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mandamento, ed aggiungeva che spetterebbe al Consiglio provinciale i! determinare la proporzione del concorso ; ina nella discussione della legge si avvertì che ìa necessità di assegnare una fissa retribuzione a tali uscieri non può essere generale per tutti i mandamenti, attesa la varietà infinita delle circostanze locali ; e perciò, mentre si mantenne fermo il principio di esentare l’erario delio Stato da! carico di stipendiare gii uscieri mandamentali, prevalse i! partito di rendere facoltativa ai comuni, invece che era obbligatoria, !a prestazione dello stipendio. La quale modificazione appare giustificala anche dalla considerazione che viene a cessare la facoltà che i comuni avevano di eleggere i servienti o messi giurati j perchè ora gli uscieri saranno di regia nomina. Vengono quindi «(abbile le condizioni di ammessione degli uscieri all’esercizio delle loro funzioni, le,quali consistono nefla prestazione di una malleveria, moderata nella somma, e determinata da una convenientegraduazionesuggerila dalia diversità dei tribunali a cui gli uscieri Irovansi addetti, e conseguentemente dalla maggiore o minore imporlanza degli atti che sono chiamati ad eseguire (articolo 3). II progetto prescrive pure le condizioni a cui andrà soggetta la nomina degli uscieri, e sono l’età d’anni 21 ed il saggio die daranno di loro capacità nel modo che verrà prescritto dai regolamenti. In questa parte la proposta ministeriale fu modificata, ne! senso che l’età venne ridotta agli anni 21, invecechè il Governo aveva stimato conveniente di attenersi a quella di anni 25, età che più comunemente si crede idonea all’esercizio delle pubbliche funzioni. Ma questa maggiore libertà che si vuole riservata al Governo sarà certamente esercitata con quelle avvertenze che potranno assicurare il meglio possibile la bontà della scelta (articolo 4). Nelle disposizioni che seggono è stabilita la incompatibilità delle funzioni degli uscieri con altri uffizi pubblici retribuiti, onde non siano così distratti dal loro servizio (articolo 6) ; e sono definite e limitate le rispettive ioro attribuzioni, affinchè le Corti, i tribunali ed i giudici da cui rispettivamente dipendono, e le autorità che sono specialmente incaricate di vegliare sopra di loro, possano più facilmente avvertire gii abusi clie fossero per introdursi ; oltredichè, ammesso il sistema che ciascun tribunale abbia i suoi particolari uscieri, è giusto e conveniente che non si confondano nell’esercizio delle loro funzioni, e che nette città e lunghi in cui risiedono i tribunali a cui appartengono, abbiano essi la privativa degli atti che occorrono nelle cause di competenza dei medesimi (articolo 7), Si prevede i! caso in cui gli uscieri ordinari trovinsi im pedi ti o vengano a mancare, abilitando le Corti, i tribunali e i giudici a provvedere all’uopo (articolo 9) ; e si dà facoltà ai giudici mandamentali di poter autorizzare i servienti comunali a eseguire fuori de! capoluogo te citazioni verbali per ncn obbligare le parti, in affiri di pochissimo momento, a sostenere ia spesa della trasferta dell’usciere (articolo 10). Prescritti alcuni particolari doveri degli uscieri (articoli 8, 12 e 13) e ie penalità a cui possano andare soggetti, a causa delle loro trasgressioni (articoli 14, 15 e 16), stabilite inoltre alcune regole spettanti alla disciplina ed alla competenza in materia disciplinare (articoli 17, 18, 19 e 20) si viene in ultimo alla disposizione transitoria (articolo 2t) per cui si rende necessaria una-espressa confermazione degli uscieri che trovatisi in attualità di servizio prima che finisca il corrente anno 1885, e si dà la facoltà al Governo di potere dispensare gli uscieri confermati dall’obbligo della malleveria. Il Governo non può dissimulare che dalle prese informazioni un gran numero di uscieri non si troverà forse in grado di soddisfare lodevolmente al proprio ufficio, e che per ciò esso Governo sarà collocato nella dura necessità di surrogarli ; ma il personale degli uscieri non può essere riformato ad un tratto, ed è mestieri che dalla legge venga agevolato il modo di provvedere a tale riforma, lasciando cioè al Governo una dicevole larghezza, perché possa avvisare a quei temperamenti die il caso richiede e combinare le esigenze del servizio pubblico coi riguardi giustamente dovuti alle persone. PROGETTO DI LEGGE. Art. i. Ogni Corte e tribunale avrà un numero di uscieri proporzionato alfe esigenze del servizio da determinarsi con decreto reale. Gli uscieri della Corte di cassazione godranno delio stipendio di lire mille, e di lire quattrocento quelli delle Corti d’appello. Art. 2. Le giudicature di mandamento avranno pure uno o più uscieri da determinarsi con decreto reale. Sarà in facoltà dei comiini componenti il mandamento di corrispondere ài medesimi una retribuzione annua in quella proporzione che, secondo i casi, verrà determinata dai Consiglio provinciale. Art. 5. Gli uscieri sono nominati dal He sulla proposta del ministro della giustizia. Essi, prima di assumere l’esercizio delle ioro fùhziohi, debbono somministrare una malleveria in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata nella annessa tabella, e prestare il giuramento nella forma prescritta dal regolamento. Tutti gli altri articoli identici alla proposto delia Commissione della Camera. La disposizione transitoria conforme al testo del progetto del Ministero. Soppressa la tabella degli stipendi, da assegnarsi agli itsc ieri. Relazione fatta al Senato il 27 marzo 1855 dall'ufficio centrale composto dei senatori Di Bagnolo, Deferrari, Coller, Maestri, e De Margherita, relatore. Signori ! — I! ministero degli uscieri, che anche solo per se stesso considerato, ed entro quei limiti ridotto, cui in passato restringevasi, pure era di non poca importanza, una ben maggiore ne acquista in avvenire, ampliato come è dal nuovo Codice di procedura-civile, che volle agii uscieri devolute varie gelose e delicate funzioni che erano per io innanzi ai segretari demandate. Fu quindi ragione che, dovendo quel Codice entrare in vigore al primo del prossimo venturo aprile, fosse colla legge d’approvazione dello stesso Codice, stabilito che prima della sua osservanza venisse presentata al Parlamento la legge portante riordinamento di tale ciasse di ufficiali giudiziari. Compiè il Ministero al suo debito col presentare che fece sino da! 28 scorso dicembre alla Camera elettiva la divisata legge ordinatrice del servizio degli uscieri. Compiè al suo ufficio l’altro ramo dei Parlamento, col decretare sotto poche e lievi modificazioni quella legge nella sua tornata de! 18 dell’ora cadente marzo,