere improvvidamente i! ceto delle persone, lo stato delie quali sia fondato sul numero e sulla durata delle liti, ed abbiano per ciò una ragione d’esistere la quale possa facilmente degenerare a danno della società. Nel dubbio fia miglior partito il comportare che alle cause vengano meno i causidici, anziché ai causidici le cause ; affinchè coloro che si elessero questo stato professionale, veramente onorevole in quanto serve alla distribuzione della giustizia e trovasi in certo modo associato ai sublime ministero del giudice, non sieno da esso legislatore esposti alla tentazione di dover industriarsi, per esistere, nel mantenere in vita e rendere fruttuose le poche liti che toccano loro in sorte, come suda l’agricoltore per trarre da un ingrato terreno quel poco di frutto che sia possibile. La stessa ragione per cui il Governo avvisa non sia da aumentarsi, almeno per ora, il numero dei procuratori, lo induce a prescindere dalla partizione loro in classi nelle città ove sieda una Corte d’appello ed un tribunale provinciale. Da questa partizione che sarebbe forse necessaria qualora si fosse deciso d’abolire i sostituiti, non si potrebbe, per quanto appare, trarne alcuna specie di bene. Oltre a che riuscirebbe incomodo e dispendioso a quel litigante che, davanti al tribunale provinciale, trovossi rappresentato e difeso da un procuratore di sua piena fiducia, il doverne costituire un altro all’effetto di proseguire la causa in grado d’Appello, egli è indubitato che i procuratori sia presso alle Corti che presso ai tribunali sarebbero tratti dall’utile proprio ad associarsi fra di loro, od a prestarsi a vicenda il nome, coll’intento di conservare le rispettive loro clientele, e ne seguirebbe ancora che di spesso ii procuratore comparente al cospetto della Corte o del tribunale, non sarebbe quel desso che avrebbe trattata e condotta la lite. La separazione dei procuratori in classi potrebbe, per avventura, giovare alla disciplina, attesoché i procuratori instituiti presso alle Corti non si trovano forse collocati in quella stretta dipendenza dai tribunali inferiori che pure sarebbe conforme alla ragione delle cose. Ma il Governo non avrà difetto di mezzi per obbligarli alla debita osservanza, e provvederanno all’uopo i regolamenti. Ciò che al Ministero pare veramente necessario si è di provvedere in guisa che gli aspiranti all’uffizio di procuratore siano dotati di quella moralità ed abilità che si addicono alla importanza di un ufficio a cui vengono affidati i più vitali interessi delle famiglie, e che la disciplina sia così fattamente ordinata e confermata che si ecciti e si mantenga nel corpo intiero dei causidici quella solidarietà d’onore tanto efficace ad impedire ogni maniera di eccessi e quegli atti ancora che, senza poter essere colpiti da una sanzione penale, offendono tuttavia il delicato sentire degli animi gentili e virtuosi. Premessi questi cenni generali sulle basi fondamentali del presente progetto di legge, discenderò ora ad alcune osservazioni sulle singole disposizioni del medesimo. Esso è diviso in sei capi ; dei quali il primo è intitolato : Dei procuratori e delle loro attribuzioni. Posta la regola che i procuratori deggiono essere nominali dal Re (articolo t), vengono determinati i requisiti necessari ad ottenere la nomina, che sono l’età ed il subito esame (articolo 2), il qual esame farà anche prova dell’adempimento a tutte le altre condizioni inferiormente prescritte a coloro che intendono percorrere simile carriera.