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provaxione la via in cui entrò l’ufficio centrale nell’adempimento deil’onorevote incarico statogli dal Senato commesso di preludere alie sue deliberazioni sull’argomento della tariffa giudiziaria statagli presentata, omettendo d’internarsi per ora troppo addentro nell’esame di quella tariffa, nè più nè meno di quello che si farebbe dove la tariffa avesse il carattere di cosa definitiva, non temporaria e soggetta a revisione entro nn determinato intervallo di tempo e d’altronde si avesse agio di pesarne tutti ad uno ad uno gli ordinamenti e di proporre quei cambiamenti, aggiunte e modificazioni che si stimassero opportune senza che ne andasse dimezzo un nuovo ritardo alì’attuazione del Codice di procedura, sì pel maggior tempo che assorbirebbe un minuto addentrarsi in tutti indistintamente gii articoli della tariffa, e si ancora per non essere sperabile che i cambiamenti della tariffa, dei quali venisse a farsi proposta, sarebbero dalie due Camere approvati prima dell’entrante aprile. Ma se l’adottato sistema necessitato dagli aggiunti del tempo, che non consentono una più ampia e distesa indagine della intiera tariffa, dispensava l’ufficio centrale dall’entrarvi, ciò non toglie che egli soffermisi sopra alcuni punti della tariffa medesima coll’intendimento di dare la sua franca adesione alla soluzione ivi datasi a parecchie quistioni che vi si attengono; il che conferirà a rendere più proclive il Senato a non diniegare alla tariffa l’interinale approvazione ond’egli è addimandato, ed eziandio sopra quegli altri punti delia stessa tariffa, rispetto ai quali esso ufficio avviserebbe conveniente vi si tornasse sopra per vedere se abbiano o no a giudicarsi suscettivi al tempo della rivista della tariffa d’una qualche modificazione. Non si andrà per le lunghe neanche in questa parte della relazione, potendo essa, per avventura, parere ad alcuni Soprabbondante, come quella, di cui potrà solo tenersi quel conto che di ragione al tempo del totale rivedimento delia tariffa. La tariffa, come già si toecò più sopra, vuol essere commisurata a! compenso, di cui si reputa degno il lavoro che si rimunera. Altre considerazioni a ciò estranee non hanno da entrare in calcolo per aggravare od alleggerire la tassa dell’atto. Qualora altrimenti si adoperi, la tassa diventa od onerosa od insufficiente. Bene pertanto si consigliò chi respinse l’aumento della tassa proposto per gli atti d’emancipazione ed apertura del testamento, pretessendo all’aumento la presunta agiatezza di coloro che per solito v'hanno interesse. La maggiore tassa sopportabile dai facoltosi riuscirebbe gravosa alie persone di ristretta fortuna, che pur sono talvolta anch’esse in somiglianti atti interessate. Si apposero eziandio nel senso dell’ufficio centrale coloro che non menarono buono i! bramato accrescimento dall’una alle due lire del salario perle ordinanze di conciliazione avanti le giudicature, e ciò a favore del segretario, onde migliorarne ia condizione ; scopo questo, cui si deve, secondo le cose dette, arrivare per altra via, che per un aumento della tariffa. Anche, rispetto all’essere la causa appellabile o no, evvi chi vorrebbe fatta differenza neiìa misura del salario, cui van soggetti i diversi alti giudiziari che ne sono occasionati. L’ufficio centrale non sa scorgere quale potrebb’essere il ragionevole motivo di sottoporre a diversa tassa gli atti di un giudizio, solo perchè maggiore sia o minore la fermezza del giudicato che vi pone termine. E se tant’è che tale differenza far si dovesse, inclinerebbe esso piuttosto a privilegiare di maggior tassa gii atti deile cause iuappellabili, dove è da presumersi si ponga maggior cura per isfuggire una contraria sentenza come irremediabile, che in quelli dove il ricorso al giudice superiore lasci intrawedere !a possibilità di un miglior successo delia lite. Io non farò più, o signori, che richiamare l’attenzione vostra sopra tre altri punti delia tariffa, stimando soverchio il fermarla più oltre sopra altri capi delia medesima, dacché, a senso dell’ufficio centrale, che si spera dovere tornar gradito al Senato, è da riputarsi miglior consiglio il renderla provvisoriamente esecutoria qual è, anziché, per istudio di migliorarla proponendone emendamenti , arrecare novello indugio all’attuazione di un Codice, che tarda al pubblico di veder finalmente posto in osservanza. Cadono le osservazioni che sto per fare, al solo fine che a suo tempo, ripigliata la discussione della tariffa per la prescritta revisione di essa, se ne faccia giusta ragione, sopra il difetto d’attribuzione d’onorario a! procuratore per l’arringa che in difetto della presenza di un avvocato da lui si faccia anche nelle cause formali, sul modo con cui vi si provvede alle spese di trasferta dei membri delle Corti e tribunali, e dei loro segretari, fuori della città in cui siede la Corte o tribunale, e su quanto è statuito nell’ultimo articolo delle disposizioni generali. Del niun assegnamento di onorario al procuratore che arringa nelle cause formali adducesi per* motivo che l’arringa in tali cause sarà, come si propone nella legge di riordinamento dei procuratori, riservata agli avvocati. Pare all’ufficio che la convenienza di tale riserva possa andar soggetta a grave dubbio, siccome lesiva di quel diritto che sembra dover ai litiganti competere di far presentare le loro difese ai giudicanti, o per la voce di un avvocato, o per quella di un procuratore, ii quale non deve mancare di una cognizione almeno elementare del diritto, per Io studio che dovette farne ond’essere ammesso all’esercizio della sua professione. Necessario bensì è il ministero del procuratore nelle cause, come legittimo rappresentante del suo cliente, non così quello dell’avvocato. Rendere anche necessario il ministero di quest’ultimo non è cosa troppo agevolmente ammessibile. Ma quando pure si volesse devoluta esclusivamente alì’avvocato la facoltà dell’arringa nelle cause formali (questione che avrà la sua soluzione quando si discuterà l’additata legge sull’ordinamento dei procuratori), se, in difetto della presenza dell’avvocato, il procuratore, in iscambio di tacersi dopo esposto il fatto, e lasciar indifeso il cliente all’udienza, prende la parola e svolge le ragioni, che stanno per questo, come bene spesso accade, non avrà l’opera del procuratore alcun compenso, e sarà totalmente gratuita ? Pensa quindi l’ufficio che un onorario debba essere nella tariffa allogato a prò del procuratore che di fatto abbia perorata la causa all’udienza in difetto della presenza di un avvocato, necessario sia o no a termini di legge il ministero di questo. Nel titolo della tariffa risguardante l'indennità delle trasferte s’impone alle parti di provvedere convenienti mezzi di trasporto o soddisfare alle occorrenti spese. Se convenienti o no siano i mezzi di trasporto offerti dalle parti, porger può in qualche caso materia di men dicevole dibattito. Non sarebbe egli più spediente che la legge ordinasse il preliminare deposito, per parte di ehi promuove la trasferta, di somma determinata, della quale non è malagevole il definire la misura, che non abbia nè de! gretto nè de! soperchio ? Finalmente per quel che ha tratto aìl’artieolo ultimo della tariffa, in quella che vi si dichiara opportunamente illecita